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Argomento: Adeguamento bagno privato alla nomativa per disabili

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 11:19

Ci avrei scommesso che era condonato l'immobile.

Questo vuol dire che di requisiti di regolarità urbanistica e igienico sanitaria l'immobile non ne ha già di suo.

L'abitabilità è rilasciata dal comune nel rispetto di un articolo della legge sul condono 47/85. Ma vale come il due di picche perché di fatto l'immobile non è agibile solo in quanto non ha superficie minima consentita per l'utilizzo. Però la sua esistenza é legittimata dal condono.

Non puoi farci nulla se il comune non cambia il regolamento ( ma andrebbe in contrasto con le leggi nazionali) o applica una deroga specifica.



Saluti

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Lambo

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 12:10

"totonno" ha scritto:
Ci avrei scommesso che era condonato l'immobile.

Questo vuol dire che di requisiti di regolarità urbanistica e igienico sanitaria l'immobile non ne ha già di suo.

L'abitabilità è rilasciata dal comune nel rispetto di un articolo della legge sul condono 47/85. Ma vale come il due di picche perché di fatto l'immobile non è agibile solo in quanto non ha superficie minima consentita per l'utilizzo. Però la sua esistenza é legittimata dal condono.

Non puoi farci nulla se il comune non cambia il regolamento ( ma andrebbe in contrasto con le leggi nazionali) o applica una deroga specifica.



Saluti





Domanda di Sanatoria presentata nel 1995 e Permesso di Costruire (con conseguente agibilità) rilasciato nel 2004.

Nel frattempo ci sono stati atti di compravendita dell'immobile, in quanto conforme sia urbanisticamente che catastalmente.



Diciamo che l'agibilità attuale non è un due di picche, ma valida a tutti gli effetti per quanto realizzato.

Potrebbero esserci problemi richiedendone una nuova! Cioè, se l'immobile viene ristrutturato (modificando gli impianti) e quindi devo richiederne una nuova, potrebbero non darmela? A parer mio no, in quanto immobile sanato e per il quale fa fede la pregressa situazione esistente... Ma certamente approfondirò la questione!

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 12:48

"Lambo" ha scritto:


Domanda di Sanatoria presentata nel 1995 e Permesso di Costruire (con conseguente agibilità) rilasciato nel 2004.

Nel frattempo ci sono stati atti di compravendita dell'immobile, in quanto conforme sia urbanisticamente che catastalmente.

Diciamo che l'agibilità attuale non è un due di picche, ma valida a tutti gli effetti per quanto realizzato.

Potrebbero esserci problemi richiedendone una nuova! Cioè, se l'immobile viene ristrutturato (modificando gli impianti) e quindi devo richiederne una nuova, potrebbero non darmela? A parer mio no, in quanto immobile sanato e per il quale fa fede la pregressa situazione esistente... Ma certamente approfondirò la questione!





L'immobile condonato non è conforme urbanisticamente, è solo commercialmente trasferibile ai sensi della L.47/85 (l'atto non è nullo se le opere eventualmente abusive sono state oggetto di condono da allegare all'atto di trasferimento).

Il condono in pratica autorizza in deroga delle opere eseguite in abuso ed in contrasto con la normativa urbanistica e le rende legittime pagando sanzioni ed oneri. Ma la deroga del condono è una e non si può reiterare.

Dai delle interpretazioni della legge sbagliate.



Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 12:49

..............

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Lambo

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 13:02

"totonno" ha scritto:
"Lambo" ha scritto:


Domanda di Sanatoria presentata nel 1995 e Permesso di Costruire (con conseguente agibilità) rilasciato nel 2004.

Nel frattempo ci sono stati atti di compravendita dell'immobile, in quanto conforme sia urbanisticamente che catastalmente.

Diciamo che l'agibilità attuale non è un due di picche, ma valida a tutti gli effetti per quanto realizzato.

Potrebbero esserci problemi richiedendone una nuova! Cioè, se l'immobile viene ristrutturato (modificando gli impianti) e quindi devo richiederne una nuova, potrebbero non darmela? A parer mio no, in quanto immobile sanato e per il quale fa fede la pregressa situazione esistente... Ma certamente approfondirò la questione!





L'immobile condonato non è conforme urbanisticamente, è solo commercialmente trasferibile ai sensi della L.47/85 (l'atto non è nullo se le opere eventualmente abusive sono state oggetto di condono da allegare all'atto di trasferimento).

