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Riporto di seguiro l'articolo uscito al sole 24 del 12 luglio 2011.
una sentenza della cassazione ha data gia un parere positivo a riguardo, ma per quello che ho letto il direttore Alemanno ha dato diverse direttiva a riguardo. Ora il mio dubbio è posso dare la categoria A6 al mio fabbricaro ex rurale passato all'urbano?? qua dice di si, il catasto dice di no!!!! l'articolo: I fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/1993 dovranno essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione, ovvero A/6 e D/10, entro il 30 settembre prossimo. Lo prevede l'articolo 7 del Dl 70/2011 (decreto Sviluppo) approvato lo scorso 7 luglio. Passa in secondo piano, quindi, la norma contenuta nel Ddl sulla montagna che introduceva un'ulteriore interpretazione dell'articolo 5 del Dl 504/92 (Ici) secondo la quale, più semplicemente, i fabbricati rurali, qualora rispettassero i requisiti di cui all'articolo 9 del Dl 557/93 indipendentemente dalla classificazione catastale loro attribuita, erano comunque esclusi dall'imposta comunale.
Invece, l'articolo 7, commi 2bis-2quater, del decreto Sviluppo prevede ora un nuovo adempimento e cioè una comunicazione da presentare all'agenzia del Territorio corredata da un'autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui al Dl 557/93. Entro il 20 novembre l'agenzia del Territorio deve, previa verifica dei requisiti, convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire la categoria A6 o D10. Tuttavia, va detto che l'Agenzia può rifiutare la domanda predisposta dal contribuente entro il 20 novembre 2012, mediante provvedimento motivato, e in tal caso il contribuente dovrà versare le imposte dovute nonché gli interessi e le sanzioni raddoppiate.
Con l'introduzione di questo "riaccatastamento" il legislatore conferma pertanto l'orientamento restrittivo della Corte di cassazione che vuole la ruralità vincolata anche alla categoria catastale, ancorché la norma di legge istitutiva (articolo 9 del Dl 557/93) non lo preveda affatto. A questo punto, per individuare le costruzioni destinatarie di questa disposizione, è necessario dividere i fabbricati rurali in due categorie: 1) Quelli segnalati in mappa nel catasto terreni per i quali non scatta l'obbligo di farli transitare nel catasto fabbricati; per queste costruzioni riteniamo che non si debba fare nulla in quanto nessuna norma di legge prevede l'obbligo dell'iscrizione al catasto fabbricati (si veda l'articolo 2, comma 36 del Dl 262/06); 2) I fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, che, a loro volta, devono essere scomposti in due categorie: quelli accatastati nelle categorie A6 e D10 per i quali nulla deve essere fatto, e i fabbricati classificati in altre categorie per i quali invece è opportuna la domanda di variazione di categoria catastale.
I casi di costruzioni rurali iscritte in catasto in categorie diverse da A6 e D10 sono ovviamente numerosi. Infatti le abitazioni nuove (anche a seguito di ristrutturazioni) sono state generalmente iscritte nella categoria A3 e certamente non nell'A6 inutilizzata da molto tempo dalla agenzia del Territorio. Così pure per i fabbricati strumentali che sono iscritti nella categorie D7 e D8, relativi alle attività di allevamento; in qualche caso vi è la categoria C per i depositi e più recentemente la categoria D1 per gli impianti fotovoltaici di produzione dell'energia. Tutti questi casi vanno regolarizzati chiedendo la nuova classificazione catastale. Si ritiene, al riguardo, che l'attribuzione della categoria catastale A6 o D10 prescinda dalle caratteristiche tecniche del fabbricato e sia conseguente soltanto al rispetto dei requisiti di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93.
La forzatura operata dal legislatore nel fornire alle costruzioni rurali una classificazione adeguata e a loro riservata ha effetti per tutte le imposte e non soltanto per l'Ici. Infatti la norma fa riferimento ai requisiti della ruralità di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93. Quindi una costruzione rurale, se iscritta in catasto e non classificata in A6 o D10, non può usufruire nemmeno dell'esenzione ai fini delle imposte sul reddito, l'esclusione dagli oneri di urbanizzazione e così via. Inoltre, la sussistenza da almeno un quinquennio dei requisiti sembra avere il significato di fornire effetto retroattivo alla classificazione catastale rurale, con abbandono quindi delle controversie pendenti in materia di recupero dell'imposta comunale. Resta, però, il problema di capire se questa disposizione si applichi anche ai fabbricati in possesso da meno di cinque anni[color=green]
se avessi fatto un minimo di ricerca avresti gia' trovato altri post sull'argomento.
premesso che l'attribuzione della rendita, ergo la categoria e la classe, sono delegate al tecnico redattore del documento, l'AdT non puo' fare a meno di recepire il documento DocFa per poi, eventualmente, notificare il cambio della categoria/rendita.
la situazione e' in evoluzione in quanto l'AdT sta' cercando di far modificare l'attuale norma attraverso il decreto attuativo.
detto questo bisogna vedere se l'ANCI si rassegna a veder sfumare i maggior introiti che deriverebbero se venisse modificato quanto appena approvato, bisogna dire in ossequio alle decisioni della corte di Cassazione, ma soprattutto quanti soldi i comuni dovrebbero restituire d'imposta ICI fin qui' incassati dagli agricoltori.
saluti.
