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Argomento: Ampliamento su particella limitrofa ditta quasi simile superficie minore del 50%

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2018 alle ore 22:50

Una particella ente urbano al catasto fabbricati è già un minestrone di diversi ortaggi, non è certamente illegale, e da noi il minestrone, si sa, è una gran prelibatezza. Certo bisogna saperlo fare .

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2018 alle ore 10:09

"totonno" ha scritto:
A Rovigo non saprei, ma il tecnico catastale che l'ha consigliato ha detto giusto nello specifico caso qui trattato e cioè fusione di un EU suddiviso in più sub con una particella al terreni avente STESSA intestazione di uno dei sub all 'urbano.





Concordo, non si tratta di fusione di particelle con ditte diverse, solitamente in relazione del TM, specifico quale sarà l'uiu che verrà variata all'urbano, inglobando la particella che era in carico ai terreni (chiaramente uiu citata e ex terreno, sono in carico alla stessa ditta).



Saluti

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2018 alle ore 11:04

Salve



ma una particella ai terreni con qualità ente urbano, e con diverse unità immobiliari ricadenti sopra, come si vede a chi è intestata? per quanto concerne il terreno?

Ci sono solo due modi secondo me, che dipendono da cosa è stato scritto nelle compravendite di tutte le u.i. che insistono sopra alla particella.

Se gli atti pubblici non riportano nulla in merito al mappale dei terreni, ma specificano solo le u.i. dell'urbano, va da se che il mappale ente viene comprato in quota proporzionale.

Se invece gli atti pubblici specificano anche i millesimi di proprietà, allora significa che il mappale ai terreni ente urbano viene comprato in quote millesimali (non chiedetemi questi tipi di atti perchè ve ne posso fornire alcuni).

Ora, come si fa ad affermare che se si fondono due particelle ai terreni di cui al quesito proposto si tratta di due ditte omogenee?

Contenti voi di proporre la fusione, contento anch'io, auguro solo che non succeda mai problematiche come evidenziate negli interventi precedenti miei e di EALFIN, e che il catasto accetti la fusione.

cordiali saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2018 alle ore 11:15

L'area di sedime del fabbricato diviso in sub è parte comune. Tutte le porzioni di detto edificio sono proprietarie in quota parte dell'area su cui poggia l'intera palazzina. Le aree intorno il fabbricato possono essere a comune o esclusive, se sono correlate al lotto originario è consentito fare la fusione a costituire una unica particella al catasto terreni.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2018 alle ore 13:53

Esatto, l'esempio classico villetta a schiera, il prop. di una villetta di testa acquista il terreno addiacente.

In questo caso si procede col tm alla fusione del terreno, specificando quale uiu sarà trattata all'urbano, il tipo mappale lo firma solo l'avente diritto , per cui il proprietario della villetta di testa che ha acquistato il terreno.

Non si mischia nessuna ditta, e la proprietà di un eu si vede solo all'urbano.



Saluti

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2018 alle ore 22:19

Se si esegue l'ampliamento, su una particella di esclusiva proprietà, di un appartamento ricadente su un ente urbano dove vi ricadono diverse unità appartenenti a soggetti diversi, ovvero con diritti non omogenei, non vedo perché ci si deve impuntare ad ampliare l'ente urbano.

Basta semplicemente dare un nuovo numero di mappale all'ente urbano creato da ex particella del C.T. sulla quale vi ricade l'ampliamento e in sede di Docfa creare un'unità immobiliare con mappali graffati.

A parte se fosse ammesso o meno, se il Catasto lo intepreta in un modo o in un altro, in caso di ampliamento dell'ente urbano sulla confinante particella a diverso possesso vi siete chiesti chi deve eventualmente firmare il Pregeo?

Per me lo devono firmare tutti i titolari di diritti reali delle unità ricadenti nell'ente urbano (fra i quali vi è ovviamente anche quello che ha eseguito l'ampliamento ed è proprierario della particella interessata dall'ampliamento medesimo).

In caso contrario occorre la lettera di incarico ed apporre la riserva all'ente urbano creato, per Firma Mancante.

Mettiamo un'ipotesi.

Per problemi legati ad una frana nella zona limitrofa si è costretti a demolire l'intero edificio a causa di lesioni non recuperabili con interventi.

Dopo i lavori di consolidamento della frana non conviene ricostruire, non sono tutti d'accordo a ricostruire, ecc.

