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alfa2
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ciao a tutti, ho questo piccolo problema e cioè: se il de cuius lascia un testamento olografo, quanti anni ha di validità in testamento? questo è il primo quesito, poi se volete vi racconto il resto. grazie da alfa2
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dioptra
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Salve Forever. Per sempre. cordialmete
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alfa2
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ciao dioptra, un avvocato a detto che è andato tutto in prescrizione, ora ti spiego; nel 1986 il de cuius lascia il testamento, lo stesso è sposato e non ha figli quindi lascia tutto alla moglie, e fin qui tutto bene, il problema viene adesso e cioè una cospicua eredità, sembra essere venuta fuori, per testamento viene lasciata a coloro che hanno lo stesso cognome degllo stesso de cuius. ma la consorte del de cuius non fa vedere a nessuno il testamento lasciato dallo stesso, anzi strappa due pagine. la domanda è riferita alla possibilità che gli eredi che hanno stesso cognome de cuius, possono impugnare il testamento? anche perchè solo oggi 2009 si è venuta a sapere tale situazione? grazie per la risposta da alfa2
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dioptra
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"alfa2" ha scritto: ciao dioptra, un avvocato a detto che è andato tutto in prescrizione, ora ti spiego; nel 1986 il de cuius lascia il testamento, lo stesso è sposato e non ha figli quindi lascia tutto alla moglie, e fin qui tutto bene, il problema viene adesso e cioè una cospicua eredità, sembra essere venuta fuori, per testamento viene lasciata a coloro che hanno lo stesso cognome degllo stesso de cuius. ma la consorte del de cuius non fa vedere a nessuno il testamento lasciato dallo stesso, anzi strappa due pagine. la domanda è riferita alla possibilità che gli eredi che hanno stesso cognome de cuius, possono impugnare il testamento? anche perchè solo oggi 2009 si è venuta a sapere tale situazione? grazie per la risposta da alfa2 Salve Carissimo Alfa2, con tutto il rispetto, se fosse un tema di italiano o un compito di estimo non prenderesti la sufficienza. Spiegati meglio perchè non ho capito niente. Inoltre non mi piacciono le domande a trabocchetto, non è professionale. Ci sono certi clienti che ti dicono: Lei faccia le sue misure che poi le dico io dove si trova il confine. cordialmente
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alfa2
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ciao dioptra, ripeto quanto ho illustrato, sperando di usare un italiano sufficientemente capibile, scusandomi se non sono stato chiaro nel precedente messaggio, e non è mia abitudine porre quesiti a trabocchetto. un cliente mi ha incaricato di verificare se esisteva o meno una normativa o legge o oltro per capire se un testamento olografo poteva avere prescrizione, in quanto un suo amico avvocato, gli ha detto che l’atto era andato in prescrizione e che quindi non poteva avere un proseguo. la storia ha inizio nel 1986, data in cui veniva a mancare X, che era sposato con Y dal quale non ha avuto figli, sia X che Y erano in comunione dei beni. prima di sposarsi X, aveva al suo attivo molte proprietà, che non sono state, sembra, passate a Y, e il de cuius lasciò un testamento olografo, nel quale, sembra, che le proprietà, ant matrimonio, dovevano essere trasferite a coloro che hanno lo stesso cognome di X; penso che fin qui sia sufficientemente chiaro. il testamento olografo non fu mai fatto vedere a nessuno, e solo oggi, avverso una visura catastale, ci si è accorti che una proprietà è passata alla moglie Y per mezzo del famoso testamento olografo. il quesito posto è: possono coloro che hanno stesso cognome di X impugnare il testamento venuto alla luce, ed anche a sconoscenza, solo ora nel 2009? grazie per la risposta da alfa2
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dioptra