PS la prossima volta esegui prima una minima ricerca. Ad esempio questo.
Devo accatastare una nuova abitazione, residenza principale di proprietà dell'imprenditore agricolo. Ho provato a censirla in categoria A/6 ma mi è stata respinta con la seguente motivazione:Errata attribuzione di categoria: la cat. A/6 non è più utilizzabile, accatastare in appropriata categoria del gruppo A". Ora mi chiedo: è il caso di fare come vuole l'A.d.T. e poi inviare l'autocertificazione entro il 30 settembre? Il dubbio più grande è che non si può dichiarare il fabbricato rispetta da almeno 5 anni i requisiti perché è un nuovo fabbricato. Mi chiedo poi cosa si dovrà fare dopo il 30 settembre qualora si debba accatastare lo stesso tipo di fabbricato. Grazie a chi vorrà contribuire a chiarirmi le idee.
"t1000" ha scritto: Devo accatastare una nuova abitazione, residenza principale di proprietà dell'imprenditore agricolo. Ho provato a censirla in categoria A/6 ma mi è stata respinta con la seguente motivazione:Errata attribuzione di categoria: la cat. A/6 non è più utilizzabile, accatastare in appropriata categoria del gruppo A". Ora mi chiedo: è il caso di fare come vuole l'A.d.T. e poi inviare l'autocertificazione entro il 30 settembre? Il dubbio più grande è che non si può dichiarare il fabbricato rispetta da almeno 5 anni i requisiti perché è un nuovo fabbricato. Mi chiedo poi cosa si dovrà fare dopo il 30 settembre qualora si debba accatastare lo stesso tipo di fabbricato. Grazie a chi vorrà contribuire a chiarirmi le idee.
Fino al momento in cui il Ministero competente non emanerà il decreto attuativo previsto, tutto procederà come è avvenuto nei precedenti 70 anni: il classamento sarà determinato dal confronto con le "unità tipo" presenti nella zona interessata.
Dopo l'estate, se non ci saranno ripensamenti, assisteremo ad una vera rivoluzione!
Le proiezioni che abbiamo sviluppato evidenziano che i contraccolpi saranno avvertiti principalmente dagli addetti al controllo per verificare le decine (o forse centinaia) di migliaia di domande, che saranno presentate per acquisire l'agognato "bollino [size=18]R[/size]" (= certificazione di ruralità).
Associazioni di categoria e professionisti saranno inizialmente, con molta probabilità ingolfati dal carico di lavoro... ma poi le cose si assesteranno (come sempre).
Per il resto, non me la prendo più come una volta (al contrario di geobax e di tanti altri): a me personalmente non fa né caldo né freddo iscrivere un immobile in una categoria anziché in un'altra, tanto gli addetti ai lavori sanno che tutto questo non servirà a semplificare un bel niente.
"t1000" ha scritto: Devo accatastare una nuova abitazione, residenza principale di proprietà dell'imprenditore agricolo. Ho provato a censirla in categoria A/6 ma mi è stata respinta con la seguente motivazione:Errata attribuzione di categoria: la cat. A/6 non è più utilizzabile, accatastare in appropriata categoria del gruppo A". Ora mi chiedo: è il caso di fare come vuole l'A.d.T. e poi inviare l'autocertificazione entro il 30 settembre? Il dubbio più grande è che non si può dichiarare il fabbricato rispetta da almeno 5 anni i requisiti perché è un nuovo fabbricato. Mi chiedo poi cosa si dovrà fare dopo il 30 settembre qualora si debba accatastare lo stesso tipo di fabbricato. Grazie a chi vorrà contribuire a chiarirmi le idee.
www.webalice.it/phwguitar
Ripresenta la pratica e porta con te il Decreto Sviluppo del 7 luglio 2011 , a me hanno accettato la pratica. Anche perchè specifica chiaramente che le "NUOVE" A6 devono essere censita come tali.
"t1000" ha scritto: Devo accatastare una nuova abitazione, residenza principale di proprietà dell'imprenditore agricolo. Ho provato a censirla in categoria A/6 ma mi è stata respinta con la seguente motivazione:Errata attribuzione di categoria: la cat. A/6 non è più utilizzabile, accatastare in appropriata categoria del gruppo A". Ora mi chiedo: è il caso di fare come vuole l'A.d.T. e poi inviare l'autocertificazione entro il 30 settembre? Il dubbio più grande è che non si può dichiarare il fabbricato rispetta da almeno 5 anni i requisiti perché è un nuovo fabbricato. Mi chiedo poi cosa si dovrà fare dopo il 30 settembre qualora si debba accatastare lo stesso tipo di fabbricato. Grazie a chi vorrà contribuire a chiarirmi le idee.