Un confinante che invece vuole ricostruire nel suo sito intende comprare anche la particella di esclusiva proprietà perchè gli fa comodo e gli confina.

Lo stesso confinante vorrebbe anche comprare l'area di sedime condominiale ex ente urbano ma uno dei titolari di diritti non vuole vendere, non è rintracciabile, è mezzo fallito, ecc. Per cui si accontenta dell'area di esclusiva proprietà.

Se fondo l'ente urbano alla particella di esclusiva proprietà, dopo la demolizione cosa gli vendo al confinante? Cioè non ho più la mia esclusiva proprietà identificata in Catasto.

Forse l'ipotesi di cui sopra potrebbe essere fantascientifica ma potrebbero esservi altre ipotesi più o meno simili che potrebbero in futuro creare dei problemi.

Quindi ripeto: che costa non fondere l'E.U. e creare un nuovo E.U. per il solo ampliamento?

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2018 alle ore 23:35

Buonasera Ealfin.

1_Il pregeo di un ampliamento esclusivo su corte esclusiva che modifica la sagoma e avviene su un edificio condominiale insistente su una unica particella EU chi lo firma ? Non lo firma chi esegue l'ampliamento ? Non si deve certamente chiedere la firma di tutto il condominio o apporre la riserva in visura a meno che non lo costruisca l'ampliamento su area comune. Ma in quest'ultimo caso ci sono altri problemi di natura giuridica.

2_La tua ipotesi della costruzione in zona di frana non è poi così tanto remota come si potrebbe credere. Il vendere una porzione esclusiva sarebbe l'ultimo dei problemi su un edificio crollato che comunque sarebbe risolto semplicemente separando l'uiu in due sia nel caso vi sia una unica particella creata dalla fusione che una unica unità immobiliare graffata tra due particelle all'urbano. Se dobbiamo prevedere tutto quello che può succedere in futuro a un edificio condominiale costruito su area di frana di sicuro non si sarebbe accatastato e neppure costruito ( che sarebbe stata la meglio soluzione ). Se poi ci mettiamo pure a ampliare in zona di frana allora i problemi ce li andiamo a cercare e poi non ci lamentiamo di quanto siamo idioti.



Saluti

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2018 alle ore 10:17

"EALFIN" ha scritto:
Se si esegue l'ampliamento, su una particella di esclusiva proprietà, di un appartamento ricadente su un ente urbano dove vi ricadono diverse unità appartenenti a soggetti diversi, ovvero con diritti non omogenei, non vedo perché ci si deve impuntare ad ampliare l'ente urbano.

Basta semplicemente dare un nuovo numero di mappale all'ente urbano creato da ex particella del C.T. sulla quale vi ricade l'ampliamento e in sede di Docfa creare un'unità immobiliare con mappali graffati.

A parte se fosse ammesso o meno, se il Catasto lo intepreta in un modo o in un altro, in caso di ampliamento dell'ente urbano sulla confinante particella a diverso possesso vi siete chiesti chi deve eventualmente firmare il Pregeo?

Per me lo devono firmare tutti i titolari di diritti reali delle unità ricadenti nell'ente urbano (fra i quali vi è ovviamente anche quello che ha eseguito l'ampliamento ed è proprierario della particella interessata dall'ampliamento medesimo).

In caso contrario occorre la lettera di incarico ed apporre la riserva all'ente urbano creato, per Firma Mancante.

Mettiamo un'ipotesi.

Per problemi legati ad una frana nella zona limitrofa si è costretti a demolire l'intero edificio a causa di lesioni non recuperabili con interventi.

Dopo i lavori di consolidamento della frana non conviene ricostruire, non sono tutti d'accordo a ricostruire, ecc.

Un confinante che invece vuole ricostruire nel suo sito intende comprare anche la particella di esclusiva proprietà perchè gli fa comodo e gli confina.

Lo stesso confinante vorrebbe anche comprare l'area di sedime condominiale ex ente urbano ma uno dei titolari di diritti non vuole vendere, non è rintracciabile, è mezzo fallito, ecc. Per cui si accontenta dell'area di esclusiva proprietà.

Se fondo l'ente urbano alla particella di esclusiva proprietà, dopo la demolizione cosa gli vendo al confinante? Cioè non ho più la mia esclusiva proprietà identificata in Catasto.

