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Autore Avviso di accertamento - Ricorso e Autotutela

ludsm

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16 Aprile 2009

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17

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 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2009 alle ore 09:53

Salve a tutti,
sono alle prese con il seguente problema:
Un mio cliente ha ricevuto un avviso di acertamento dall'A.d.T. a seguito del quale è stata effettuata d'ufficio una Variazione di classamento di un locale, in passato sede di una piccola "Industria artigianale" ma ormai da + di 10 anni completamente vuoto ed in disuso.
La classe assegnata è la D/1, considerando il locale "EDIFICIO COMPRENSIVO DI MACCHINARI" (ovviamente senza alcun soprallluogo).
Considerando il fatto che il locale è completamente vuoto e che al max in futuro l'uso che se ne vorrebbe fare è di tipo commerciale, ritengo assolutamente inadeguata la categoria D/1 e presentero quindi ricorso.

Vorrei da voi un aiuto e delle indicazioni su come effettuare il ricorso, ma in particolare la procedura di AUTOTUTELA.

Grazie.

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Autore Risposta

iviarco

Iscritto il:
21 Maggio 2004

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Sonnino (LT)

 0 -  0 - Inviato: 14 Agosto 2009 alle ore 12:12

L'autotutela è sicuramente una strada da percorrere, sebbene ti costringe ad un piccolo tour-de-force: abbozza il ricorso (argomentando le ragioni che hai accennato), stampa qualche foto, porta il tutto all'AdT e incalzali sulla disamina (saprai che non interrompe i termini del ricorso).
Consiglierei anche una pre-analisi con un dirigente, ma dipende dall'ambiente...
In caso di ricorso, ne riparliamo!
buon week end

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geo_roma

Iscritto il:
11 Febbraio 2008

Messaggi:
432

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 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2010 alle ore 16:54

Salve.

Volevo un consiglio su quella che riguarda una mia situazione personale (casa mia).

A giugno, dopo regolare d.i.a al comune ho presentato la variazione catastale per frazionamento di un loc. commerciale e contestuale cambio di destinazione d'uso in due abitazioni (un monolocale ed un appartamento più grande).

Oggi mi è arrivato un avviso di accertamento con il quale l'Adt dichiara di aver "rettificato" il classamento di un'abitazione.

In particolare la consistenza è passata da 3,5 vani a 4,5.

Nello specifico abbiamo:

Soggiorno+angolo cott 32,00mq
Letto 9.50mq
Letto 16.30mq
Dis 5.80mq
bagno 6.00mq

Sto valutando l'ipotesi del ricorso almeno per portare la consistenza a 4 vani, in quanto mi sembra la consistenza giusta. Rimane da conosere la dimensione massima del vano a Roma, per poter valutare l'eccedenza su quei 32.00mq del soggiorno.

A voi sembra congruo il classamento dell'ufficio?

Eventualmente come si procede in ricorso?

Grazie e buon lavoro

P.s. ammetto che 3.5 vani erano pochini... :oops:

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

Messaggi:
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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2010 alle ore 15:13

il vano e' 20 mq., percio' da quanto descritto sei gia poco sopra i 4 vani, se esistono pertinenze comuni devi aumentare tutto del 5%...se esclusive del 10%, percio' considerando anche solo le parti comuni, corti, vano scala ecc.... mi sembra che 4,5 vani sia il classamento giusto...

...io non prenderei nemmeno in considerazione il ricorso...

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oceano

Iscritto il:
21 Maggio 2013 alle ore 08:56

Messaggi:
38

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 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2013 alle ore 11:11

Salve a tutti, mi aggancio a questo post, in quanto pertinente.

Relativamente ad una u.i.u intestata usufruttuario + nudo proprietario, l'Agenzia delle Entrate (territorio) ha notificato l'accertamento (aumento della consistenza e quindi della rendita), con due distinte raccomandate, ad entrambi i soggetti, ovviamente.

Volendo tentare la via dell'autotutela, chiedo ai colleghi più esperti, posso presentare l'autotutela solo a nome dell'usufruttuario, dal momento che il nudo proprietario è all'estero?

O si devono presentare per forza due istanze di autotutela, essendoci due avvisi di accertamento?

grazie.

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donatat
Geometro

Iscritto il:
14 Marzo 2008

Messaggi:
52

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Bologna

 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2016 alle ore 17:09

Mi collego a questo post, per avere conferma ad un quesito molto simile a quello riportato dal collega qua sopra.

Avviso di accertamento catastale.

L'Agenzia delle Entrate (territorio) ha notificato l'accertamento (aumento del valore di un D/8), con 4 distinte raccomandate ai comproprietari

Unico avviso di accertamento, quattro distinti atti.


Posso presentare ricorso a nome di un solo comproprietario?

Comportera' qualche differenza rispetto a farlo a nome di tutti e quattro?

Io pensavo che fosse indifferente, ma ho chiamato la Commissione tributaria per essere tranquilla e la signora mi ha detto che devono firmare tutti...forse non ha capito o non è molto competente?!?

I fratelli sono tutti d'accordo nel volerlo fare, ma uno di loro è all'estero.


Con urgenza...
Grazie!