Il condono in pratica autorizza in deroga delle opere eseguite in abuso ed in contrasto con la normativa urbanistica e le rende legittime pagando sanzioni ed oneri. Ma la deroga del condono è una e non si può reiterare.

Dai delle interpretazioni della legge sbagliate.



Saluti





Quindi a parer tuo, tutti gli immobili condonati, che per forza di cose non soddisfano determinati requisiti, non potranno mai venir ristrutturati perchè altrimenti non potranno richiedere una nuova agibilità?

Nei centri storici di monolocali sotto i 28 mq è pieno. Così come di alloggi con camere da letto inferiori ai 9 e 14 mq, ecc...

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 13:11

"Lambo" ha scritto:


Quindi a parer tuo, tutti gli immobili condonati, che per forza di cose non soddisfano determinati requisiti, non potranno mai venir ristrutturati perchè altrimenti non potranno richiedere una nuova agibilità?

Nei centri storici di monolocali sotto i 28 mq è pieno. Così come di alloggi con camere da letto inferiori ai 9 e 14 mq, ecc...



Mi prendi per grullo ? Certo che possono venire ristrutturati !

Ma nel tuo caso c'è un ampliamento che non puoi fare perchè in contrasto con le norme urbanistiche e perchè tutto l'alloggio non ha i requisiti per essere utilizzato come abitazione, ne è solo legittimata l'esistenza e la sua commerciabilità, essendo stato già oggetto di deroga consentita da legge nazionale. Mi sembra che possa bastare.

Se il bagno fosse stato all'interno del monolocale condonato, potevi farlo come opere interne e senza peggiorare magari la situazione del locale. Le opere interne sono manutenzione straordinaria ammesse salvo il caso che l'immobile sia vincolato dalle belle arti.


Saluti

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Lambo

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 14:21

"totonno" ha scritto:
"Lambo" ha scritto:


Quindi a parer tuo, tutti gli immobili condonati, che per forza di cose non soddisfano determinati requisiti, non potranno mai venir ristrutturati perchè altrimenti non potranno richiedere una nuova agibilità?

Nei centri storici di monolocali sotto i 28 mq è pieno. Così come di alloggi con camere da letto inferiori ai 9 e 14 mq, ecc...



Mi prendi per grullo ? Certo che possono venire ristrutturati !

Ma nel tuo caso c'è un ampliamento che non puoi fare perchè in contrasto con le norme urbanistiche e perchè tutto l'alloggio non ha i requisiti per essere utilizzato come abitazione, ne è solo legittimata l'esistenza e la sua commerciabilità, essendo stato già oggetto di deroga consentita da legge nazionale. Mi sembra che possa bastare.

Se il bagno fosse stato all'interno del monolocale condonato, potevi farlo come opere interne e senza peggiorare magari la situazione del locale. Le opere interne sono manutenzione straordinaria ammesse salvo il caso che l'immobile sia vincolato dalle belle arti.


Saluti





Non ci capiamo...

So benissimo che nel mio caso c'è un ampliamento e tale ampliamento (mettissimo che venga concesso) comporterebbe la richiesta di una nuova agibilità (che sarebbe già richiesta con la sola modifica dell'impianto idrosanitario).



Ora ti faccio un esempio: un immobile condonato, che non ha le camere di 9mt o 14mt e nemmeno l'altezza interna adeguata. Effettuo una ristrutturazione totale, rifacendo l'impianto idrico, elettrrico e termico, ma non ho possibilità di adeguare la dimensione delle camere, nè tantomeno l'altezza. Secondo il tuo ragionamento non posso richiedere l'agibilità, giusto? Qui non ci sarebbe ampliamento, ma i vani dell'alloggio non hanno comunque i requisiti per essere abitazione.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 16:01

"Lambo" ha scritto:


Non ci capiamo...

So benissimo che nel mio caso c'è un ampliamento e tale ampliamento (mettissimo che venga concesso) comporterebbe la richiesta di una nuova agibilità (che sarebbe già richiesta con la sola modifica dell'impianto idrosanitario).



