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geoalfa (
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Inviato: 20 Agosto 2022 alle ore 08:07
Accatastamento UI unite di fatto. Chiarimenti interpretativi AdE N.27/E del 13giugno2016
Domanda: E’ confermata l’
impossibilità, in caso di due unità immobiliari contigue e autonomamente accatastate, di richiedere l’accatastamento
unitario
in presenza di distinta titolarità delle stesse (ad esempio, un’unità di proprietà del marito, l’altra di proprietà della moglie).
Resterebbe pertanto l’unica possibilità di richiedere un’apposita annotazione negli atti catastali
(«
porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali»)?
Risposta: Occorre premettere che
non è, di norma,
ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse
sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’
unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al
Decreto del Ministro delle Finanze 19apr1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.
( circolare AdT n.15232 del 21/02/2002). Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare:
- l’utilizzo della causale di presentazione “
Altre”, nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione :
“DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.”; - l’inserimento, nel riquadro
“Note relative al documento”, della dizione:
“Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”; -
la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell’intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il
tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e il
tratto tratteggiato per la parte rimanente.
Un tratteggio a
linea-punto-linea è riportato nella planimetria
per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;
- ai fini del classamento, l’attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.