Forse l'ipotesi di cui sopra potrebbe essere fantascientifica ma potrebbero esservi altre ipotesi più o meno simili che potrebbero in futuro creare dei problemi.

Quindi ripeto: che costa non fondere l'E.U. e creare un nuovo E.U. per il solo ampliamento?



Salve

non mi resta che quotare.

cordiali saluti

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2018 alle ore 12:02

Non si impunta nessuno, la particella può assumere un numero nuovo ed essere graffata all'uiu del condominio, o può essere fusa come sopra spiegato, ma fusa non con un mappale di proprietà di tutti, ma solo ed esclusivamente con una proprietà, le proprietà esclusive in un condominio o villetta a schiera restano esclusive, ampliamenti su prop. esclusive le denuncia il prorpietario non il condominio, almeno così funziona dalle mie parti, e penso sia così in tutta Italia, non vedo perchè tizio dovrebbe firmare per ampliamneto o fusione di aree esclusive di caio, con la proprietà di caio, il mio ufficio non lo richiede, così come non lo richiedono gli altri uffici.

Se poi un tecnico vuole far firmare al condominio una pratica simile, faccia pure, a mio avviso è però sbagliato, intendo proprio sbagliato, non è che il tecnico è stato più pignolo, ha solo sbagliato, qui si tratta di diritti, che sulla proprietà di caio, sono solo di caio.



Nel caso di demolizione del fabbricato, solo il sedime del fabbricato resterà in quota inrtestato a tutti, non le aree esclusive già identificate, che resteranno di proprietà esclusiva sia che siano identificate col mappale e sub. del condomnio, sia che siano denunciate con un loro numero, su queste non può nascere nessun dubbio.



Saluti

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2018 alle ore 19:37

L'ampliamento esclusivo su un'area esclusiva lo firma solo il proprietario dell'area, qualora costituisco un mappale autonomo.

Ma se fondo la mia particella esclusiva all'ente urbano condominiale per me lo devono firmare tutti nel condominio perché il Pregeo lo devono firmare tutti i proprietari di diritti reali dell'ente urbano se vado a modificare la particella condominiale.

Diverso è il caso di passaggio all'urbano di una porzione di fabbricato rurale dove devo anche modificare, da partita 3 a partita 1 fabbricato promiscuo, l'area di sedime condominiale. In tal caso basta solo la firma del proprietario della porzione rurale in quanto non vado a modificare il lotto condominiale.

A me risulta che qualsiasi operazione sul condominio deve essere accettato dalla maggioranza dei condomini.

Anche un Pregeo di fusione, che continuo a sostenere non corretta, a mio avviso, deve essere autorizzato ovvero firmato dai condomini.

Altrimenti ci vuole la lettera di incarico perché modifico la consistenza, non soltanto la qualità nel caso di esempio da partita 3 a partita 1 promiscuo di cui sopra.

Ora non ho tempo ma da domani in poi vi racconto un problema causato da un errato accatastamento, un pò diverso dal caso di cui al post, ma assimilabile.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2018 alle ore 22:10

"EALFIN" ha scritto:
L'ampliamento esclusivo su un'area esclusiva lo firma solo il proprietario dell'area, qualora costituisco un mappale autonomo.

Ma se fondo la mia particella esclusiva all'ente urbano condominiale per me lo devono firmare tutti nel condominio perché il Pregeo lo devono firmare tutti i proprietari di diritti reali dell'ente urbano se vado a modificare la particella condominiale.

Diverso è il caso di passaggio all'urbano di una porzione di fabbricato rurale dove devo anche modificare, da partita 3 a partita 1 fabbricato promiscuo, l'area di sedime condominiale. In tal caso basta solo la firma del proprietario della porzione rurale in quanto non vado a modificare il lotto condominiale.

A me risulta che qualsiasi operazione sul condominio deve essere accettato dalla maggioranza dei condomini.

Anche un Pregeo di fusione, che continuo a sostenere non corretta, a mio avviso, deve essere autorizzato ovvero firmato dai condomini.

Altrimenti ci vuole la lettera di incarico perché modifico la consistenza, non soltanto la qualità nel caso di esempio da partita 3 a partita 1 promiscuo di cui sopra.

Ora non ho tempo ma da domani in poi vi racconto un problema causato da un errato accatastamento, un pò diverso dal caso di cui al post, ma assimilabile.





