Scusate ragazzi ma mi pare che la soluzione data non coincida con la normativa catastale; l'oggetto è:
"frazionamento comportante modifica del lotto edificato"
Dall'atto di aggiornamento scaturiscono delle aree urbane autonome, generalmente in previsione di alienazione a terze persone estranee al condominio.
L'Ufficio ha cura di apporre sul tipo, dopo approvazione, un timbro che avvisa che lo stesso tipo viene "legato" al documento di aggiornamento DOCFA, e questo perchè la certificazione della ditta proprietaria dell'area urbana può essere fatta solamente al Catasto Fabbricati (ricordiamoci che al Catasto Terreni le p.lle costituenti le dette aree urbane vengono allibrate alla partita speciale " 1 " - Catasto Fabbricati).
Nel caso in cui invece viene frazionato il lotto urbano, con costituzione provvisoria di aree urbane, al fine di correggere errati asservimenti di grosse superfici a modesti fabbricati (vedi precedenti TM specialmente quelli presentati frettolosamente nel lungo periodo delle sanatorie edilizie...), RIMANE SEMPRE l'OBBLIGO di presentare il documento Docfa per acquisire le aree urbane (vengono indicate solamente sull' E.P.).
Per essere censite nuovamente al Catasto Terreni con nuovo numero (perchè cambia destinazione) l'Ufficio ha necessità di effettuare sopralluogo (a spese del ricorrente) per cui occorre chiedere verifica straordinaria anche al fine di accertare il corretto nuovo classamento.
Il Catasto Fabbricati si occuperà anche della soppressione delle aree urbane d'Ufficio, su semplice comunicazione dell'esito del sopralluogo da parte del Catasto Terreni.
Sono in errore quegli Uffici che accettano un semplice mod.26 per riaccendere la ditta al Catasto Terreni, intestandovi le ex aree urbane.
Ciao e buon lavoro a tutti.