ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI L'obbligo di accatastamento dei fabbricati rurali è stabilito dal
Decreto Ministeriale del 29 febbraio 1998 n. 28, art. 3, comma 2 e 3. Sono da accatastare gli
immobili dotati di autonomia funzionale e reddituale non ancora censiti al Catasto Edilizio Urbano.
Il
D.L. 201/2011 impone il definitivo accatastamento dei fabbricati rurali al catasto urbano, al fine di attribuire anche a questa tipologia di immobili la rendita catastale, finalizzata anche al pagamento dell’IMU.
Il comma 14-ter dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 obbliga i proprietari di fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni, a registrare gli stessi al Catasto Fabbricati tramite la procedura DOCFA .
Alcuni fabbricati rurali, come quelli con superficie coperta inferiore a otto metri quadrati o manufatti isolati privi di copertura, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione al catasto .
Obbligo di dichiarare i fabbricati rurali al Catasto Edilizio Urbano I proprietari o comunque titolari di diritti reali sui fabbricati che possedevano i requisiti di ruralità avevano l’obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012;
Per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti.
La mancata dichiarazione al catasto comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie liquidate dal Fisco con apposito atto di contestazione.
Segnalazioni avvisi bonari fabbricati rurali L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli avvisi bonari relativi ai fabbricati rurali.
Il contribuente destinatario dell’avviso può infatti segnalare al Fisco l’assenza dell’obbligo di accatastamento per la destinazione d’uso attuale o per la perdita dei requisiti di ruralità.
Destinazione d’uso attuale del fabbricato rurale Laddove venga segnalato che, per la destinazione d’uso attuale, non sussiste l’obbligo di accatastamento dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano, l’ufficio esegue un supplemento di verifica, anche avvalendosi della documentazione, cartacea o fotografica, eventualmente fornita dal contribuente
Nel caso in cui sia riscontrata l’effettiva assenza dei requisiti previsti per l’accatastamento, l’Ufficio provvederà ad aggiornare l’archivio censuario di Catasto Terreni ed in particolare:
- 1 Ad aggiornare la destinazione d’uso dell’immobile (ad es. fabbricato distrutto, area di fabbricato demolito, ecc.), a pubblicarne l’esito presso l’albo pretorio del Comune ove trovasi ubicato l’immobile;
- 2 Ad attribuire la pertinente qualità di coltura, se dalla verifica effettuata si riscontri una coltivazione in atto.
In tal caso, l’aggiornamento verrà notificato al domicilio fiscale degli intestatari, insieme all’eventuale contestazione della sanzione per omessa dichiarazione della variazione colturale.
In entrambi i suddetti casi, non riscontrandosi alcuna violazione dell’obbligo dichiarativo al Catasto Edilizio Urbano, non verrà contestata la relativa sanzione.
Nel caso in cui risulti invece sussistente l’obbligo di accatastamento del fabbricato rurale al Catasto Edilio Urbano, si procederà alla contestazione della prevista sanzione, salvo che l’Ufficio non riceva, in tempo utile, l’atto di aggiornamento (DocFa), oltre al precedente Pregeo) e il contestuale pagamento della sanzione in misura ridotta, così perfezionandosi il ravvedimento operoso.
Fabbricati rurali I fabbricati rurali godono di agevolazioni fiscali ai fini:
- dell’IRPEF,
- dell’IMU
- in relazione all’imposta sulle successioni e donazioni.
Per poter beneficiare di tali agevolazioni, tuttavia, gli immobili devono rispettare alcune condizioni di ruralità.
La disciplina relativa ai redditi fondiari riservata ai fabbricati rurali è contenuta nell’ art. 42 del TUIR.
Mentre, nell’art. 9 del D.L. n. 557/93 sono indicati i requisiti per il riconoscimento della ruralità a seconda che si tratti di:
- 1 Immobili strumentali connessi allo svolgimento dell’attività agricola, con destinazione diversa da quella abitativa.
- 2 Immobili ad uso abitativo.
Classamento dei fabbricati rurali destinati ad abitazione Sul piano fiscale i fabbricati rurali vengono distinti al Decreto Legislativo n. 557/93 in :
- 1 Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (categoria catastale D\10);
- 2 Fabbricati rurali ad uso abitativo (categoria catastale A\6).
Fabbricati rurali: definizione ed inquadramento normativo Per fabbricati rurali si intendono quegli edifici posti al servizio di terreni agricoli,
- o in quanto strumentali all'attività agricola medesima,
- o utilizzati quale abitazione dal coltivatore (sia esso il proprietario o affittuario, che rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, o pensionato per attività svolta in agricoltura).
Tra i fabbricati rurali sono compresi: - A sia immobili ad uso strumentale
- B che ad uso abitativo;
sono però esclusi da questi ultimi le unità immobiliari classificate catastalmente come A/1 e A/8, che non possono in alcun caso essere riconosciuti come rurali per espressa previsione normativa dell'art. 9 comma 3 lett. e) del DL n. 557/93.
Per i fabbricati rurali strumentali classificati catastalmente quali D/10 non vi sono particolari limitazioni.
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, possono però essere considerati quali fabbricati rurali anche gli immobili classificati in altre categorie purchè in Catasto sia annotata la specifica destinazione rurale.