Ora ti faccio un esempio: un immobile condonato, che non ha le camere di 9mt o 14mt e nemmeno l'altezza interna adeguata. Effettuo una ristrutturazione totale, rifacendo l'impianto idrico, elettrrico e termico, ma non ho possibilità di adeguare la dimensione delle camere, nè tantomeno l'altezza. Secondo il tuo ragionamento non posso richiedere l'agibilità, giusto? Qui non ci sarebbe ampliamento, ma i vani dell'alloggio non hanno comunque i requisiti per essere abitazione.



Non è che non ci capiamo, è che non vuoi capire.

Riguardo il tuo esempio, dove stranamente non inserisci l'opera di ampliamento, puoi DICHIARARE una agibilità parziale che riguardi solo gli interventi realizzati. Per la tipologia di intervento che descrivi comunque non è obbligatoria l'agibilità perchè tu confondi la "ristrutturazione" con le opere di "manutenzione straordinaria". Il rifacimento degli impianti è manutenzione straordinaria. La puoi fare sempre. La ristrutturazione è consentita sull'immobile solo in determinati casi considerata la destinazione di piano dell'immobile e il suo stato di immobile condonato.

Come mai non parli di impianto di smaltimento dei reflui ?

Saluti

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Lambo

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 16:43

"totonno" ha scritto:
"Lambo" ha scritto:


Non ci capiamo...

So benissimo che nel mio caso c'è un ampliamento e tale ampliamento (mettissimo che venga concesso) comporterebbe la richiesta di una nuova agibilità (che sarebbe già richiesta con la sola modifica dell'impianto idrosanitario).



Ora ti faccio un esempio: un immobile condonato, che non ha le camere di 9mt o 14mt e nemmeno l'altezza interna adeguata. Effettuo una ristrutturazione totale, rifacendo l'impianto idrico, elettrrico e termico, ma non ho possibilità di adeguare la dimensione delle camere, nè tantomeno l'altezza. Secondo il tuo ragionamento non posso richiedere l'agibilità, giusto? Qui non ci sarebbe ampliamento, ma i vani dell'alloggio non hanno comunque i requisiti per essere abitazione.



Non è che non ci capiamo, è che non vuoi capire.

Riguardo il tuo esempio, dove stranamente non inserisci l'opera di ampliamento, puoi DICHIARARE una agibilità parziale che riguardi solo gli interventi realizzati. Per la tipologia di intervento che descrivi comunque non è obbligatoria l'agibilità perchè tu confondi la "ristrutturazione" con le opere di "manutenzione straordinaria". Il rifacimento degli impianti è manutenzione straordinaria. La puoi fare sempre. La ristrutturazione è consentita sull'immobile solo in determinati casi considerata la destinazione di piano dell'immobile e il suo stato di immobile condonato.

Come mai non parli di impianto di smaltimento dei reflui ?

Saluti







A questo punto credo che a secondo delle parti d'Italia, le procedure siano diverse.

Da noi, un'agibilità parziale delle sole opere realizzate, non esiste. L'agibilità la richiedi per l'intero edificio oppure per l'intera singola unità. Non esiste richiederla solo per gli interventi eseguiti.

Inoltre, per ogni opera di manutenzione straordinaria, a fine lavori bisogna presentare una Segnalazione Certificata d'Agibilità ogni qual volta si siano modificate le condizioni di salubrità dei locali ed ogni qualvolta vengano modificati gli impianti, allegando DI.CO (che sia elettrico, idrico, sanitario, termico, antenna tv, ecc...)

Il confine tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione, può variare anche solo per una modifica prospettica (es. faccio divenire porta una finestra esistente).

Rifaccio pavimenti, impianti, sposto due tramezzi interni: manutenzione straordinaria (CILA). Ci aggiungo una finestra che diviene porta: ristrutturazione (modifica prospettica, PdC o SCIA altrnatica a PdC).



Il rifacimento degli impianti, puoi farlo sempre. Ma dopo presenti la Segnalazione Certificata d'Agibilità e quindi, da cosa dici tu, se hai un immobile condonato con altezze interne non a norma, non la ottieni.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 16:49

"Lambo" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
"Lambo" ha scritto:


Non ci capiamo...

So benissimo che nel mio caso c'è un ampliamento e tale ampliamento (mettissimo che venga concesso) comporterebbe la richiesta di una nuova agibilità (che sarebbe già richiesta con la sola modifica dell'impianto idrosanitario).



