"pitagora74" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
devi in primis redigere la DIA.......poi a fine lavori quando emmetterai il certificato di collaudo finale ai sensi del comma 7 art. 23 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. allegherai la documentazione comprovante la denuncia in catasto delle variazioni catastali conseguenti all’intervento giusto la disposizione dell’ art. 1 comma 336 della legge 311/04 e art. 34-quinquies legge 80/06
in un secondo momento potrai produrre il certificato di agibilità......
questo è l'iter corretto da seguire
per maggiori chiarimenti in merito al profilo urbanistico ti consiglio di leggere il contenuto che trovi dall' art. 21 all'art. 25 del D.P.R. 380/01 così come modificato dal D.Lgs. 301/2002
scusami CESKO ma essendo frazionamento in due unità non può essere presentato in DIA bensì PERMESSO DI COSTRUZIONE ..... in DIA se fosse il contrario cioè unificazione
dpr 380/2001
art. 23 - Disciplina della denuncia di inizio attività
...
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
in questo caso vi sono i presupposti per una ristrutturazione edilizia quindi si puo' richiedere un permesso di costruire o, in alternativa, presentare una dia
poi dipende dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Tecnico del Comune dove si opera a decidere se deve essere permesso di costruire o dia
poi ho trovato anche questa sentenza: TAR TOSCANA - III Sezione - sentenza n. 688 - 27 marzo 2002 - Pres. Lazzeri, Est. Romano - E.B. (avv.ti D’Addario e Miniati Paoli) c. Comune di Scandicci (n.c.) e nei confronti di D.S. e D.S. (avv. Biagi) - ric. n. 118/02.
1. - Edilizia – Attestazione di conformità ex art. 4 L.R.T. n. 52/1999 - Autorizzazione e D.I.A. – Assoggettabilità – Presupposti.
2. - Edilizia – Attestazione di conformità ex art. 4 L.R.T. n. 52/1999 – Ristrutturazione - Frazionamento unità immobiliare - Sufficienza.
1. - Non è soggetto ad autorizzazione edilizia - e pertanto è subordinato alla sola D.I.A. - l’intervento in zona B consistente nel mutamento di destinazione di un immobile da uso commerciale ad uso abitativo con frazionamento di una preesistente unità in due unità immobiliari distinte in quanto l’art. 4, comma 5, lett. e) della L.R.T. n. 52/99 richiede, ai fini dell’assoggettabilità ad autorizzazione, la concorrente sussistenza dei due elementi ivi richiamati (ossia quelli relativi all’ubicazione dell’immobile in zona A di cui al D.M. 1444/1968 e ad opere ed interventi comportanti modifiche della sagoma e dei prospetti o modifiche della destinazione d’uso). 2. - Deve ritenersi compresa nella nozione di ristrutturazione - così come definita dall’art. 4, comma 2, lett. d), della L.R.T. n. 52/99 – e quindi subordinata ad attestazione di conformità, l’ipotesi di costituzione di unità immobiliari conseguenti ad un intervento di mero frazionamento di un’unità immobiliare preesistente, posto che da tale ambito sono escluse solo le ipotesi di ristrutturazione comprendenti interventi di addizione (e dai quali derivi la realizzazione di nuove unità immobiliari).