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EALFIN
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Dovrebbe essere utilizzata la causale "Esatta rappresentazione grafica". Poiché si pagano 50,00 Euro di diritti catastali si devono pagare anche le sanzioni (ravvedimento operoso) in quanto il ripostiglio al posto del bagno esisteva già alla data di presentazione del Docfa errato ovvero alla data di ultimazione lavori.
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naruto
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EFFEGI
f.g.
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"EALFIN" ha scritto: Dovrebbe essere utilizzata la causale "Esatta rappresentazione grafica". Poiché si pagano 50,00 Euro di diritti catastali si devono pagare anche le sanzioni (ravvedimento operoso) in quanto il ripostiglio al posto del bagno esisteva già alla data di presentazione del Docfa errato ovvero alla data di ultimazione lavori. Concordo sulla causale: "Esatta rappresentazione grafica" ma NON CONCORDO sul fatto che occorre pagare la sanzione. La data che occorre inserire è quella di PRESENTAZIONE del nuovo docfa a "rettifica" essendo un mero errore di inserimento di UN TESTO DESCRITTIVO e che non va assolutamente a modificare la consistenza catastale e quindi la rendita. Si devono pagare SOLO I TRIBUTTI di €. 50.00 e nessuna sanzione. Saluti.
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bioffa69
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Concordo con la causale "esatta rappresentazione grafica", ed in quanto tale, come da circolare 3/2006, al punto 6, la stessa non è sanzionabile. saluti
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naruto
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"bioffa69" ha scritto: Concordo con la causale "esatta rappresentazione grafica", ed in quanto tale, come da circolare 3/2006, al punto 6, la stessa non è sanzionabile. saluti questa precisazione fa la differenza ...della sanzione Ancora grazie a tutti per il continuo supporto
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Concordo sulla non sanzionabilità. Sul docfa ci va inserita però una data non posteriore ai trenta giorni dalla presentazione. Saluti
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naruto
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Stralcio CIRCOLARE 3/2006 punto 6 Parimenti, anche nei casi di ripresentazione di planimetria di unità immobiliare con la causale “esatta rappresentazione grafica”, che non sia dipendente da lavori successivamente intervenuti e che comunque non dia luogo ad una nuova determinazione di rendita per l’unità, l’eventuale tardivo adempimento non è comunque sanzionabile. La sanzione resta applicabile - nella prevista misura - nel caso in cui i soggetti non provvedano ad adempiere all’invito loro rivolto dall’Ufficio di ripresentare la planimetria, qualora erroneamente redatta, nel termine indicato (trenta giorni dal ricevimento dell’invito – cfr. art. 59 del D.P.R. n. 1142/49). Solo se c'è un sollecito da parte dell'Agenzia se passati 30gg si cade in sanzione altrimenti questo caso è esente Io la leggo così, però se sbaglio ditemi
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kikka2811
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19 Novembre 2020 alle ore 12:04
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Ciao a tutti, mi allego a questo post per una domanda, stiamo valutando l'aquisto di un appartamento che ha un secondo bagno ( wc e lavandino) cieco, ricavato da ex ripostiglio. sulla planimetria in corrispondeva di questo bagno nn c'è scritto niente ( ne wc, ne lavanderia, ne ripostiglio, spazio vuoto diciamo). Il proprietario dice che non c'è da fare nessuna modifica al catasto xk nn si è modificata la composizione degli spazi interni (lui lavora al catasto) , però cmq si è modificata la destinazione d'uso no?
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naruto
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bioffa69
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Esatto, come riportato da naruto , la destinazione di quel vano deve essere riportata. Da acquirente io pretenderei l'aggiornamento. saluti
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kikka2811
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ho letto. ed effettivamente quel vano ( nella planimetria del 2018) nn riporta nessuna denominazione, ma questa circolare è del 2009, dunque cm è possibile?
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bioffa69
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Visto che stai acquistando casa, consiglierei di dare incarico ad un tecnico per tutte le verifiche del caso
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kikka2811
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grazie. quindi un geometra?
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bioffa69
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Direi di si, a mio avviso controllerà la pratica edilizia depositata in Comune, per corrispondenza progetto, catasto e realtà, le tre cose devono coincidere, altrimenti il Notaio non fa l'atto. Per il catasto quel rip / bagno, non avendo dicitura sulla scheda, equivale ad un vano utile, per cui una stanza, pertanto la consistenza dell'unità non è corretta attualmente, visto che in realtà è un bagno, che ha consistenza diversa da quella di un'ipotetica stanza. Saluti
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