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Autore Fusione subalterni

samsung

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 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2023 alle ore 09:36

Panico degli ultimi minuti.

E' stato impostato un TM che verrà firmato a breve.

Il dubbio riguarda il Modello Censuario

Si tratta di un Ente Urbano AAA a cui verrà aggiunto un sub di altra ditta BBB e un altro di altra ditta CCC tutti enti urbani.

Non riesco a decidere se Catasto terreni trattandosi di Enti Urbani si possano già fondere BBB e CCC direttamente con AAA ( non avendo intestazione.

BBB è composta da un piccolo pezzo di fabbricato con area e CCC è solo area.

Non so se è comprensibile

Grazie a chi vorrà intervenire

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Autore Risposta

samsung

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 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2023 alle ore 09:37

ibb.co/1mw4qpZ



Considerare che la proprietà 1 è composta da unità immobiliari di Tizio e Caio

la proprietà 2 è di Caio

la proprietà 3 è di Tizio.

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2023 alle ore 10:27

Certo che si può fare. La cosa fondamentale è lasciare invariate e confermare le intestazioni delle porzioni all'urbano.

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2023 alle ore 11:10

Salve

per me non si può fare.

cordiali saluti

Chiedo a samsung, vediamo il censuario come è impostato?



P.S. esistono varie discussioni in merito

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2023 alle ore 12:59

"SIMBA6464" ha scritto:
Chiedo a samsung, vediamo il censuario come è impostato?



Il censuario è stato impostato separatamente, cioè si arriva a tre Enti urbani separati.

Mi chiedevo se per semplificare la mappa si potesse già fonderli preventivamente in AAA (per poi trattarli col Docfa con le loro intestazioni regolari

AAA è già Ente Urbano con diverse u.i.u. e bcnc

BBB proviene da Uliveto

CCC è già Ente Urbano con sua planimetria

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SIMBA6464

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Adria Città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2023 alle ore 19:00

Salve

Non puoi fondere ai terreni tre particelle in una con intestazioni diverse.

O per lo meno lo puoi fare ma poi il tecnico catastale, se attento, ti annulla il tipo.

Cordiali saluti

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2023 alle ore 19:26

Allora capisco il panico !

Io so di lotti all'urbano identificati con unica particella al terreni, divisi per subalterni di proprietà diverse.

Come è possibile, se non si può fare ?

E' all'urbano che poi si riportano le legittime intestazioni delle unità immobiliari identificate per subalterni.

In questo specifico caso gli F6 non vengono costituiti visto sono tutti enti urbani. Non solo, ma la particella AAA deve confermare il numero di particella esistente all'urbano, e leparticelle BBB e CCC vengono accorpate in unico lotto identificato nella medesima particella già presente all'urbano.

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SIMBA6464

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Adria Città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 08:25

Salve

il caso di samgung è diverso, si vuole fondere delle particelle ai terreni su cui gravano diverse intestazioni, basta fare una prova di presentazione e si vede che succede.

Il caso che esponi tu Topgun è molto probabile che fin dall'inizio del primo accattastamento la situazione sia stata censita in quel modo.

cordiali saluti

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 08:57

Per la dovuta chiarezza, provo ad inserire ciò che a me risulta che è questo:

" Accatastamento UI unite di fatto."

Chiarimenti interpretativi AdE N.27/E del 13giugno2016

Domanda:

E’ confermata l’impossibilità, in caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate, di richiedere l’accatastamento unitario in presenza di distinta titolarità delle stesse (ad esempio, un’unità di proprietà del marito, l’altra di proprietà della moglie). Resterebbe pertanto l’unica possibilità di richiedere un’apposita annotazione negli atti catastali («porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali»)?

Risposta:

" Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionat requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. (cfr circolare AdT n.15232 del 21/02/2002).

Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare:

- l’utilizzo della causale di presentazione “Altre”, nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione : “DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.”;

- l’inserimento, nel riquadro “Note relative al documento”, della dizione “Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Fg xxx Part. yyy Sub. zzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”;

- la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell’intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;

- ai fini del classamento, l’attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza. "

...

Sarò grato se, in presenza di novità che mi fossero sfuggite, chi ne è a conoscenza possa integrare

Cordialità

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 09:12

"SIMBA6464" ha scritto:
Salve

il caso di samgung è diverso, si vuole fondere delle particelle ai terreni su cui gravano diverse intestazioni, basta fare una prova di presentazione e si vede che succede.

Il caso che esponi tu Topgun è molto probabile che fin dall'inizio del primo accattastamento la situazione sia stata censita in quel modo.

cordiali saluti



Se la particella AAA non fosse ente urbano non si potrebbe fondere, perchè il sistema dovrebbe costituire all'urbano l'F6, ma non avrebbe possibilità di individuare a chi intestare il lotto.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 10:49

@Geoalfa: Il problema ce lo si pone in fase di TM e cioè se sia lecito o meno fondere a Catasto Terreni Enti Urbani (privi di intestazione) e con diritti di proprietà diversi su stessa particella Terreni, vedasi soprattutto corti esclusive; per quanto riguarda le u.i.u. certamente si userà la prassi dell'unione fiscale di due unità con diversi intestatari.

@Topgun e Simba:

La problematica ce la si è posta all'ultimo momento senza il tempo di riflettere con calma sul punto che è " essendo un Ente Urbano privo di intestazione, con frantumazione dei singoli diritti di proprietà riconoscibili esclusivamente dalla rappresentazione per u.i.u. posso fondere subito (per pulizia e miglior comprensione della mappa) le particelle che di fatto costituiranno il condominio AAA (che è vero in realtà ha già il suo numero 200) ? [nella fretta ho semplificato con AAA, in realtà forse confondendo qualche lettore].

Poi mi viene in mente il caso di frazionamento di corte di un mappale per cessione al fabbricato adiacente dove (trattandosi però di u.i.u. già censita) attribuisco nuovo numero di particella ed identifico l'F/1 con Elaborato Planimetrico. Non gli do il numero del mappale a cui è destinato con relativo subalterno ( anche perchè l'atto notarile potrebbe pur sempre saltare)

Nel caso però della piccola porzione di fabbricato BBB che proviene da Uliveto non saprei ancora decidere, fermo restando che identificare con particella nuova non è sbagliato e quindi copre da possibili errori.

Un po' cordialmente articolato.

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Latemar

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 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 12:11

...

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2023 alle ore 18:21

@ tutti

Consultare :

Allegato alla nota prot. n. 23646 del 12.06.2013 PDF

12 giu 2013 — categoria F/6. Errore nell'indicazione della tipologia di intestazione. 2.1. 2.2 Immobili che insistono su più particelle.

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