Ora ti faccio un esempio: un immobile condonato, che non ha le camere di 9mt o 14mt e nemmeno l'altezza interna adeguata. Effettuo una ristrutturazione totale, rifacendo l'impianto idrico, elettrrico e termico, ma non ho possibilità di adeguare la dimensione delle camere, nè tantomeno l'altezza. Secondo il tuo ragionamento non posso richiedere l'agibilità, giusto? Qui non ci sarebbe ampliamento, ma i vani dell'alloggio non hanno comunque i requisiti per essere abitazione.



Non è che non ci capiamo, è che non vuoi capire.

Riguardo il tuo esempio, dove stranamente non inserisci l'opera di ampliamento, puoi DICHIARARE una agibilità parziale che riguardi solo gli interventi realizzati. Per la tipologia di intervento che descrivi comunque non è obbligatoria l'agibilità perchè tu confondi la "ristrutturazione" con le opere di "manutenzione straordinaria". Il rifacimento degli impianti è manutenzione straordinaria. La puoi fare sempre. La ristrutturazione è consentita sull'immobile solo in determinati casi considerata la destinazione di piano dell'immobile e il suo stato di immobile condonato.

Come mai non parli di impianto di smaltimento dei reflui ?

Saluti







A questo punto credo che a secondo delle parti d'Italia, le procedure siano diverse.

Da noi, un'agibilità parziale delle sole opere realizzate, non esiste. L'agibilità la richiedi per l'intero edificio oppure per l'intera singola unità. Non esiste richiederla solo per gli interventi eseguiti.

Inoltre, per ogni opera di manutenzione straordinaria, a fine lavori bisogna presentare una Segnalazione Certificata d'Agibilità ogni qual volta si siano modificate le condizioni di salubrità dei locali ed ogni qualvolta vengano modificati gli impianti, allegando DI.CO (che sia elettrico, idrico, sanitario, termico, antenna tv, ecc...)

Il confine tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione, può variare anche solo per una modifica prospettica (es. faccio divenire porta una finestra esistente).

Rifaccio pavimenti, impianti, sposto due tramezzi interni: manutenzione straordinaria (CILA). Ci aggiungo una finestra che diviene porta: ristrutturazione (modifica prospettica, PdC o SCIA altrnatica a PdC).


Il rifacimento degli impianti, puoi farlo sempre. Ma dopo presenti la Segnalazione Certificata d'Agibilità e quindi, da cosa dici tu, se hai un immobile condonato con altezze interne non a norma, non la ottieni.



Ma anche no.

Saluti

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Lambo

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 16:55

"totonno" ha scritto:
"Lambo" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
"Lambo" ha scritto:


Non ci capiamo...

So benissimo che nel mio caso c'è un ampliamento e tale ampliamento (mettissimo che venga concesso) comporterebbe la richiesta di una nuova agibilità (che sarebbe già richiesta con la sola modifica dell'impianto idrosanitario).



Ora ti faccio un esempio: un immobile condonato, che non ha le camere di 9mt o 14mt e nemmeno l'altezza interna adeguata. Effettuo una ristrutturazione totale, rifacendo l'impianto idrico, elettrrico e termico, ma non ho possibilità di adeguare la dimensione delle camere, nè tantomeno l'altezza. Secondo il tuo ragionamento non posso richiedere l'agibilità, giusto? Qui non ci sarebbe ampliamento, ma i vani dell'alloggio non hanno comunque i requisiti per essere abitazione.



Non è che non ci capiamo, è che non vuoi capire.

Riguardo il tuo esempio, dove stranamente non inserisci l'opera di ampliamento, puoi DICHIARARE una agibilità parziale che riguardi solo gli interventi realizzati. Per la tipologia di intervento che descrivi comunque non è obbligatoria l'agibilità perchè tu confondi la "ristrutturazione" con le opere di "manutenzione straordinaria". Il rifacimento degli impianti è manutenzione straordinaria. La puoi fare sempre. La ristrutturazione è consentita sull'immobile solo in determinati casi considerata la destinazione di piano dell'immobile e il suo stato di immobile condonato.

Come mai non parli di impianto di smaltimento dei reflui ?

Saluti







A questo punto credo che a secondo delle parti d'Italia, le procedure siano diverse.

Da noi, un'agibilità parziale delle sole opere realizzate, non esiste. L'agibilità la richiedi per l'intero edificio oppure per l'intera singola unità. Non esiste richiederla solo per gli interventi eseguiti.