Seguendo questo principio anche il conseguente docfa (che riguarda però una sola UIU esclusiva) dovrebbe essere accettato da tutti i condomini o dalla sua maggioranza. Ma che senso ha chiedere il permesso ad ampliare a soggetti che non hanno alcun diritto reale sull'UIU oggetto di ampliamento (per esempio una veranda sul giardino esclusivo al piano terra ) ? Vuol dire che a casa mia non posso fare modifiche della mia esclusiva porzione di sagoma di edificio se pur questo diviso in più UIU inestate a differenti ditte ? Devo per forza digerire in visura un inappropriata e improbabile riserva di firma mancante di soggetti che sul mio immobile non hanno niente da spartire o pagare ?

Mah. Non me la sentirei neppure per sogno di andare ad affermare al cliente che tutti debbano firmare una modifica di sagoma che avviene sulla parte esclusiva di cui il condominio non ha nessun diritto.



Saluti

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2018 alle ore 08:12

"EALFIN" ha scritto:
L'ampliamento esclusivo su un'area esclusiva lo firma solo il proprietario dell'area, qualora costituisco un mappale autonomo.

Ma se fondo la mia particella esclusiva all'ente urbano condominiale per me lo devono firmare tutti nel condominio perché il Pregeo lo devono firmare tutti i proprietari di diritti reali dell'ente urbano se vado a modificare la particella condominiale.

Diverso è il caso di passaggio all'urbano di una porzione di fabbricato rurale dove devo anche modificare, da partita 3 a partita 1 fabbricato promiscuo, l'area di sedime condominiale. In tal caso basta solo la firma del proprietario della porzione rurale in quanto non vado a modificare il lotto condominiale.

A me risulta che qualsiasi operazione sul condominio deve essere accettato dalla maggioranza dei condomini.

Anche un Pregeo di fusione, che continuo a sostenere non corretta, a mio avviso, deve essere autorizzato ovvero firmato dai condomini.

Altrimenti ci vuole la lettera di incarico perché modifico la consistenza, non soltanto la qualità nel caso di esempio da partita 3 a partita 1 promiscuo di cui sopra.

Ora non ho tempo ma da domani in poi vi racconto un problema causato da un errato accatastamento, un pò diverso dal caso di cui al post, ma assimilabile.





Guarda, per variazioni che riguardano prorpietà esclusive firma solo il proprietario, anche se la proprietà è in un condomino, ma per una VSI di una uiu in un condominio, tu fai firmare tutti? o solo se procedi all'ampliamento di una uiu su prorietà esclusiva? tu distingui i due casi? se si perchè? il tuo ragionamento dovrebbe valere per tutto.

Comunque se tu vuoi complicarti la vita, procedendo a far firmare a chi non ha alcun diritto fai pure, sei tu il tecnico ed il catasto accetterà anche la tua pratica, in particolare ai terreni non entrano in merito al perchè tutti hanno firmato, ma sappi che non è corretto e soprattuto non è dovuto.

Saluti

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2018 alle ore 08:13

"totonno" ha scritto:
"EALFIN" ha scritto:
L'ampliamento esclusivo su un'area esclusiva lo firma solo il proprietario dell'area, qualora costituisco un mappale autonomo.

Ma se fondo la mia particella esclusiva all'ente urbano condominiale per me lo devono firmare tutti nel condominio perché il Pregeo lo devono firmare tutti i proprietari di diritti reali dell'ente urbano se vado a modificare la particella condominiale.

Diverso è il caso di passaggio all'urbano di una porzione di fabbricato rurale dove devo anche modificare, da partita 3 a partita 1 fabbricato promiscuo, l'area di sedime condominiale. In tal caso basta solo la firma del proprietario della porzione rurale in quanto non vado a modificare il lotto condominiale.

A me risulta che qualsiasi operazione sul condominio deve essere accettato dalla maggioranza dei condomini.

Anche un Pregeo di fusione, che continuo a sostenere non corretta, a mio avviso, deve essere autorizzato ovvero firmato dai condomini.

Altrimenti ci vuole la lettera di incarico perché modifico la consistenza, non soltanto la qualità nel caso di esempio da partita 3 a partita 1 promiscuo di cui sopra.

Ora non ho tempo ma da domani in poi vi racconto un problema causato da un errato accatastamento, un pò diverso dal caso di cui al post, ma assimilabile.





