Di solito, le particelle piccole sono sempre ricche di.....rogne! Ciò nel senso che, sovente:
1°) - la superficie mai corrisponde a quella in atti, anzi, spesso e volentieri, con eccedenze o riduzioni fuori della tolleranza per cui costretti ad immergerci con più attenzione e tempo per confrontare, valutare, approfondire, consultare le normative, ecc., e...., nondimeno, chi ne ha .....più ne metta! (fattore tempo imponderabile);
2°) - i limiti della particella sono parzialmente evidenziati in loco per cui inequivocabilmente si deve ricorrere, se non ad una riconfinazione vera e propria, ad una ricostruzione di quanto incerto per renderlo certo, magari con il semplice utilizzo, quando la committenza ne ha la disponibilità, di precedenti tipi (che dovranno, gioco forza, essere affidabili, in special modo quando richiamati in atti traslativi o, comunque, presenti in banca dati dell'AdT) (ulteriore fattore tempo imponderabile);
3°) - la forma della stessa particella differisce dalla mappa per cui, anche in questo caso, ancor prima di poter risolvere la tematica, è chiaro che si è dovuto, a priori, aver preso atto di tale aspetto (che raramente emerge con immediatezza) e, come tale, anche in questo caso il fattore tempo non è secondario e quantificabile in primis.
Il successivo picchettamento, assunto da Te come un evento scindibile dall'operazione tecnica d'incarico, a mio modesto parere, è, viceversa, un dovere congiunto con l'incarico tecnico commessoTi in quanto l'apposizione dei così chiamati “TERMINE DI CONFINE”, intendendo come tali i nuovi punti derivanti dalle nuove dividenti (e a ciò fa riferimento l'azione del picchettamento che qui ribadisco, per qualsivoglia tipo di estensione connessa con il frazionamento), al di là delle operazioni tecniche finalizzate all'aspetto burocratico formale del frazionamento, costituiscono gli “ELEMENTI TANGIBILI OTTICAMENTE IN LOCO” che delimitano parti di territorio cui, ad ognuna, verranno associati dei precisi diritti reali facenti capo a persone fisiche o giuridiche le quali, fino a prova contraria, costituiscono la continuità di uno dei diritti principe della nostra società e costituzione: IL DIRITTO DI PROPRIETA'. Per tale ragione, nei casi in ispecie, io redigo e pretendo la sottoscrizione, dal committente o da chi incaricato, che esigo presenti a tali operazioni, di un appropriato verbale attestante l'avvenuta apposizione dei nuovi termini (delle dividenti o di confine, che dir si voglia) corredati dalla loro documentazione fotografica e tecnica per la loro univoca individuazione.
Premesso tutto ciò, ritengo che quanto richiesto si possa ritenere congruo; tuttavia, qualora non dovessi incorrere in alcuna problematica, più sopra esposte, tenuto conto del tempo effettivo impiegato, valutato a posteriori, potrai eventualmente effettuare una riduzione dell'onorario, motivandola, assicurandoti che ciò è sempre bene accetta e apprezzata per l'onesta e sincera giustificazione.
Talvolta, i 50 o 100 euro di meno, rispetto a quanto preventivato in origine, non ti fanno impoverire di punto in bianco, ma ti gratificheranno assicurandoti l'apertura di un rapporto fiduciale che potrà sfociare in ulteriori incarichi o forse costituire “un biglietto da visita” per la grande platea dei papabili clienti, per merito del passa parola che sovente poniamo in dimenticatoio.
Ricordati che la professione, avanti a tutto, è fondata in un esclusivo rapporto fiduciale e qualsiasi mezzo serve per alimentarlo!
Un cordiale saluto
Claudio