Sono inoltre qualificati come rurali, ai fini fiscali, anche i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività di imprenditore agricolo ex art. 2135 cod. civ. , destinate in particolare a:
-> protezione di piante;
-> conservazione di prodotti agricoli;
-> custodia di macchine, attrezzi, scorte per coltivazione ed allevamento;
-> allevamento e ricovero di animali;
-> attività di agriturismo;
-> abitazione dei lavoratori dipendenti dell'azienda agricola o addette all'attività di alpeggio nell'attività di montagna;
-> utilizzo per ufficio dell'azienda agricola;
-> trasformazione e conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
-> atttività agricola svolta in maso chiuso.
L'accatastamento delle nuove costruzioni rurali o la variazione di costruzioni preesistenti ( che acquisiscono un carattere di ruralità precedentemente non posseduto ) richiede diverse procedure:
- per le nuove costruzioni si procede con il normale accatastamento tramite DOCFA con richiesta di
annotazione della caratteristica di ruralità da presentarsi contestualmente all'accatastamento,
- mentre per costruzioni già esistenti va presentata semplicemente una istanza di iscrizione della caratteristica di ruralità.
Perdita dei requisiti di ruralità Laddove venga comunicata la perdita dei requisiti di ruralità, si evidenzia che la mera segnalazione non è sufficiente a regolarizzare la posizione catastale, rendendosi necessaria anche la presentazione di un atto di aggiornamento (DocFa).
L’obbligo dichiarativo sussiste anche per i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all’imposta.
In presenza di tali dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano, l’Ufficio verificherà la data di perdita dei requisiti dichiarata, al fine di valutare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria.
Ai fini della dichiarazione in catasto dei fabbricati che eventualmente abbiano perso i requisiti di ruralità, è stato previsto l’utilizzo della tipologia di dichiarazione “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06“.
Nella dichiarazione i professionisti dovranno indicare, nel campo “data ultimazione lavori”, la data in cui l’immobile ha perso i requisiti di ruralità e specificare, nelle “note relative al documento e relazione tecnica”, che il riferimento temporale è relativo a tale perdita, descrivendo sinteticamente le circostanze che l’hanno causata.
Quali fabbricati rurali non devono essere dichiarati, che sono in ogni caso esclusi dall’obbligo di accatastamento:
1) I manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
2) Le serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
3) Le vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
4) I manufatti isolati privi di copertura;
5) Tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di
volumetria inferiore a 150 metri cubi;
6) Manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
7) Fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
8) Fabbricati collabenti ( che presentano un accentuato livello di degrado ).
INSERISCO QUI QUESTA RACCOLTA che provvederò in seguito a renderla meglio leggibile Fabbricati rurali 1. Finalità del riconoscimento della ruralità
In relazione al quadro normativo in precedenza illustrato è evidente come le disposizioni concernenti al ruralità dei fabbricati siano strumentali per il censimento catastale.
Dalla lettura degli atti catastali si evince la natura dell’immobile e ad essa è correlata l’applicazione delle diverse imposte immobiliari e relative eventuali agevolazioni.
2. I criteri di riconoscimento della ruralità per i fabbricati
A partire dall’entrata in vigore dell’articolo 9 del D.L. 30dic1993 n. 557, convertito nella Legge 26feb1994, n. 133 che ha disposto la inventariazione nel catasto edilizio urbano anche delle costruzioni rurali, sono stati previsti, per la prima volta, criteri diversificati per il riconoscimento della ruralità tra abitazioni ed immobili rurali destinati ad usi diverso dalla residenza.
L’articolo 3, comma 156, della Legge 23dic1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” (finanziaria per l’anno 1997), riallacciandosi alla suddetta normativa, ha introdotto nuove tipologie (agriturismo) di attività e requisiti (per le zone montane e disagiate), prevedendo, in particolare:
« Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23ago1988 n. 400, è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall’articolo 9 del Decreto Legge 30dic1993 n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 26feb1994 n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all’edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all’istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all’attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l’elevato frazionamento fondiario e l’elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell’agricoltura a tempo parziale e dell’integrazione tra più attività economiche per la cura dell’ambiente …».
Il regolamento di attuazione della suddetta norma è stato approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 23mar1998 n. 139, che ha disposto nuovi criteri di accatastamento, tra cui, che recita:
articolo 1, comma 3, « Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell’articolo 2»;
articolo 1, comma 4 « Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l’attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.»;
articolo 1, comma 5, « Le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale “D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.».
In merito al tema di cui al citato c. 4 (
categoria da attribuire alle abitazioni) si richiama la previsione portata dal D.L. 1ott2007 n. 159
Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 nov2007 n. 222 che, all’articolo 42 bis, introduce nella disciplina che concerne il riconoscimento della ruralità (DL 557/93), all’articolo 9, il comma 3-ter che recita:
« Le porzioni di immobili di cui al c 3-bis, destinate ad abitazione, sono censiteautonomamente in catasto, , in una delle categorie del gruppo A.». Nel quadro seguente si riporta l’elenco delle categorie catastali del Gruppo A:
A/l Abitazione di tipo signorile A/2 Abitazione di tipo civile A/3 Abitazione di tipo economico A/4 Abitazione di tipo popolare A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare A/6 Abitazione di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini A/8 Abitazioni in ville A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici A/10 Uffici e studi privati A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Inoltre, i requisiti stabiliti con le citate disposizioni sono stati ulteriormente aggiornati dal c. 37 dell’art 2 del Decreto Legge 3ott 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha previsto che i soggetti che utilizzino abitazioni debbano essere necessariamente iscritti all’Albo delle imprese agricole, per beneficiare delle agevolazioni.
