Inserisco qui alcune ricerche per argomenti simili.
Fondere mappali con intestazioni diverse con TM DOMANDA: Fabbricato condominiale con annessa area di corte part. 100 di 560 mq..
Uno dei condomini possiede 3 part di terreno aderenti alla corte di cui sopra:
- part. 200 Ente Urbano di 20 mq.
- Part. 300 Ente Urbano di 22 mq.
- part. 400 Vigneto di 53 mq.
che vorrebbe annettere alla propria abitazione con successivo DocFa.
Vi chiedo se è corretta se possa andare bene la seguente soluzione :
1) Mappale per variazione
2) Seguente Modello Censuario:
O 100 sup. 560 qualità 282
V 100 sup. 560 formaz. lotto A numero definitivo 100 qualità 282 (lascio 560 mq o sommo alle altre sup ?
O 200 sup. 20 qualità 282
S 200 sup. 20 formazione lotto A numero definitivo 100 qualità 282
O 300 sup. 22 qualità 282
S 300 sup. 22 formazione lotto A numero definitivo 100 qualità 282
O 400 sup. 53 qualità 029
S 400 sup. 53 formazione lotto A numero definitivo 100 qualità 282
Una volta annesso tutto alla part. 100, sulla quale di fatto c'è un fabbricato condominiale, quando andrò a fare il DocFa potrei avere problemi ad annettere le aree fuse al solo sub dei miei clienti, atteso che gli Enti Urbani non hanno intestazione?
RISPOSTA:
Detta fusione si può fare solo se :
tutte le unità che ricadono sull'ente urbano appartengono tutte alla stessa ditta della particella a seminativo.
Nel caso contrario la particella a seminativo dovrà essere trasferita ad ente urbano con mappale autonomo diverso dall'ente urbano esistente.
Poi, con il DocFa, tutte le eventuali unità che ricadono a cavallo delle due particelle enti urbani e che debbano essere oggetto di variazione, vanno costituite con numeri di particelle e relativi subalterni graffati.
…….. -> Atto di aggiornamento senza libretto delle misure. Richiedere estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio,
Il caso è quello di Tipo Mappale per la fusione di particelle.
Alla particella NN, già ente urbano, viene accorpata la particella N1, corte del fabbricato censito all’ N.C.E.U. in essa presente.
Leggere circolare 30E della Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2014.
Redigere in Tipologia semplificata.
…….. -> DOMANDA: Fusione di una part 398 qualità 282 con un’altra part 382 qualità 001 seminativo.
Non c’e fabbricato ma solamente il sedime per precedente demolizione.
Ora se io volessi fondere la p. 398 di qualità 282 con la p. 382 di qualità 001, il sistema mi dice che è formalmente corretto il modello censuario così come l’ ho compilato.
O|382|000|SN|00000|54|99|001|03|
V|382|000|SN|00000|54|99|A|382|001|
O|398|000|SN|00000|00|25|282|
S|398|000|SN|00000|00|25|A|382|000|
Però quando vado a predisporre l’atto di aggiornamento mi dice che la p. 398 di qualità 282 non può essere soppressa ed unita alla p. 382 di qualità 001.
E’ corretto come l’ ho compilato?
RISPOSTA: Così non va bene.
Si deve accorpare la part 382 alla part 398
Mantenere la part 398 in qualità 282 ampliata con la part 382 di qualità 001, che da agricola passa all'urbano, il tutto a formare il lotto A, non viceversa.
Comunque questa fusione se la 398 è area di sedime di fabbricato demolito, non serve a niente.
Occorre procedere alla conformità di mappa della sola 398 per demolizione di fabbricato.
Successivamente va costituita l'area urbana per demolizione con docfa sempre della sola particella 398.
........ ->
A questo punto per togliere ogni dubbio vorrei percorrere una strada alternativa:
- TM per fusione delle p.lle 200-300-400 (intestate al mio cliente) in un nuovo mappale EU es. p.lla 500
- DOCFA per ampliamento del sub del mio cliente al quale "graffo" la part.lla 500 derivante dalla fusione di cui al punto precedente. Così si rispetta anche l'allineamento tra CT e CF.
Può essere percorribile questa strada?
......
Per precisazione del mio quesito, vi cito quanto è emerso dall'incontro avuto con il tecnico catastale, unitamente al suo dirigente:
- Non è possibile fondere part.lle intestate a Tizio con una corte che, in quanto tutt'una con un fabbricato condominiale, appartiene a tutti i condomini.
