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EALFIN
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Ai sensi del Codice Civile la Trascrizione dell'atto del vicino non ha alcun effetto giuridico essendovi una trascrizione di altre ditte avvenuta l'anno prima e per il medesimo immobile. Quindi giuridicamente l'atto del vicino non può essere opposto a terzi. Non so se però le mancate rettifiche possano creare problemi per mutui, vendite a terzi, ecc.
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alias72
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27 Agosto 2016 alle ore 17:55
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Grazie Ealfin. Però se dici che quell"atto del 96 secondo il codice civile è in oppositore perché pensi che può cmq creare problemi per eventuali vendite, mutui...?
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EALFIN
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In caso di relazione ipotecaria storica ventennale il Notaio troverà la Trascrizione dell'atto redatto dal vicino in maniera erronea e dovrà farne riferimento in essa relazione. Lo stesso Notaio potrà inservirvi anche gli estremi della Sentenza non Trascritta (detta Sentenza dovrà essere consegnata a mano al Notaio nel caso sia necessaria una relazione ventennale ipotecaria Notarile in quanto il medesimo non lo troverà alla Conservatoria). Un caso che ho trattato qualche anno fa era il seguente: 1) una particella molto estesa in lunghezza era stata asservita alla rete principale del metano (passaggio di metanodotto a ridosso di uno dei confini); 2) Detta particella era stata successivamente frazionata con tipo mappale per la costruzione di un edificio con relativo lotto urbano ubicato al lato opposto della parte asservita della particella originaria (l'asservimento non interessava il lotto urbano); 3) In sede di redazione della relazione notarile il Notaio nello storico ha dovuto citare la presenza di un asservimento per la particella originaria; 4) La banca ha trovato storie per la concessione del mutuo perché esisteva detto asservimento per il quale il Notaio non sapeva se ricadesse o meno nel lotto urbano e quindi non l'ha potuto dichiarare in relazione; 5) Io ho redatto una perizia consegnata al Notaio nella quale dichiaravo e dimostravo che la servitù non interessava il lotto urbano; 6) Alla fine però, pur non essendo venuto in possesso della nuova relazione notarile per cui non so cosa il Notaio ha scritto, il mutuo è stato concesso dalla Banca. Quanto sopra per chiarire quali potrebbero essere uno dei problemi di sicuro superabili consegnando copia della Sentenza al Notaio o alla Banca.
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alias72
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27 Agosto 2016 alle ore 17:55
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Grazie. Ma pensi che se il Tribunale ordini di trascrivere la sentenza possa cambiare qualcosa? Inoltre, la trascrizione della mia successione dell'anno scorso riporta tra le riserve "atti intermedi inesistenti " ovviamente dovuto al mancato collegamento con l'atto del 96 trascritto per errore . Questo. pensi, debba essere superato o è ininfluente visto che il Notaio deve controllare solo la continuità delle trascrizioni?
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EALFIN
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Io credo che è la visura della successione che riporta le riserve degli atti intermedi inesistenti e non la trascrizione. Io credo che non sarebbe male trascrivere la sentenza. Non conosci nessun Notaio a cui sottoporre il quesito?
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alias72
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27 Agosto 2016 alle ore 17:55
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Come dicevo nel primo post il Tribunale ritiene che questa non è una sentenza che possa essere trascritta. Non so se conviene appellare visto che, come dici tu, la continuità cmq esiste
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geopec
geopec
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apolide
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Comunque , anche se il Tribunale non ha fatto eseguire la trascrizione in quanto non vi è l'obbligo, la parte a cui è stata riconosciuta la sentenza favorevole ( o chi ne ha interesse) può far eseguire la trascrizione (a sua cura e spese). Con la trascrizione si può fare istanza a NCEU di eliminare dalle annotazioni laa dicitura "passaggi intermedi mancanti" in quanto la sentenza sana qualsiasi mancanza pregressa nella continuita' degli atti e dei passaggi.
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alias72
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27 Agosto 2016 alle ore 17:55
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Però mi chiedo se sia trascrivibile una sentenza del genere visto che si tratta di una pronuncia che accerta un errore materiale ( subalterno ) non la validità del titolo
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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secondo me questa sentenza è del tutto equivalente ad un atto notarile di rettifca catastale o ad un atto di precisazione catastale. se non c'erano litigi tra le parti, si andava da un notaio afre un atto del genere. quindi è sbagliato dire che non va trascritta. (i notai che trascrivono sempre i loro atti di rettifica catastale sono scemi?)
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alias72
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27 Agosto 2016 alle ore 17:55
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Sei stato chiarissimo, Salvatore. Come mai però il Tribunale ritiene che non si possa trascrivere ? Ha motivato che non rientra negli atti trascrivibili dell'art. 2643 e segu. c.c. Se fosse così non potrei trascrivere la sentenza neppure a mia cura, giusto?
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Salve ma cosa dice esattamente la sentenza del tribunale? Saluti cordiali
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Salvatore_B.
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Juneau
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"alias72" ha scritto: Sei stato chiarissimo, Salvatore. Come mai però il Tribunale ritiene che non si possa trascrivere ? Ha motivato che non rientra negli atti trascrivibili dell'art. 2643 e segu. c.c. Se fosse così non potrei trascrivere la sentenza neppure a mia cura, giusto? per ora non ho né il mio codice cartaceo, né il tempo di riflettere su quegli articoli del codice. ma, come ben sappiamo, i "mastri" per le trascrizioni sono i notai, cioè, una volta letti quegli articoli, non costa nulla ocnsultarsi con un buon notaio.
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alias72
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Né consegue che si deve accertare che l'appartamento di proprietà di X risulta correttamente censito in CNEU al foglio .. p.la. .. sub ... e che il dato attinente il sub z relativo alla proprietà di y è stato erroneamente riportato nell'atto del 96 . Le ulteriori domande non possono essere accolte in quanto la pronuncia non rientra tra quelle x le quali è prevista la trascrizione o l'annotazione ai sensi degli arti. 2643 e segu. cc
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EALFIN
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L'art. 2643 indica gli atti soggetti a Trascrizione obbligatoria. Non credo che ti possono impedire una Trascrizione di una Sentenza non obbligatoriamente soggetta a Trascrizione. Chiedi comunque lumi ad un Notaio.
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