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Autore Deposito si o deposito no?

Geompeppeb

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 12:20

Salve,
dovrei frazionare un terreno agricolo avente superficie di 11436mq di proprietà di due fratelli. A seguito del frazionamento si redigerà un'atto di divisione tra loro.
Per questo tipo di frazionamento è previsto il deposito al comune?

Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte.

Cordiali saluti.

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Autore Risposta

geo_roma

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11 Febbraio 2008

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 12:24

D.p.r. n. 380/01 art. 30 comma 10.

Rientra in quei casi?

Saluti e buon lavoro

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Geompeppeb

Iscritto il:
28 Dicembre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 16:31

Non credo proprio che si tratta di lottizzazione abusiva, è semplicemente un frazionamento che 2 fratelli devono fare per dividersi un'appezzamento di terreno che hanno avuto per donazione.
Non devono vendere ne tanto meno costruire edifici.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 16:33

"Geompeppeb" ha scritto:
Non credo proprio che si tratta di lottizzazione abusiva, è semplicemente un frazionamento che 2 fratelli devono fare per dividersi un'appezzamento di terreno che hanno avuto per donazione.
Non devono vendere ne tanto meno costruire edifici.




... e come riusciranno a dividersi il terreno senza un rogito notarile, a casa mia si chiama compravendita! ....percio' io lo depositerei in comune.

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 16:54

"Geompeppeb" ha scritto:
A seguito del frazionamento si redigerà un'atto di divisione tra loro.


"Bioffa69" ha scritto:
.... si chiama compravendita!


Al di là del deposito presso il Comune (necessario), nel caso prospettato da Geompeppeb non vi è trasferimento di proprietà, poichè i due fratelli sono già comproprietari e, sulla base della quota di comproprietà, spettarà a ciascuno di essi una proporzionale superficie di terreno da assegnare con Atto di Divisione.

Ciao, buon lavoro.

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geo_roma

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 17:08

"Geompeppeb" ha scritto:
Non credo proprio che si tratta di lottizzazione abusiva



Chi ha parlato di lottizzazione abusiva? 8O

Saluti e buon lavoro

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PIZZOLO

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01 Gennaio 2006

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provincia di Vibo Valentia

 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 17:50

Quoto dado48, anche se Bioffa69 di solito non scherza nemmeno. Saluti.

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robertopi

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 19:42

Trattandosi di bene ereditato per il quale si esercita lo scioglimento della comunione, il deposito al comune non è dovuto, ciò ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 18 L.47/85 oggi dpr 380/01 art 30 comma 10
saluti

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geo_roma

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11 Febbraio 2008

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 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 20:04

Non è un bene ereditato ma avuto in donazione.

Almeno così ha detto...in apertura infatti anche io avevo consigliato la lettura di tale comma.

Saluti e buon lavoro

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dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

Messaggi:
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Località
Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2010 alle ore 22:24

"Robertopi" ha scritto:
Trattandosi di bene ereditato per il quale si esercita lo scioglimento della comunione, il deposito al comune non è dovuto...


"Geo_roma" ha scritto:
Non è un bene ereditato, ma avuto in donazione


"... non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ..."

Proviamo ad interpretare questa parte del 10° Comma dell'Art. 30 del DPR 380/01:

- quando si citano le divisioni ereditarie si intendono le operazioni di frazionamento conseguenti le disposizioni contenute nelle ultime volontà del De Cuius o conseguenti a intestazioni in comproprietà derivanti da successioni

- quando si citano le donazioni tra coniugi e fra parenti in linea retta, io intendo l'operazione di frazionamento da predisporre per poter poi assegnare le porzioni con l'Atto notarile

Mi sembra che sia impossibile intendere che si possa non depositare il TF in Comune, quando si divide un terreno ricevuto da una precedente donazione.

Ulteriori approfondimenti, altre interpretazioni ???
Ciao, buon lavoro a tutti.

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robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2010 alle ore 10:02

"geo_roma" ha scritto:
Non è un bene ereditato ma avuto in donazione.


hai ragione davo per scontato che fosse eredità, interpretando strana una donazione di oltre un Ha in comune ed indiviso.

"dado48" ha scritto:

- quando si citano le divisioni ereditarie si intendono le operazioni di frazionamento conseguenti le disposizioni contenute nelle ultime volontà del De Cuius o conseguenti a intestazioni in comproprietà derivanti da successioni


Concordo con te ma, ritengo per logicità(ovviamente interpretandolo) che il comma sia applicabile anche nel caso di divisione di bene ricevuto in comunione per donazione in vita.

saluti

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geo_roma

Iscritto il:
11 Febbraio 2008

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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2010 alle ore 10:23

Secondo la mia opinione, ed interpretando alla lettera l'articolo del d.p.r., il caso qui descritto non rientra tra quelli contemplati.

Sicuramente, invece, poteva essere applicato al momento della donazione, sempre che l'abbiano ricevuta da un parente in linea retta.

Ritengo una forzatura collegare, per logicità, un atto di divisione con una donazione.

In ogni caso si potrebbe interpellare il notaio. Infatti non depositare l'atto in comune citando il comma 10, comporta la comparsa dell'annotazione in visura. Bisogna vedere se questa da "fastidio" o meno a chi deve stipulare l'atto....

Saluti e buon lavoro

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Geompeppeb

Iscritto il:
28 Dicembre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2010 alle ore 11:41

Vi ringrazio per l'interesse avuto per questo argomento.
Comunque Martedì prossimo ho appuntamento con il Notaio per maggiori chiarimenti ed eventuali consigli.


Cordiali saluti.

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