A nulla è valsa la mia spiegazione (oltretutto ben specificata anche nella relazione del pregeo) che, con successivo DocFa avrei poi unito l'area di tali particelle ( 200-300-400) al sub del mio cliente, mantenendone la proprietà di quell'area.
- Soluzione suggerita dal catasto:
Fusione delle 3 part.lle (200-300-400) mantenendo il mappale 200 (già ente urbano) in modo da evitare la creazione dell' F/6 portando tutto all'urbano:
O 200 sup. 20 qualità 282
V 200 sup. 20 formazione lotto A numero definitivo 200 qualità 282
O 300 sup. 22 qualità 282
S 300 sup. 22 formazione lotto A numero definitivo 200 qualità 282
O 400 sup. 53 qualità 029
S 400 sup. 53 formazione lotto A numero definitivo 200 qualità 282
Così facendo ottengo una p.lla EU n. 200 con riferimento al mio cliente (come da atti notarili che allegherò che dimostrano la provenienza delle p.lle 200-300-400)
- DOCFA (con riferimento al TM approvato) per annessione della costituita p.lla 200 Ente Urbano alla 100 sub 1 del mio cliente, mediante graffatura (doppio mappale).
Mi ha anche detto che non risultando l' F/6 non sarei obbligato di creare prima F/1 area urbana.
Quest'ultima cosa, mi sta tuttavia creando un dubbio che non ho affrontato in sede di incontro con il tecnico e cioè:
1) Quale causale utilizzo nel DocFa?
2) Secondo voi il doppio mappale che andrò ad inserire sarà costituito dal sub 2 ( poiché vado preventivamente a sopprimere il sub 1 )
e l'altro 200 devo anche questo sopprimerlo e costituire 200 sub 1?
3) in realtà il mappale 200 che vedrò al CF come EU, non lo vedo ancora al CF, si può trattare comunque nel docfa?
...... > Conosco la circolare per le UU.II. unite di fatto quando vuoi accorpare due uu.ii. sulle quali gravano diritti o quote diverse. L'ho applicata varie volte.
Ma qui ci riferiamo al U.I. censite al C.F.
Si tratta di fondere mappali con intestazioni diverse con TM.
La situazione è diversa.
Se si accetta, malgrado tutto, che non è possibile fondere i mappali per i motivi indicati nella loro risposta di annullamento del TM, la soluzione da loro proposta mi sembra anche logica, dal punto di vista formale.
Voglio dire, al di la di tutto, non è sbagliata.
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- DocFa appartamento su più mappali
DOMANDA:
Appartamento che è costituito da 3 mappali e 3 subalterni legati in un' unica scheda catastale.
La variazione è necessaria perché l'appartamento è stato ampliato aggiungendo altri due subalterni di un mappale già presente mei primi 3.
Che causale metto?
Fusione con diversa distribuzione degli spazi interni?
Sopprimo il solo subalterno del mappale interessato dall'ampliamento e ne creo uno nuovo ampliato? Ma a livello pratico come faccio a fare tutto ciò in un unico docfa?
Risposta:
Gli identificativi dell'appartamento 100/4 graffato al 101/8, graffato al 102/9, questa unità verrà fusa e così ampliata con l'altra unità,
Visto essere con uno stesso mappale già presente fra quelli dell'abitazione, 101/4 graffato al 101/5.
Per cui: DOCFA di VARIAZIONE , dove sopprimi le due unità esistenti :
Sopprimi 100/4 graffato al 101/8, graffato al 102/9
Sopprimi 101/4 graffato al 101/5 e Costituisci la nuova unità, con i primi subalterni liberi:
Costituisci 100/5, graffato al 101/10, graffato al 102/10
Causale : Fusione e diversa distribuzione spazi interni.
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Accatastamento UI unite di fatto.
Chiarimenti interpretativi AdE-T N.27/E del 13giugno2016
Domanda:
E’ confermata l’ impossibilità, in caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate, di richiedere l’accatastamento unitario in presenza di distinta titolarità delle stesse (ad esempio, un’unità di proprietà del marito, l’altra di proprietà della moglie).
Resterebbe pertanto l’unica possibilità di richiedere un’ apposita annotazione negli atti catastali («porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali»)?
Risposta:
Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni. (cfr circolare AdT n. 15232 del 21/02/2002).
Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare:
- A l’utilizzo della causale di presentazione “Altre”, nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione :
“DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.”
- B L’inserimento, nel riquadro “Note relative al documento”, della dizione “Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di F. xx Part. yy Sub. zz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”;
- C La rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell’intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente.
- D Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;
- E Ai fini del classamento, l’attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.