Ulteriore modifiche sono state introdotte dall’articolo 42 bis dal DL 159/07 e dalla legge n. 244/07.
I requisiti per il riconoscimento rurale per le abitazioni sono contenuti nella versione dell’articolo 9, “Istituzione del catasto dei fabbricati” del D.L. n. 557 /93, come modificato dall’art. 42 bis, D.L. n. 159/07, convertito dalla legge 222/07, che prevede:
« 3 Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni :
A) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione: 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;
2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della lgge 29 dicembre 1993, n. 580.
B) abrogata; C) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere
superficie non inferiore a 10.000 m² ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.
D) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.
Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’ art.34 del decreto del Presidente della Repubblica 26ott1972 n. 633 ;
E) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle
categorie A/1 ed A/8 , ovvero le caratteristiche di lusso previste dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2lug1949, n. 408 , e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
non possono comunque essere riconosciuti rurali.»
Dalla lettura della norma emerge come i requisiti previsti, che devono essere contestualmente soddisfatti per il riconoscimento di ruralità per ciascun immobile di tipo abitativo, possono essere sostanzialmente suddivisi in due categorie una attinente contenuti di tipo soggettivo ( che devono sussistere in capo al soggetto che utilizza il bene) e l’altra di tipo oggettivo (connessi con la natura tecnica dell’immobile e la sua destinazione effettiva).
Riconoscimento della ruralità ai fini fiscali Ai fini del riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni, dopo la prima catalogazione, di legge, che differenzia i requisiti tra abitazioni ed immobili strumentali per uso diverso, nell’ambito delle unità immobiliari a destinazione abitativa, una seconda macroclassificazione può essere fatta tra requisiti soggetti e requisiti oggettivi.
I primi attengono a caratteristiche e stato di fatti che concernono i soggetti utilizzatori dei fabbricati, i secondi concernono le caratteristiche tipologiche edilizie, ubicazionali, destinazione d’uso, utilizzazione.
Requisiti per il riconoscimento della ruralità per le costruzioni strumentali ad uso abitazione A) Requisiti soggettivi B) Utilizzatore Il fabbricato deve essere utilizzato:
- dal soggetto titolare di proprietà o di altro diritto reale sul terreno che conduca il fondo;
– dall’affittuario che conduca il fondo;
– dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;
– dai familiari conviventi a carico dei predetti soggetti, risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
– dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
– coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
– da uno dei soci o amministratori della società agricola.
La verifica del soddisfacimento di questo requisito non presenta particolari difficoltà in quanto lega il controllo della condizione all’esistenza di una prova documentale dalla quale si evinca con chiarezza il soggetto che utilizza l’abitazione, consentendo quindi il confronto con la categoria di soggetti ammessa.
La norma appare sufficientemente chiara nell’individuare le tipologie dei soggetti e le loro condizioni specifiche in rapporto al fondo ( coltivatore diretto, imprenditore agricolo, affittuario, loro familiari conviventi, ecc.).
Qualche difficoltà sorge nel caso di soggetto titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Per questi ultimi può presentarsi la seguente casistica:
A) soggetto titolare di pensione corrisposta a seguito di attività agricola che continua a svolgere attività agricola sul fondo;
B) soggetto titolare di pensione corrisposta a seguito di attività agricola che ha concesso i terreni in uso a terzi;
C) soggetto titolare di pensione, corrisposta a seguito di attività agricola, che non svolge più attività agricola sul fondo e non ha dato in uso lo stesso a terzi.
QUINDI: I requisiti per riconoscere, ai fini fiscali, il carattere di ruralità degli immobili, sono previsti dall’art. 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
Per gli immobili destinati ad edilizia abitativa, l’art. 9, comma 3, individua delle condizioni di carattere oggettivo, in quanto riferite alle caratteristiche dell’immobile ed al suo effettivo asservimento al terreno, nonché di carattere soggettivo, in quanto afferenti all’utilizzatore dell’immobile.
Il riconoscimento della ruralità del fabbricato ad uso abitativo presuppone che tutte le condizioni risultino verificate, in quanto la mancanza di un solo requisito fa perdere ai fabbricati in esame la caratteristica della ruralità e, quindi, i connessi benefici fiscali.
Per quanto riguarda le condizioni soggettive, la norma citata menziona i pensionati tra i soggetti che utilizzano il fabbricato quale propria abitazione.
Tuttavia,
ai fini del riconoscimento della ruralità, deve sussistere, unitamente agli altri requisiti richiesti, anche la condizione di cui all’art. 9, comma 3, lettera d), la quale dispone che il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
Pertanto, nel caso di cui:
-> al punto A), atteso che il soggetto titolare di pensione continua a svolgere attività agricola sul fondo, il requisito relativo all’ammontare del volume d’affari deve essere verificato in capo a quest’ultimo senza tener conto dei trattamento pensionistico percepito, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera d) del decreto-legge n. 557 del 1993.
In tal caso l’attività esercitata direttamente dal pensionato sul fondo deve assumere i connotati di una vera e propria attività economica, produttiva di ricavi, quale, per esempio, l’attività finalizzata alla produzione di prodotti agricoli per la vendita.
A tal fine, potrebbe ritenersi indicativo il possesso della partita IVA da parte del pensionato.