Inoltre, per ogni opera di manutenzione straordinaria, a fine lavori bisogna presentare una Segnalazione Certificata d'Agibilità ogni qual volta si siano modificate le condizioni di salubrità dei locali ed ogni qualvolta vengano modificati gli impianti, allegando DI.CO (che sia elettrico, idrico, sanitario, termico, antenna tv, ecc...)

Il confine tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione, può variare anche solo per una modifica prospettica (es. faccio divenire porta una finestra esistente).

Rifaccio pavimenti, impianti, sposto due tramezzi interni: manutenzione straordinaria (CILA). Ci aggiungo una finestra che diviene porta: ristrutturazione (modifica prospettica, PdC o SCIA altrnatica a PdC).


Il rifacimento degli impianti, puoi farlo sempre. Ma dopo presenti la Segnalazione Certificata d'Agibilità e quindi, da cosa dici tu, se hai un immobile condonato con altezze interne non a norma, non la ottieni.



Ma anche no.

Saluti





Secondo me, una rilettura dell'articolo 24 del dpr 380/2001 può tornare utile.

Al comma 2, è chiaramente detto che gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni del comma 1 (tra gli altri ci sono gli impianti installati), comportano alla richiesta di Agibilità.



Se poi da altre parti funziona diversamente, ben venga per voi colleghi! ;)

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 17:14

"Lambo" ha scritto:



Secondo me, una rilettura dell'articolo 24 del dpr 380/2001 può tornare utile.

Al comma 2, è chiaramente detto che gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni del comma 1 (tra gli altri ci sono gli impianti installati), comportano alla richiesta di Agibilità.



Se poi da altre parti funziona diversamente, ben venga per voi colleghi! ;)



Leggiamolo l'Art.24 DPR di tutta Italia 380/01 aggiornato

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita’, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche’ la conformita’ dell’opera al progetto presentato e la sua agibilita’ sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell’agibilita’, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita’, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.



Saluti

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 17:25

"totonno" ha scritto:
"Lambo" ha scritto:



Secondo me, una rilettura dell'articolo 24 del dpr 380/2001 può tornare utile.

Al comma 2, è chiaramente detto che gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni del comma 1 (tra gli altri ci sono gli impianti installati), comportano alla richiesta di Agibilità.



Se poi da altre parti funziona diversamente, ben venga per voi colleghi! ;)



Leggiamolo l'Art.24 DPR di tutta Italia 380/01 aggiornato

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita’, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche’ la conformita’ dell’opera al progetto presentato e la sua agibilita’ sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell’agibilita’, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita’, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.



Saluti





e quindi di cosa discutiamo?

si rifanno gli impianti esistenti? Art.24, comma 2, lettera c... Presenti una nuova agibilità, stop.

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 17:36

"Lambo" ha scritto:




e quindi di cosa discutiamo?

si rifanno gli impianti esistenti? Art.24, comma 2, lettera c... Presenti una nuova agibilità, stop.



Non mi devi convincere a me.

La segnalazione di agibilità la fa un tecnico sotto la propria responsabilità, non la rilascia il Comune, quindi se trovi un tecnico che interpreta la legge come te, sei a posto. Questo vale anche per l'argomento urbanistica.



Saluti

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Lambo

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 17:56

"totonno" ha scritto:
"Lambo" ha scritto:




e quindi di cosa discutiamo?

si rifanno gli impianti esistenti? Art.24, comma 2, lettera c... Presenti una nuova agibilità, stop.



Non mi devi convincere a me.

La segnalazione di agibilità la fa un tecnico sotto la propria responsabilità, non la rilascia il Comune, quindi se trovi un tecnico che interpreta la legge come te, sei a posto. Questo vale anche per l'argomento urbanistica.



Saluti





Altra inesattezza.

L'agibilità può venire acquisita tramite silenzio assenso decorsi i 30 giorni, oppure facendo espressa richiesta al Comune del certificato d'agibilità pagando ulteriori diritti di segreteria.



Comunque,



P.S. L'art.24 è uno dei pochi che non lascia spazio ad interpretazioni, basta semplicemente leggerlo, se ogni tanto motivassi anche il perchè non reputi necessaria l'agibilità, sarebbe cosa gradita in un forum.

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