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ciao dioptra, ripeto quanto ho illustrato, sperando di usare un italiano sufficientemente capibile, scusandomi se non sono stato chiaro nel precedente messaggio, e non è mia abitudine porre quesiti a trabocchetto. un cliente mi ha incaricato di verificare se esisteva o meno una normativa o legge o oltro per capire se un testamento olografo poteva avere prescrizione, in quanto un suo amico avvocato, gli ha detto che l’atto era andato in prescrizione e che quindi non poteva avere un proseguo. la storia ha inizio nel 1986, data in cui veniva a mancare X, che era sposato con Y dal quale non ha avuto figli, sia X che Y erano in comunione dei beni. prima di sposarsi X, aveva al suo attivo molte proprietà, che non sono state, sembra, passate a Y, e il de cuius lasciò un testamento olografo, nel quale, sembra, che le proprietà, ant matrimonio, dovevano essere trasferite a coloro che hanno lo stesso cognome di X; penso che fin qui sia sufficientemente chiaro. il testamento olografo non fu mai fatto vedere a nessuno, e solo oggi, avverso una visura catastale, ci si è accorti che una proprietà è passata alla moglie Y per mezzo del famoso testamento olografo. il quesito posto è: possono coloro che hanno stesso cognome di X impugnare il testamento venuto alla luce, ed anche a sconoscenza, solo ora nel 2009? grazie per la risposta da alfa2[/quote] Salve Il testamento olografo c'è o no? Se c'è deve essere pubblicato e se qualcuno ne ha approfittato in tempi andati il testamento sarà stato pubblicato in quel tempo. Se qualcuno ha nascosto il testamento e si può provare è passibile di denuncia. Tutto il resto, supposizioni, pensieri, dubbi, malfidenza di chiunque nei confronti di chiunque, DEVE essere provato. Se ci sono dei documenti si devono poter esibire e visionare e ogni decisione deve essere supportata da una norma di legge. Dei "sembra" non so che farmene. Tu il testamento l'hai visto? E' citato in qualche atto? Se si, si deve poter vedere. Quando una coppia senza figli vede mancare uno dei due coniugi l'eredità passa al coniuge superstite e ai parenti del de cuius. Per questo motivo la moglie NON può essere esclusa dall'eredità e quindi si vede intestata una parte dell'eredità. In mancanza di testamento, che nessuno ha visto, la moglie eredita comunque una parte della proprietà del morto, quindi è tutto regolare. Ripeto un testamento non va in prescrizione. Quando viene rivenuto deve essere pubblicato e le volontà devono essere rispettate entro i termini di legge. Mi sa che devi studiare un pochino le norme sul diritto di famiglia e anche credere meno a quello che i tuoi clienti "ramenano su" e ti raccontano, talvolta sono solo sfoghi e tanta invidia. cordialmente
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dioptra
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Salve Correggetemi se sbaglio. Caso A X e Y sono sposati in cumunione dei beni e senza figli. X ha anche delle proprietà esclusive acquisite prima del matrimonio. X muore. X lascia testamento in modo che le sue proprietà, solo la parte DISPONIBILE, vadano ai parenti di X esclusa la moglie. Y nasconde il testamento. Y eredita comunque la sua parte di eredità. Caso B X e Y sono sposati in cumunione dei beni e senza figli. X ha anche delle proprietà esclusive acquisite prima del matrimonio. X muore. X lascia testamento in modo che le sue proprietà, solo la parte DISPONIBILE, vadano ai parenti di X, esclusa la moglie. Il testamento viene pubblicato. Y eredita comunque la sua parte di eredità in quanto non può essere Lesa la Legittima, cioè il testamento può disporre unicamente della parte Disponibile. Caso C X e Y sono sposati in cumunione dei beni e senza figli. X ha anche delle proprietà esclusive acquisite prima del matrimonio. X muore. X lascia testamento in modo che le sue proprietà, solo la parte DISPONIBILE, vadano ai parenti di X, esclusa la moglie. Y nasconde il testamento. Il testamento non pubblicato. Y eredita la sua parte di eredità. Si scopre dopo anni che c'è un testamento. Il testamento viene pubblicato. Si fa la Collazione e si rideterminano le quote di ciascuno che dovrà compensare gli altri in caso di possesso maggiore rispetto a quanto stabilito legalmente dal Testamento. cordialmente
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geoalfa
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"alfa2" ha scritto: ................. 1.- ) un cliente mi ha incaricato di verificare se esisteva o meno una normativa o legge o altro per capire se un testamento olografo poteva avere prescrizione, in quanto un suo amico avvocato, gli ha detto che l’atto era andato in prescrizione e che quindi non poteva avere un proseguo. 2.- ) la storia ha inizio nel 1986, data in cui veniva a mancare X, che era sposato con Y dal quale non ha avuto figli, sia X che Y erano in comunione dei beni. prima di sposarsi X, aveva al suo attivo molte proprietà, che non sono state, sembra, passate a Y, e il de cuius lasciò un testamento olografo, nel quale, sembra, che le proprietà, antecedente il matrimonio, dovevano essere trasferite a coloro che hanno lo stesso cognome di X; penso che fin qui sia sufficientemente chiaro. 3.