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donatat
Geometro

Iscritto il:
14 Marzo 2008

Messaggi:
52

Località
Bologna

 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2016 alle ore 15:07

Ho cercato di approfondire, ma non ho ancora avuto una risposta certa.


Intanto ho visto che l'AdE ha attribuito un n. di Avviso di Accertamento unico,


ma 4 n. di atti distinti per ciascun proprietario.


Se dovessi fare riferimento a questi ultimi forse dovrei fare pagare 4 contibuti unificati (120x4 480euro!!),


secondo l'articolo sotto riportato ?!?




"Contributo unificato: uno per ognuno
degli atti d'accertamento impugnati


Una direttiva Mef, prima, la Stabilità 2014, dopo, hanno confermato che, anche in caso di ricorso cumulativo, il pagamento va fatto in base ai valori dei singoli avvisi



L'articolo 14 del Dpr 115/2002, che impone il pagamento del contributo unificato, ha natura tributaria ed è sottratto al potere dispositivo delle parti, motivo per cui il tributo risulta dovuto per ogni singolo atto impugnato anche se con un unico ricorso cumulativo.


È quanto si desume dalla sentenza 1634/2014 della Commissione tributaria provinciale di Foggia.

Il fatto
La controversia in esame nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento emesso dalla segreteria della Ctp, con cui è stato intimato il pagamento, a titolo di contributo unificato, di un importo superiore al versato in occasione della proposizione di un unico ricorso avverso sette avvisi di accertamento.
Considerato il quadro normativo in materia, precedente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, l'importo del contributo unificato va determinato con riferimento al "valore della controversia" (articolo 12, comma 5, Dlgs 546/1992) e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso (articolo 14, comma 3-bis, Dpr 115/2002).
Ciò premesso, i giudici di merito sono stati investiti della questione inerente la determinazione del contributo nell'ipotesi di ricorso cumulativo proposto avverso una pluralità di atti.

La tesi del ricorrente
La parte ricorrente, per quantificare il "valore della controversia", in forza del rinvio di cui all'articolo 1 del Dlgs 546/9192, ha invocato l'applicazione delle norme processuali dettate dal codice di procedura civile.
Nel caso in esame, dunque, troverebbe applicazione l'articolo 10 cpc, in base al quale, nell'ipotesi di pluralità di domande proposte nello stesso processo, contro la medesima persona, il valore della causa è dato dalla somma delle domande proposte.
Similmente nel processo tributario, il contributo andrebbe parametrato alla somma dei valori degli atti impugnati e non al valore dei singoli atti separatamente considerati.

La tesi dell'ufficio
Di contrario avviso l'ufficio, per cui, nel caso concreto, non trovando applicazione il rinvio alle norme del codice di procedura civile, il contributo andrebbe corrisposto per ciascun atto impugnato, secondo i rispettivi valori.
La direttiva n. 2/2012 del ministero dell'Economia e delle Finanze ha, infatti, chiarito che nel processo tributario "in caso di un unico ricorso contro più atti … il contributo unificato deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori".
Detta linea difensiva troverebbe il suo avallo normativo nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 598, della legge di stabilità del 2014, di carattere interpretativo e chiarificatore, che, espressamente, impone il pagamento del contributo per ogni atto impugnato.

La pronuncia della Ctp
I giudici di merito hanno, in primo luogo, attestato la natura tributaria dell'articolo 14 del Dpr 115/2002, come tale intesa all'imposizione di un tributo e pertanto sottratta al potere dispositivo delle parti.
Da ciò deriva "l'immutabilità del criterio di determinazione dell'importo che, anche nel caso in cui il contribuente scelga (come in sua facoltà) di impugnare più atti con unico ricorso, va modulato secondo i parametri fissati dalla legge, sopra richiamati, che tengono conto dell'importo del tributo relativo ad ogni atto".

In tale prospettiva, risulta non pertinente il rinvio alle richiamate norme processuali civili che disciplinano i criteri per determinare la competenza del giudice, in base al valore della controversia e stabiliscono che, in caso di più domande, si abbia riguardo al valore complessivo.
È evidente, infatti, la natura sostanziale e non processuale delle norme tributarie applicabili al caso che disciplinano l'imposizione di un tributo, "il cui importo è "per definizione" predeterminato per legge e non è modificabile per iniziativa del contribuente che opti per la proposizione di un unico ricorso contro una pluralità di avvisi".

L'accoglimento dell'opposto assunto, invero, comporterebbe una disparità di trattamento tra il contribuente che sceglie di proporre un ricorso cumulativo e il contribuente che opta per la proposizione di un ricorso per ciascun atto impugnato.

Sulla base di queste argomentazioni, la Ctp ha concluso "che anche precedentemente all'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014, l'interpretazione della normativa allora vigente prevedesse l'imposizione del contributo in ragione del valore di ciascun atto impugnato (vale a dire, ex art. 12 comma 5 citato, secondo l'importo della pretesa erariale), essendo a tal fine irrilevante la scelta del contribuente di presentare ricorso cumulativo avverso una pluralità di atti impositivi".
Ne è conseguito il rigetto del ricorso"

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donatat
Geometro

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14 Marzo 2008

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 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2018 alle ore 18:05

Ho presentato un unico ricorso a nome di tutti i comproprietari.

E' andato a buon fine ed ho anche avuto ragione al 100% !

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