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Ripresenta la pratica e porta con te il Decreto Sviluppo del 7 luglio 2011 , a me hanno accettato la pratica. Anche perchè specifica chiaramente che le "NUOVE" A6 devono essere censita come tali.
ma se non c'è una circolare interna dell'AdT il decreto sviluppo serve solo a soffiarsi il naso........... va chiarita la cosa
"mifab28" ha scritto: Ripresenta la pratica e porta con te il Decreto Sviluppo del 7 luglio 2011 , a me hanno accettato la pratica. Anche perchè specifica chiaramente che le "NUOVE" A6 devono essere censita come tali.
Su quale canale del digitale terrestre l'hai visto? 8O 8O 8O
"mifab28" ha scritto: Ripresenta la pratica e porta con te il Decreto Sviluppo del 7 luglio 2011 , a me hanno accettato la pratica. Anche perchè specifica chiaramente che le "NUOVE" A6 devono essere censita come tali.
Su quale canale del digitale terrestre l'hai visto? 8O 8O 8O
Dopo aver sentito i pareri di alcuni tecnici della mia A.d.T. siamo giunti finalmente ad una conclusione; riporto brevemente quanto è stato detto e stabilito. 1- la circolare del Ministero delle Finanze n. 5 del 14/03/1992 ha stabilito che le categorie A/5 e A/6 devono essere soppresse; 2- a seguito di tale circolare non è mai stato legiferato perciò, di fatto, le categorie A/5 e A/6 sono tutt'ora in vigore; 3- di conseguenza, all'atto di un accatastamento o di un variazione, nulla vieta al tecnico di proporre la categoria A/6; 4- si consiglia vivamente di allegare alla pratica tutto quanto si ritiene necessario ai fini del riconoscimento della ruralità; 5- sarà poi l'A.d.T. in sede di accertamento a valutare la situazione.
"t1000" ha scritto: Dopo aver sentito i pareri di alcuni tecnici della mia A.d.T. siamo giunti finalmente ad una conclusione; riporto brevemente quanto è stato detto e stabilito. 1- la circolare del Ministero delle Finanze n. 5 del 14/03/1992 ha stabilito che le categorie A/5 e A/6 devono essere soppresse; 2- a seguito di tale circolare non è mai stato legiferato perciò, di fatto, le categorie A/5 e A/6 sono tutt'ora in vigore; 3- di conseguenza, all'atto di un accatastamento o di un variazione, nulla vieta al tecnico di proporre la categoria A/6; 4- si consiglia vivamente di allegare alla pratica tutto quanto si ritiene necessario ai fini del riconoscimento della ruralità; 5- sarà poi l'A.d.T. in sede di accertamento a valutare la situazione.
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Perdoanmi.....ma la circolare 5 secondo una mia interpetrazione dice tutt'altro: GRUPPO A categorie da sopprimere: A/5 e A/6 Le categorie A/5 e A/6, rispondenti nello spirito della norma originaria a realta' edilizie e di utilizzazione all'epoca consuete, attualmente non rappresentano piu' tipologie abitative ordinarie perche' al di fuori degli standard minimi indispensabili per l'uso cui dette categorie fanno riferimento. Gli immobili gia' censiti in dette categorie sono caratterizzati dall'assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili. Attualmente dette unita' o sono state adeguate alle minime condizioni abitative - e quindi meritano un nuovo appropriato classamento - o non hanno subito interventi di riadattamento e quindi per il principio dell'orinarieta', non possono che essere classate - sia pure nelle classi piu' basse - nella categoria che rappresenta le unita' immobiliari piu' povere di dotazioni: categ. A/4. ammeno che nel tuo caso, l'abitazione in oggeto presenti uno e/o due vani e il gabinetto(w.c.) poco discosto(ho dei forti dubbi). In conclusione non perdere tempo, in quanto l'AdT sicuramente entro un anno varierà il classamento e l'unico "appiglio" rimarrà solo quello della Commissione Tributaria(sperando che vi siano dei chiarimenti fino ad allora, in quanto per il momento non è stata fatta ancora nessuna circolare dall'AdT che chiarisce gli sviluppi del Decreto del 7 luglio 2011). Saluti [size=9]*P.s. è meglio abbandonare a priori l'ipotesi dell'istanza in autotutela.[/size]
"t1000" ha scritto: Dopo aver sentito i pareri di alcuni tecnici della mia A.d.T. siamo giunti finalmente ad una conclusione; riporto brevemente quanto è stato detto e stabilito. 1- la circolare del Ministero delle Finanze n. 5 del 14/03/1992 ha stabilito che le categorie A/5 e A/6 devono essere soppresse; 2- a seguito di tale circolare non è mai stato legiferato perciò, di fatto, le categorie A/5 e A/6 sono tutt'ora in vigore; 3- di conseguenza, all'atto di un accatastamento o di un variazione, nulla vieta al tecnico di proporre la categoria A/6; 4- si consiglia vivamente di allegare alla pratica tutto quanto si ritiene necessario ai fini del riconoscimento della ruralità; 5- sarà poi l'A.d.T. in sede di accertamento a valutare la situazione.
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Praticamente torniamo in pieni anni 90, di cui alcune pratiche giacciono ancora negli scaffali polverosi del catasto, in quanto allora, come ora, non ci sono i fondi per i sopralluoghi dei tecnici nelle aziende agricole !!!!!!!
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