-> al punto B), concernente l’ipotesi in cui il fondo venga concesso in uso a terzi, il requisito del volume d’affari deve intendersi riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo.
-> al punto C) relativo al pensionato agricoltore che non eserciti più alcuna attività sul proprio fondo e non abbia neppure concesso lo stesso in uso a terzi, deve escludersi il riconoscimento del carattere di ruralità del fabbricato ad uso abitativo di proprietà del pensionato e, conseguentemente, i connessi benefici fiscali, atteso che non sussiste il requisito richiesto dall’art. 9, comma 3, lett. d), in capo al pensionato, né in capo a terzi utilizzatori del fondo.
Tra i soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura sono compresi i titolari di pensione di reversibilità qualora il de cuius ha svolto attività agricola in modo autonomo.
Condizioni reddituali per il riconoscimento della ruralità Il volume d’affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo.
Tale reddito deve essere determinato escludendo i compensi per trattamenti pensionistici corrisposti al possessore di terreno a seguito di attività svolta in agricoltura.
Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della legge n. 97 del 1994, il suddetto volume d’affari deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo.
Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’art. 34, sesto comma, del decreto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
Tale limite è di € 7.000,00 (cfr. 31 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 286/06).
Per i fabbricati a destinazione diversa dalle abitazioni tale limitazione non opera.
Casi di comproprietà di unità immobiliare Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata come abitazione congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti.
Per i fabbricati a destinazione diversa dalle abitazioni tale agevolazione non opera, in quanto il fabbricato deve essere utilizzato esclusivamente dal conduttore del fondo.
Estensione del terreno asservito dalla casa di abitazione Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una
superficie non inferiore a 10.000 m² e deve essere censito nel Catasto Terreni con attribuzione di reddito agrario.
Qualora sul terreno siano praticate
colture specializzate in serra, la funghicoltura o altra coltura intensiva, il suddetto limite
viene ridotto a 3.000 m².
Lo stesso limite vale quando il terreno è ubicato in Comune considerato montano ai sensi della legge n. 97 del 1994.
Per i fabbricati a destinazione diversa dalle abitazioni tale limitazione non opera.
Requisiti oggettivi Tipologia edilizia I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche di lusso (previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della Legge 2lug1949, n. 408; G.U. n. 218 del 1969) ovvero quelle delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni signorili) e A/8 (abitazioni in villa), non possono essere riconosciuti rurali ai fini fiscali.
Per quanto concerne le abitazione di lusso si evidenzia che tali caratteristiche non rilevano dalla banca dati catastali e concernono le seguenti condizioni:
-> abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici adottati od approvati a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”;
-> abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 m2 escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali;
-> abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 m3 e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 m3. v.p.p. per ogni 100 m2. di superficie asservita ai fabbricati;
-> abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 m2 o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 m2;
-> case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a m2 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta;
-> singole unità immobiliari aventi superficie complessiva superiore a 240 m2 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine);
-> abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione;
-> case e singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra le seguenti:
a) Superficie utile complessiva dell’appartamento superiore a m2 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine.
b) Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi, quando la loro superficie utile complessiva supera m2 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana.
c) Ascensori quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
d) Scala di servizio quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta a necessità di prevenzione di infortuni od incendi.
e) Montacarichi o ascensore di servizio quando sono a servizio di meno di 4 piani.
f) Scala principale: con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a cm 170 di media con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
g) Altezza libera netta del piano superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
h) Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna: in legno pregiato o massello e lastronato; di legno intagliato, scolpito o intarsiato; con decorazioni pregiate sovrapposte od imprese.
i) Infissi interni come da voce precedente anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale.
l) Pavimenti eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie utile totale dell’appartamento:
-> in materiale pregiato;
-> con materiali lavorati in modo pregiato.
m) Pareti quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano: eseguite con materiali e lavori pregiati; rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
n) Soffitti se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
o) Piscina coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
p) Campo da tennis quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
Localizzazione del fabbricato Il fabbricato di abitazione, per essere considerato rurale, deve essere ubicato sul fondo cui è asservito oppure nel medesimo territorio comunale od anche in quello di Comuni confinanti.
Tale agevolazione (ubicazione esterna al fondo) non è valida per i fabbricati a destinazione diversa dalle abitazioni.
Secondo la norma citata,
la ruralità non viene meno se:
1) il fabbricato ed il fondo sono ubicati nello stesso comune;
2) il fabbricato ed il fondo sono situati in comuni diversi ma confinanti;
3) sono rispettate, da parte del titolare, le condizioni previste dall’articolo 9, comma 3, del citato D.L. n. 557 in merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità, ai fini fiscali, della casa di abitazione.
Sono state già indicate le considerazioni che hanno motivato la disposizione.
Però alcuni comuni non sono concordi sulla natura rurale di queste case di abitazione sulla considerazione che con il comma 4 il legislatore abbia voluto tutelare posizioni particolari, considerato che un terreno agricolo può, a volte, estendersi in altri territori comunali ed anche la costruzione che ad esso è asservita può essere ubicata da tutt'altra parte.
In alcuni casi: -> le contestazioni si basano sul venir meno del rapporto di pertinenzialità fra terreno e fabbricato.
-> essendo il fabbricato inserito in un contesto edilizio residenziale, non potrebbe giustificarsi la tipicità rurale dell’immobile.
