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Autore Frazionamento di terreno agricolo successivo all'atto di donazione

sallo

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23 Settembre 2010

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 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2015 alle ore 18:39

Ciao a tutti, avrei una domanda da farvi in merito al frazionamento di un terreno agricolo.

Un padre ha donato ai suoi tre figli in maniera indivisa tre appezzamenti di terreno agricolo (tre particelle) delle dimensioni comprese tra 1000 e 1500 mq ciascuna.

Adesso i tre donatari vogliono suddividersi i terreni e vorrebbero ciascuno una porzione di ciascuna particella.

Quindi ciascuna particella dovrebbe essere frazionata in tre parti.

La domanda è: è possibile effettuare il frazionamento senza depositarlo al comune ai sensi dell'art. 30 comma 10 del testo unico sull'edilizia e poi stipulare un atto di divisione?

La norma prevede che:

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.

Quello che non mi è chiaro è se il frazionamento andava effettuato prima dell'atto oppure se è possibile fare il frazionamento anche ora, e poi stipulare un atto di divisione tra i fratelli attuali proprietari indivisi.

Potete darmi qualche indicazione?

Grazie

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Autore Risposta

EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2015 alle ore 20:36

Il frazionamento se fosse stato effettuato prima del'atto comportava n° 3 atti di donazione, pertanto una maggiore spesa, quindi poi non c'era più bisogno di ulteriori atti. A livello economico credo che convenga più come hanno fatto e vogliono fare, cioè donazione a tutti e tre prima e poi divisione previo frazionamento del terreno ricevuto in donazione a proprietà indivisa. La divisione di un bene ricevuto in donazione non dovrebbe essere una divisione ereditaria riferendosi quest'ultima solo ad una divisione di beni derivanti da successione e non da donazione. Almeno così mi risulta. Generalmente preferisco depositare sempre il tipo perché in caso di ulteriore cessione a terzi a titolo oneroso di un terreno derivato da frazionamento non depostato al Comune occorre preventivamente depositare il tipo al Comune e non sono certo se deve essere pure trasmessa copia anche anche al Catasto. Perché complicarsi la vita per un semplice deposito in Comune?

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sallo

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23 Settembre 2010

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 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2015 alle ore 21:13

hai ragione su tutto a parte il discorso dei costi perché in ogni caso bisognerà fare un atto di divisione oltre al primo di donazione, ma tanto ormai quel che è fatto è fatto

il mio dubbio è che visto che i lotti sono piccoli il comune potrebbe non approvare il tipo ritenendo che si tratti di lottizzazione abusiva

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Salvatore_B.

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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2015 alle ore 23:05

"sallo" ha scritto:
hai ragione su tutto a parte il discorso dei costi perché in ogni caso bisognerà fare un atto di divisione oltre al primo di donazione, ma tanto ormai quel che è fatto è fatto

il mio dubbio è che visto che i lotti sono piccoli il comune potrebbe non approvare il tipo ritenendo che si tratti di lottizzazione abusiva



non è "automatico" che una procedura che divida un terreno possa vedersi come una lottizzazione abusiva...

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2015 alle ore 14:53

Circa i miei depositi di tipi di frazionamento redatti per donazioni nella lettera di accompagnamento del deposito specifico l'uso che se ne farà del frazionamento. Tutto alla luce del sole. Non mi è mai capitato ma se capitasse mi opporrei al diniego di un deposito qualsiasi da parte del Comune. Il quale è tenuto comunque a depositare il tipo e rilasciare copia per ricevuta. Poi se ritiene detto Comune che dietro il frazionamento vi è un illecito deve comunicarlo alla magistratura oppure controllare se verranno posti in essere lottizzazioni successive al frazionamento. Poichè la norma non prevede che il Comune può rifiutarsi di accettare il deposito quel Comune che non lo accetta va denunciato alle autorità competenti. Circa i costi per tre figli unica donazione le imposte saranno al tre per cento sull'intero valore più un onorario notarile. La divisione comporta imposta all'uno per cento sull'intero valore più onorario notarile. Nel caso di tre donazioni al posto di unica donazione e divisione successiva si paga in più l'uno per cento sull'intero valore e si paga in meno un onorario notarile. Poichè i terreni agricoli vanno a valore automatico in donazione e divisione quasi sempre la maggiore imposta per la divisione dell'uno per cento non raggiunge il maggior costo onorari notarili ovvero almeno mille euro in più se si optasse per tre donazioni in luogo dell'altra ipotesi.

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sallo

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23 Settembre 2010

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 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2015 alle ore 08:42

Quindi, in sintesi, posso procedere a depositare il frazionamento anche se i lotti risultanti saranno piccoli, motivando opportunamente tutto nella lettera di accompagnamento. Del resto sarebbero così piccoli che non si protrebbe lottizzare nemmeno volendo!

Di certo vorrei evitare che ci sia una denuncia alla magistratura!

Grazie per le preziose indicazioni!!

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