Seguendo questo principio anche il conseguente docfa (che riguarda però una sola UIU esclusiva) dovrebbe essere accettato da tutti i condomini o dalla sua maggioranza. Ma che senso ha chiedere il permesso ad ampliare a soggetti che non hanno alcun diritto reale sull'UIU oggetto di ampliamento (per esempio una veranda sul giardino esclusivo al piano terra ) ? Vuol dire che a casa mia non posso fare modifiche della mia esclusiva porzione di sagoma di edificio se pur questo diviso in più UIU inestate a differenti ditte ? Devo per forza digerire in visura un inappropriata e improbabile riserva di firma mancante di soggetti che sul mio immobile non hanno niente da spartire o pagare ?

Mah. Non me la sentirei neppure per sogno di andare ad affermare al cliente che tutti debbano firmare una modifica di sagoma che avviene sulla parte esclusiva di cui il condominio non ha nessun diritto.



Saluti





Quoto !!!

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2018 alle ore 21:02

Io quando faccio delle affermazioni mi riferisco sempre alle norme in vigore.

Parlate delle firme dei Docfa per i quali la legge prevede la firma di un solo titolare dei diritti reali assimilando il Docfa al Pregeo per i quali la legge obbliga la firma a tutti i titolari di diritti reali.

La Legge non dice che solo nei casi in cui ho una particella del C.T. con intestati e la devo frazionare e/o accatastare al C.F. , debbo far necessariamente firmare il Pregeo a tutti i possessori (altrimenti occorre preparare la lettera di incarico ed apporre la riserva per firma mancante).

La Legge non fa distinzione fra i casi di cui alle particelle del C.T. con intestati oggetto di atti di aggiornamento e i casi di enti urbani senza intestati oggetti di aggiornamento con modifica della consistenza, dati censuari, ecc.

Altrimenti se le firme degli atti di aggiornamento valgono quello che valgono perché alcuni uffici provinciali non accettano solo la firma del possessore di fatto su un atto Pregeo se non in presenza della firma di almeno un intestatario catastale?

In poche parole se vogliamo dire che io la penso così e conto quello che dico io, io ho sempre fatto così tanto mi ritrovo sempre tutto approvato, ecc. è un conto.

Se parliamo di quello che dice la norma e non distingue i casi di atti di aggiornamento inerenti particelle censite a partita ordinaria rispetto a quelli censiti a partita speciale ovvero agli enti urbani, allora per me conta la norma e non altro.

Questo è quello che il tecnico autocertifica nel Pregeo:

- Che il modello unico catastale, inoltrato per via telematica, è la rappresentazione informatica dei documenti cartacei originali sottoscritti dai soggetti obbligati, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701;

L'articolo 1, comma 8 del D.M. Finzanze 701/94 recita:

8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarieta' di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali eleborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonche' nelle relative note di trascrizione.

Dove sta scritto che per gli enti urbani esistenti oggetto di Pregeo basta che firmi solo un pinco pallina qualsiasi?

Per di più per me il tecnico ha anche l'obbligo di accertare quali sono i titolari dei diritti reali e non solo fidarsi di quello che gli dice il cliente che lo ha assoldato.

Tanto è vero che in un recente atto di aggiornamento con lettera di incarico per frazionamento di una particella di terreno frazionata nei vari anni da ben 4 tecnici diversi (per ultimo me compreso) gli altri hanno frazionato pur in presenza in visura di solo alcuni degli intestatari (con quote complessive che non davano 100%) ed un altro intestatario "INTESTAZIONE PARZIALE".

Solo io rispetto ai tecnici precedenti ho fatto prima allineare la ditta ricostruendo tutti i soggetti possessori dall'impianto fino all'ultimo atto.

Solo ad allineamento ditta avvenuto ho predisposto la lettera di incarico (con ivi indicati tutti i possessori firmatari e non) ed proceduto a frazionare.

Ma gli altri colleghi cosa hanno scritto alla lettera di incarico?

Che INTESTAZIONE PARZIALE non ha potuto firmare perché irreperibile?

Mi fermo qui.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2018 alle ore 21:29

Art. 1 commi 1 e 2 del D.M. Finzanze 701/94 :

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unita' immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.

2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarita' di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unita' a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unita' a destinazione speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unita' immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati,in conformita' alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al comma 1.

Quindi l'assimilazione dell'obbligo di firme del Pregeo rispetto alle firme del Docfa è smentito dallo stesso D.M. 701/94.

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