-> quando un terreno in parte può essere condiviso fra più comuni ovvero che l’unità immobiliare sia ubicata in una zona residenziale o addirittura in un condominio, va da sé che la previsione dell’art. 9, c. 4, della legge n. 133 del 1994 è espressamente finalizzata a tutelare una situazione di fatto che il legislatore ha ritenuta degna di considerazione, superando il principio della correlazione diretta fra terreno e fabbricato per cui questo è ritenuto pertinenza del primo anche nell’ipotesi in cui non vi insiste direttamente.
Consistenza dell’immobile in caso di comproprietà tra più soggetti Qualora sul terreno sul quale è svolta l’attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti devono essere soddisfatti distintamente per ogni unità immobiliare.
Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità è subordinato, oltre che all’esistenza dei requisiti precedentemente illustrati, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 m² per un abitante, e di un vano catastale o, comunque, di 20 m² per ogni altro abitante oltre il primo.
In conclusione, solo per la prima casa non è previsto alcun limite in ordine alla superficie abitabile od alla consistenza catastale.
La consistenza catastale è definita in base ai criteri in vigore per il Catasto dei Fabbricati. Per i fabbricati a destinazione diversa dalle abitazioni non sussistono riscontri sulla consistenza, purchè l’immobile sia adibito per attività strumentali a quelle esercitate sul fondo.
4. Requisiti per il riconoscimento della ruralità per le costruzioni strumentali diverse dalle abitazioni
Riassunto sulle disposizioni dell’articolo Art. 9, “Istituzione del Catasto Fabbricati” del D.L. n. 557 /93 ,
dopo le modifiche apportate dall’art. 42 bis, D.L. n. 159/07, convertito dalla legge 222/07.
« 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola cui all’ art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio, n.96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso».
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
Alle costruzioni strumentali per le attività agricole (di cui all’art. 32 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22dic1986, n. 917) è riconosciuta, ai fini fiscali, la ruralità quando sono adibite ad attività agricole e, a tale fine, il comma 2 prevede:
«
Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o all’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. »
Esempio, che si ritiene non esaustivo, sono inoltre, da classificarsi come rurali:
–> i caseifici aziendali che lavorano il latte prodotto sul fondo, i locali del caseificio in cui avviene la prima lavorazione e la confezione dei prodotti, le cantine per la trasformazione dell’uva in vino, i frantoi aziendali ubicati sul fondo, ecc.;
–> le cantine sociali ove si trasformino i prodotti prevalentemente provenienti dal fondo;
–> i fabbricati destinati a spaccio o negozio di vendita dei prodotti agricoli provenienti dal fondo di produzione, come ad esempio frutta, verdura, legumi, funghi, fiori, prodotti caseari, avicoli;
–> gli edifici utilizzati per l’agriturismo che sono “fabbricati strumentali” (art. 3, comma 156, legge n. 662 del 1996) a tutti gli effetti.
E' evidente che l’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 18mag 201, n. 228, ha inoltre modificato l’art. 2135 c.c., introducendo tra le attività di competenza dell’imprenditore agricolo anche quelle “connesse” alla “coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali”, delle quali, peraltro, è fornita una dettagliata esemplificazione.
Il comma 2 dello stesso articolo del Decreto Legislativo . 228/2001 ha chiarito che la qualifica di “imprenditore agricolo” può essere posseduta anche dalle cooperative dei medesimi imprenditori ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole, “prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.
Per il riconoscimento della ruralità è necessario quindi analizzare se, ordinariamente, le attività svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibili all’attività dell’impresa agricola o, di contro, possano essere correlate ad attività di tipo industriale o commerciale.
In ossequio pertanto ai principi dettati dal testo unico delle imposte dirette, deve valutarsi – a prescindere dalla natura e caratteristiche, nonché dalla possibilità o meno di destinarli ad una funzione diversa senza radicali trasformazioni – se gli immobili siano strumentali “per destinazione” alle attività agricole, cioè se siano utilizzati esclusivamente per l’esercizio d’impresa da parte del possessore nelle attività menzionate nel citato articolo 2155 del C.C..
Sulla base del suddetto quadro legislativo, l’unica reale discriminante per definire la concreta strumentalità all’attività agricola di fatto praticata ed, infine, la ruralità del fabbricato, risiede quindi nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l’effettiva produzione del fondo al quale è asservito; circostanza, quest’ultima, che deve, pertanto, costituire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento.
A tale fine, per stabilire il nesso strumentale può essere di ausilio il disposto di cui all’art. 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in precedenza riportato.
E’ appena il caso di evidenziare come la normativa cui il catasto si deve attenere per la valutazione della condizione di ruralità o meno di un fabbricato sia quella che disciplina l’imposta sul reddito.
Più in particolare per le attività connesse e l’agriturismo deve essere accertato che le attività vengano esercitate nei limiti delle percentuale (prevalenza) di prodotti provenienti dal fondo a cui sono asserviti i fabbricati .
Qualora venga accertata tale circostanza, gli immobili devono essere considerati, in linea oggettiva, strumentali all’attività agricola esercitata sul fondo e pertanto classati in categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).
Al contrario, il classamento deve essere effettuato in D/7 o in D/8, laddove sia prevalente, rispettivamente, la funzione di trasformazione industriale dei prodotti agricoli, ovvero quella di commercializzazione dei suddetti prodotti.