-) il testamento olografo non fu mai fatto vedere a nessuno, e solo oggi, avverso una visura catastale, ci si è accorti che una proprietà è passata alla moglie Y per mezzo del famoso testamento olografo. (? ? come? se non è stato mai fatto vedere a nessuno ! ? ) 4.-) il quesito posto è: possono, coloro che hanno stesso cognome di X, impugnare il testamento venuto alla luce, ed anche a conoscenza, solo ora nel 2009? ............... ********* La pubblicazione del testamento consente la conoscenza del suo contenuto da parte dei chiamati alla successione, dei familiari del defunto, dei creditori ereditari e di quelli dell'erede, ed ha altresi' la funzione di renderne possibile l'esecuzione. La pubblicazione consiste quindi nel passaggio del testamento dal repertorio degli atti di ultima volonta' a quello degli atti inter vivos (tra vivi) e nella trascrizione del medesimo presso il registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale. Sono soggetti a pubblicazione il testamento olografo ed il testamento segreto, ma non quello pubblico, che avendo sempre valore di atto pubblico non necessita di una pubblicazione in senso tecnico. Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione non appena ha notizia della morte del testatore: qualora cio' non avvenga chiunque vi abbia interesse puo' fare ricorso al tribunale del circondario ove si e' aperta la successione affinche' sia fissato un termine per la suddetta presentazione. Il notaio procedera' dunque alla pubblicazione del testamento olografo in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto, fa menzione della sua apertura ove sigillato. Tale verbale viene infine sottoscritto dalla persona che ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio (art. 620 c.c.). Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli pervenga la notizia della morte del testatore e tale pubblicazione ha luogo con le stesse modalita' del testamento olografo (art. 621 c.c.). ***** la pubblicazione può anche mancare (cfr. la sentenza della Suprema Corte 3636/2004); b) tale pubblicazione deve essere richiesta da chi è nel possesso del testamento, che potrebbe essere - ed anzi spesso è - persona diversa dal chiamato all'eredità in base ad esso e quindi da essa non è desumibile una accettazione dell'eredità da parte del chiamato; c) alla richiesta di pubblicazione del testamento olografo, anche ove dovesse provenire dal chiamato in base ad esso, non è necessariamente ricollegabile una accettazione dell'eredità, potendo essere fatta esclusivamente in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 620, comma 1, c.c. Alla pubblicazione del testamento può essere ricollegata, ai sensi dell'art. 475 c.c., l'accettazione dell'eredità (e, correlativamente, la decorrenza del termine di prescrizione per l'esperimento dell'azione di riduzione) solo ove il chiamato assuma espressamente nel relativo verbale la qualità di eredi. Va, poi, aggiunto che la pubblicazione serve a dare legale esecuzione al testamento olografo, ma nulla esclude che il chiamato in base ad esso abbia compiuto in precedenza atti idonei a comportare l'accettazione dell'eredità e quindi la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di riduzione. ******** E' la legge che disciplina le cause di invalidità del testamento. Vige comunque la regola di conservare il più possibile gli effetti dell’atto, poiché costituisce l’estrema manifestazione della personalità umana. A) NULLITA’ PER MANCANZA DI CERTEZZA SULLA PROVENIENZA: Si distinguono due conseguenze per l’invalidità: anzitutto, la mancanza di certezza sulla provenienza – quando non v’è certezza sull’autore del testamento (es. difetto di autografia nel testamento olografo) la conseguenza è la nullità assoluta dell’atto. Inoltre, in deroga al principio per cui la nullità è insanabile, si ammette la sanatoria della nullità quando gli eredi, nonostante la causa invalidante, vogliano comunque rispettare la volontà del testatore. Purchè non si tratti di sanare disposizioni illecite, perché in quel caso si andrebbe contro i principi dell’ordinamento. B) ANNULLABILITA’ PER MANCANZA DI ALTRI ELEMENTI: In secondo luogo c’è mancanza di altri elementi: nei casi meno gravi invece c’è l’annullabilità, che è soggetta a prescrizione di 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata data esecuzione al testamento. cordialità
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dioptra
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"alfa2" ha scritto: ciao a tutti, ho questo piccolo problema e cioè: se il de cuius lascia un testamento olografo, quanti anni ha di validità in testamento? questo è il primo quesito, poi se volete vi racconto il resto. grazie da alfa2 Salve Sempre. cordialmente
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