L'Art 938 Codice Civile - Occupazione di
porzione di fondo attiguo (Accessione invertita)
La norma sopra richiamata stabilisce espressamente che "se nella costruzione di un edificio si occupa in
buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni".
L'Art. 934 Codice Civile - Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli Artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
L'Art. 938 prescrive che sia l'Autorità giudiziaria ad attribuire al costruttore la proprietà della costruzione su suolo altri.
Nel tuo caso, mi sembra che, per ora, sia applicabile solo l'Art. 934 con accatastamento suddiviso nelle due proprietà, sull'esatta linea di confine.
Sulle unità immobiliari insistenti sul terreno di proprietà del fratello sarà predisposta la Successione, mentre le altre dovrebbere appartenere alla sorella.
A meno che si riesca ad applicare l'Art. 938.
Se qualche collega ha altre soluzioni .... riconosco che il problema è arduo per le implicazioni economiche che ne possono derivare.
Buon lavoro a tutti.