Agriturismo Per quanto concerne i fabbricati destinati ad agriturismo, ci si rifà alla definizione fornita dall’art. 2 della Legge 20feb2006 n. 96 :
“Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali” (comma 1).
Inoltre nello stesso articolo, al comma 2, viene precisato che:
“Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica, l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.…”.
I requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l’
attività di agriturismo sono:
> l’esistenza di un’azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
> l’espletamento di un’attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all’azienda suddetta;
> la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell’agriturismo;
> la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.
L’art. 3 della norma suddetta, recante disposizioni per l’utilizzazione di locali per attività agrituristiche, dispone inoltre, al comma 1, che « Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo….
I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.(omissis) ».
Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dell’attività agrituristica in essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139/1998, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all’attività agricola ( caso di: locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell’imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi all’interno dell’azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell’ambito dell’attività agrituristica.
L’inclusione di tale attività tra quelle “connesse” al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.
I controlli conseguenti per l’accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il classamento degli immobili in parola nella categoria D/10, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa statale e regionale, dovranno avere ad oggetto:
–> il riscontro del rapporto di connessione e complementarità fra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame “che devono comunque rimanere prevalenti”, con riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio di dette attività;
–> la somministrazione dei pasti e delle bevande che deve essere costituita “prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona”;
–> la localizzazione degli ambienti dedicati all’ospitalità che deve essere interna all’azienda agricola;
– i limiti stabiliti dall’ordinamento statale o regionale riguardanti il numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla refezione.
Ai fini del censimento in catasto, va chiarito che:
- oltre la categoria D/10, si ritengono compatibili con l’attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell’immobile, la destinazione residenziale, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A,
- gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7.
Ultimamente il legislatore, nell’ottica dello sviluppo della produzione di energia mediante fonti rinnovabili, ha introdotto disposizioni di carattere fiscale volte ad incentivare l’esercizio di tale attività da parte di imprenditori agricoli, potendo riconoscere per tale attività produttiva, in determinate condizioni, valenza di “attività agricole connesse”.
In particolare, l’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, da ultimo con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), comma 178, articolo 1, prevede che:
« Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accise, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici
derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai
sensi dell’art, 2135, 3° comma, del C.C. e si considerano produttive di reddito agrario fatta salva l’opzione per la determinazione
del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10nov1997 n. 442. »
In materia è stata emanata la Circ. n. 32 del 6lug2009 dell’Agenzia dell’Entrate che discrimina la riconoscibilità
o meno dei requisiti di ruralità in relazione ad alcune caratteristiche dell’impianto e altre soggettive quando la produzione è svolta nell’ambito
di un’azienda agricola (tra queste, si considerano la potenza dell’impianto e il volume d’affare del conduttore il fondo).
5. Particolari casi di riconoscimento di ruralità o altre agevolazioni Fabbricati rurali non utilizzati Il c. 6, art. 9 del D.L. n. 557/1993 prevede che non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal precedente comma 3 e lo stato di non utilizzo sia comprovato dall’assenza di allacciamento alle reti dei servizipubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
La norma, quindi, riconosce il carattere rurale alla casa di abitazione che, pur non essendo utilizzata, è comunque posseduta da un soggetto che detiene tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in questione.
Ai fini dell’imposta sul reddito dei fabbricati, il reddito catastale del fabbricato non utilizzato è assorbito dal reddito dominicale del terreno sul quale insiste in base ai chiarimenti della circolare n. 50/E del 20 marzo 2000.
L’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992 stabiliva che «l’imposta ICI è ridotta al 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabilitati e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni».
L’imposta municipale propria, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 ha sostituito l’ICI, non prevede più tale agevolazione.
Fabbricati rurali di abitazione utilizzati da pensionati agricoli È uno degli aspetti che hanno costituiscono materia del contendere in tema di riconoscimento della ruralità.
Secondo un certo orientamento, il fabbricato di abitazione utilizzato da un soggetto che gode di trattamenti pensionistici derivanti dall’agricoltura perderebbe la ruralità allorquando il terreno è affittato a terzi in possesso dei requisiti fiscali di cui all’articolo 9 della legge n. 133 del 1994.
La motivazione risiederebbe nel fatto che in tale circostanza verrebbe meno quel legame che vincola il fabbricato di abitazione al fondo:
- il fabbricato non sarebbe più una pertinenza del terreno in quanto non utilizzato direttamente per l’attività.
Conseguentemente, il reddito dominicale del terreno non sarebbe più rappresentativo anche di quello del fabbricato e quest’ultimo dovrebbe, se sprovvisto di rendita, essere accatastato come civile abitazione ed assoggettato al tributo.
Questa regola, di carattere generale, trova una deroga nell’articolo 9, comma 3, lettera a) della normativa sul catasto dei fabbricati che fa salva la ruralità della casa di abitazione rurale utilizzata non solo da parte del pensionato agricolo ma (si aggiunge) anche dal coniuge superstite che gode di pensione di reversibilità derivante da attività agricola.
La disposizione fa salvi, quindi, i diritti di coloro che, quantunque in pensione, proseguano nella conduzione del fondo. Ciò a prescindere dalla precisazione fatta dall’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 che definisce coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale (ora imprenditori agricoli professionali), le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’articolo 11 della legge n. 9 del 1963 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
L’Amministrazione finanziaria, come riferito in precedenza, ha recepito questa manifesta volontà del legislatore precisando nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi che per tali soggetti è confermato il rapporto fra il volume d’affari ed il reddito complessivo quando il terreno è condotto da terzi in possesso dei requisiti fiscali di ruralità.
Fabbricati delle cooperative Fra i vari aspetti irrisolti ed oggetto di nutrito contenzioso nel recente passato, quello attinente i fabbricati strumentali delle cooperative è sicuramente quello più importante.
Ovviamente le controversie erano incentrate sulla natura rurale o meno di questi immobili ai fini del loro eventuale assoggettamento ad imposizione.
La varietà dei casi discussi va dal semplice inquadramento catastale dei fabbricati in questione alla loro non diretta connessione con il terreno ovvero al superamento dei parametri previsti dall’articolo 32, D.P.R. n. 917/1986.
Vi è da osservare in via preliminare che, a seguito delle modifiche recate all’articolo 2135 del codice civile da parte del D.Lgs. n. 228 del 2001, in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, si profila una revisione della tipologia dei fabbricati strumentali rurali in relazione alla definizione delle attività connesse a quella agricola unitamente alla previsione di una nuova figura dell’imprenditore agricolo estesa alle cooperative di imprenditori agricoli.
E' stabilito nel c. 3, del nuovo art 2135:
«Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge».
L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228 del 2001 dispone:
«Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».
Nell’ottica di tale normativa, sembra dedursi in modo inequivocabile la ruralità di quei fabbricati (caseifici, frantoi, cantine ed altro) utilizzati per la lavorazione e trasformazione dei prodotti dei soci.
Invero, già in precedenza non si dubitava sulla natura rurale di questi fabbricati strumentali all’attività;
la Corte di Cassazione (sentenze n. 2543 del 22 agosto 1959 e nn. 5531, 5535 e 5539 del 19 dicembre 1977) ha ritenuto che le attività di trasformazione del latte in burro e formaggio, di confezionamento del burro e di stagionatura del formaggio sono da considerarsi connesse e complementari rispetto all’attività agricola.
A ciò si aggiunga, che era consolidato presso la stessa Corte (sentenze a Sezioni Unite n. 2004 del 14ott1970, n. 3283 del 26ott1972 e n. 3242 del 26ott 2004) il principio in base al quale un consorzio o una cooperativa di agricoltori può svolgere attività connesse all’esercizio normale dell’agricoltura, anche se gode di personalità giuridica autonoma, distinta da quella dei soci, con propria organizzazione aziendale, patrimonio e dipendenti.
Per la Corte suprema, infatti, l’autonomia aziendale e la personalità giuridica della cooperativa non costituiscono che strumenti formali, utilizzati quali mezzi idonei al perseguimento del fine comune e mutualistico, per realizzare, nel modo più conveniente imposto dagli attuali metodi di lavorazione dei prodotti e di organizzazione del loro sfruttamento del mercato, quella maggiore redditività della produzione dei fondi che è peraltro necessaria per consentire ed incrementare l’attività colturale di base, cui ciascun associato singolarmente provvede.
La problematica è stata finalmente superata con l’emanazione del D.L. 1ott 2007 n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 L. 29nov2007, n. 222 il quale all’articolo 42-bis. Fabbricati rurali, ha aggiunto il comma 3bis all’originaria formulazione dell’art 9 del DL 30dic1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
Nel comma 3 bis, alla lettera i ) si prevede che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarIe allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate « alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».
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Per i fabbricati rurali strumentali quel che conta è la destinazione CIRCOLARE N. 351/2019 11 SET 2019
Al fine del riconoscimento della ruralità di un fabbricato strumentale è determinante la oggettiva destinazione dello stesso a servizio di una
attività agricola, indipendentemente dall' estensione dei terreni.
L' Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 369 del 10 settembre, in risposta ad un quesito posto da una contribuente titolare di partita IVA
dedita alla coltivazione di un vigneto della superficie di appena 0,44 ettari, ha confermato che un fabbricato di categoria D/10 asservito al fondo,
a differenza di quanto avviene per gli immobili a destinazione abitativa, è considerato rurale a prescindere dall' estensione del terreno.
L' Ufficio ricostruisce il quadro normativo relativo al riconoscimento di ruralità , evidenziando che l'articolo 9 del D.L. 557/1993 pone una distinzione
tra i fabbricati a destinazione abitativa rispetto ai fabbricati strumentali all'mattività dell' impresa.
In particolare, per i fabbricati a destinazione abitativa, i requisiti da soddisfare sono riportati all' art 9 c 3 che stabilisce:
> criteri oggettivi, riferiti alle caratteristiche dell' azienda agricola e dei fabbricati, tra cui la superficie minima dei terreni aziendali;
> criteri soggettivi, riferiti all'utilizzatore dell'immobile oppure al conduttore dei terreni aziendali.
> per quanto riguarda le caratteristiche dei fabbricati rurali strumentali, il successivo comma 3-bis si limita ad un'elencazione delle destinazioni
che il fabbricato deve avere senza richiedere requisiti di carattere soggettivo.
Sono pertanto fabbricati rurali, in quanto strumentali all'attività agricola, quelli destinati:
-> alla protezione delle piante;
-> alla conservazione dei prodotti agricoli;
-> alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l' allevamento;
-> all' allevamento e al ricovero degli animali;
-> all' agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
-> ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell' azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
-> alle persone addette all' attività di alpeggio in zona di montagna;
-> ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
-> alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
-> all' esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
Come giustamente rilevato dall'Agenzia, l' elemento caratterizzante di questa categoria di immobili è la sola destinazione e connessione degli
stessi all'attività agricola svolta e, conseguentemente
NON è obbligatorio che la superficie minima del terreno coltivato sia di 10.000 mq (3.000 in zona montana)
COME, invece è richiesto per i fabbricati a destinazione abitativa.
Per tali motivi, l'unico elemento che si dovrà verificare in caso di accertamento della ruralità di un fabbricato accatastato in D/10 sarà
la sua destinazione alle attività di cui all' art. 2135 del codice civile, senza a nulla rilevare l' estensione del terreno.
I fabbricati rurali strumentali sono costruzioni indispensabili per lo svolgimento dell’attività agricola, come
la coltivazione del fondo,
la selvicoltura e l'allevamento di animali (1) (2) (3).
Essi sono accatastati nella categoria D/10 (1).
La qualificazione di “ruralità” del fabbricato strumentale è un dato esclusivamente “oggettivo” e non dipende dalla qualifica del possessore
e/o dalla classificazione catastale, ma esclusivamente dalla destinazione “effettiva” dell’immobile allo svolgimento delle attività agricole (3).
Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale anche fabbricati appartenenti ad altre categorie catastali (4).
NOTA (1 )
Requisiti necessari per accatastare gli immobili come fabbricati rurali
La legge li indica in modo dettagliato, distinguendo i fabbricati ad uso abitativo da quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola svolta
dal proprietario.
A seconda del tipo di fabbricato, infatti, sarà diversa la categoria catastale e, conseguentemente, il regime fiscale.
I fabbricati rurali, infatti, oltre a produrre reddito ai fini IRPEF, sono coinvolti del calcolo dell’IMU, della TASI e della TARI.
NOTA ( 2 )
IMU sui fabbricati rurali: dirimente il dato catastale CIRCOLARE N. 595/202113 SET 2021
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 23386/2021, è tornata ad esprimersi sul tema del classamento degli immobili destinati all’attività agricola chiarendo
che, ai fini dell’esenzione ICI ed IMU dei fabbricati rurali, rileva il dato oggettivo dell’accatastamento.
Per i fabbricati rurali a uso strumentale l’IMU non è dovuta (articolo 1, comma 708, Legge 147/2013).
Ai fini fiscali, il carattere di ruralità è riconosciuto alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 c.c. e,
in particolare, destinate:
-- alla protezione delle piante;
-- alla conservazione dei prodotti agricoli;
-- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
-- all’allevamento e al ricovero degli animali;
-- all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 96/2006;
-- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato, per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
-- alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
-- a uso di ufficio dell’azienda agricola;
-- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e
loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 228/2001;
-- all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (articolo 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993).
Inoltre, per determinare l’IMU agevolata sui fabbricati rurali strumentali è necessario che vi sia:
-- la classificazione catastale in D/10;
-- se in diversa categoria, la presenza dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto secondo le previsioni
del Decreto MEF del 26 luglio 2012.
Laddove l'immobile risulti iscritto in una categoria catastale diversa da D/10, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione,
impugnare l'atto di classamento restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettabile a IMU.
Allo stesso modo, l’ente locale che non intende riconoscere l’agevolazione IMU per il fabbricato catastalmente rurale è obbligato a impugnare
il particolare classamento, ovvero l’avvenuta iscrizione dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità.
A chiarire il concetto sono stati i Giudici di legittimità che hanno affermato quanto segue:
“A fronte del dato obiettivo che, per come deduce la ricorrente, espone il classamento di tre unità immobiliari in categoria D/10 e, quanto ai residui
immobili in contestazione, l’attivazione della ricordata procedura di variazione catastale, con conseguente annotazione apposta agli atti quanto alla
loro ruralità, - classamenti, questi, che non hanno formato oggetto di impugnazione da parte dell’Ente locale,
- inconcludente rimane, pertanto, la ratio decidendi della gravata Sentenza che, nel rilevare la cessazione dell’attività agricola, non ha dato conto
delle obiettive emergenze catastali degli immobili né ha operato una qualche distinzione tra fabbricati rurali a destinazione abitativa, in quanto tali
esclusi dalle citate disposizioni in tema di IMU ,
ovvero di natura strumentale (ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, c. 3-bis.)”.
La Sentenza chiarisce che non sono idonee a mettere in discussione l’agevolazione IMU circostanze estranee alle risultanze catastali, tra le quali
la cessazione dell’attività agricola da parte del soggetto passivo che decreta, di fatto, la cessazione dell’utilizzo strumentale del fabbricato.
NOTA (3) Ruralita' degli immobili strumentali su dato oggettivo
La sola destinazione agricola qualifica “rurali” gli immobili strumentali
La qualificazione di “ruralità” del fabbricato strumentale è un dato esclusivamente “oggettivo” e non dipende dalla qualifica del possessore e/o dalla
classificazione catastale, ma esclusivamente dalla destinazione “effettiva” dell’immobile allo svolgimento delle attività agricole, come indicate
dall’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).
Ciò è chiaramente rilevabile dal tenore letterale dei commi 3 (abitativi) e 3-bis (strumentali) dell’art. 9, D.L. 557/1993, come convertito dalla
Ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2024 alle ore 21:35