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Manero
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Se l'ente urbano è censito al fabbricati il numero di particella non cambia e il TM è in variazione. Non capisco il tentativo di utilizzare lo scorporo di corte. Sulla superficie fai qualcosa, forse, nella proposta grafica di aggiornamento che a pregeo non torna specie sulla superficie di 0 mq, che non ha senso.
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samsung
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In realtà devo cambiare numero di particella perchè la demolizione è totale e la nuova costruzione non ha nessuna correlazione con la precedente. Essendo il nuovo Ente Urbano dato dalla somma del vecchio 282 + porzione di uliveto adiacente non posso utilizzare "TM per Variazione" ed ho il problema del deposito in comune essendo il nuovo fabbricato dotato di corte. Sulla superficie infatti non ha senso, ma io non trovo errori nella mia proposta, quindi chiedo se siete a conoscenza di malfunzionamenti del programma. PS: col vecchio Pregeo utilizzavo MA per casi analoghi, ma l'approvazione avveniva manualmente. Forse anni 2016/2018
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Manero
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samsung
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Vorrei segnalare che non riesco a depositare il TM in comune, cioè la maschera di dichiarazione che riguarda il deposito in comune non mi permette di selezionare il deposito. Mi indica sempre che il presente TM non è in obbligo di deposito. Ma io so che non è vero. SE scelgo nuova costruzione o variazione non mi permette di depositare, se scelgo scorporo di corte mi dice che il TM è incompatibile con questa causale. non c'è causale che mi permetta di depositare. Idee ?
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samsung
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"samsung" ha scritto: Vorrei segnalare che non riesco a depositare il TM in comune, cioè la maschera di dichiarazione che riguarda il deposito in comune non mi permette di selezionare il deposito. Mi indica sempre che il presente TM non è in obbligo di deposito. Ma io so che non è vero. SE scelgo nuova costruzione o variazione non mi permette di depositare, se scelgo scorporo di corte mi dice che il TM è incompatibile con questa causale. non c'è causale che mi permetta di depositare. Idee ? PS: Noto che con Frazionamento e Mappale allora mi permette di depositare, però non è un caso pertinente in quanto il fabbricato difficilemte verrebbe ceduto senza il terreno agricolo circostante
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3L
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Domanda: "scorporo di corte mi dice che il TM è incompatibile con questa causale" e' un avviso che presenta la diagnostica in sede di predisposizione atto per l'ufficio? E con detto avviso non consente comunque di esportare il file?
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samsung
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"3L" ha scritto: Domanda: "scorporo di corte mi dice che il TM è incompatibile con questa causale" e' un avviso che presenta la diagnostica in sede di predisposizione atto per l'ufficio? E con detto avviso non consente comunque di esportare il file? Risposta: In effetti pur dicendo che è incompatibile l'esito del controllo è POSITIVO ed è presente la scrittina in rosso che dice che il tipo è approvabile Pensi si possa tentare l'invio ?
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3L
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Lecce S
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Non ho certezza se il caso esposto rientra nel tipo SC ( che mi pare si riferisca a stralci di aree già 282 ).. Mi risulta però che di quel tipo di avvisi "tipo incompatibile...." si è detto che spesso non occorre tenerne conto. Nel 2017 sperimentai con esito positivo. Precisando in relazione la soluzione adottata mi chiedo cosa può comportare mai il tentativo di invio?
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CESKO
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"3L" ha scritto: Non ho certezza se il caso esposto rientra nel tipo SC ( che mi pare si riferisca a stralci di aree già 282 ).. Mi risulta però che di quel tipo di avvisi "tipo incompatibile...." si èdetto che spesso non occorre tenerne conto. Nel 2017 sperimentai con esito positivo. Precisando in relazione la soluzione adottata mi chiedo cosa può comportare mai il tentativo di invio? Per andare a Roma, esistono mille strade.... Ma qui mi fermo non dicendo altro di compramettevole (pensaci)
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giobiccio
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"Manero" ha scritto: Se l'ente urbano è censito al fabbricati il numero di particella non cambia e il TM è in variazione. Non capisco il tentativo di utilizzare lo scorporo di corte. Sulla superficie fai qualcosa, forse, nella proposta grafica di aggiornamento che a pregeo non torna specie sulla superficie di 0 mq, che non ha senso. Concordo con Manero. Però chiedo: essendo il fabbricato già censito al CF, il numero di particella non cambia solo perchè si tratta di CONTESTUALE ricostruzione? Perchè altrimenti mi risulta che la particella debba cambiare di numero, costituire l'area urbana e infine procedere con il tipo mappale del fabbricato riedificato, confermi Manero? Grazie
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CESKO
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"giobiccio" ha scritto: "Manero" ha scritto: Se l'ente urbano è censito al fabbricati il numero di particella non cambia e il TM è in variazione. Non capisco il tentativo di utilizzare lo scorporo di corte. Sulla superficie fai qualcosa, forse, nella proposta grafica di aggiornamento che a pregeo non torna specie sulla superficie di 0 mq, che non ha senso. Concordo con Manero. Però chiedo: essendo il fabbricato già censito al CF, il numero di particella non cambia solo perchè si tratta di CONTESTUALE ricostruzione? Perchè altrimenti mi risulta che la particella debba cambiare di numero, costituire l'area urbana e infine procedere con il tipo mappale del fabbricato riedificato, confermi Manero? Grazie Tutto dipende dall'Ufficio! l'area urbana può essere evitata
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samsung
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"giobiccio" ha scritto:
...Però chiedo: essendo il fabbricato già censito al CF, il numero di particella non cambia solo perchè si tratta di CONTESTUALE ricostruzione? Perchè altrimenti mi risulta che la particella debba cambiare di numero, costituire l'area urbana e infine procedere con il tipo mappale del fabbricato riedificato... Esiste una circolare che spiega bene e nel dettaglio la procedura da adottare sia al CT che al CF. In presenza di Demolizione Totale e contestuale ricostruzione cioè, faccio un progetto di nuova riedificazione, entrano le ruspe in cantiere, demoliscono la struttura precedente e la ricostruiscono nuova. si deve necessariamente Cambiare numero di Mappale in quanto quello che rimane è un organismo nuovo (non c'è alternativa, nè usi locali che tengano) La parte da seguire al CF è anch'essa chiara e si tratta con un unico TM da compilarsi alla fine dei lavori dichiarare il nuovo sedime urbano cambiando il numero di particella, si producono due docfa concatenati, uno di demolizione totale un'altro di nuova costruzione. Ora, penso che se qualcuno volesse lavorare un po'di più, potrebbe essere tollerabile fare un TM di demolizione quando la struttura viene distrutta, presentare un docfa di demolizione e creazione F/1, poi quando si completa la costruzione fare un TM di nuova edificazione (cambiando evidentemente il numero alla particella) e presentare un docfa di nuova costruzione. Ora, se potrebbe essere tollerabile una procedura simile capiamo bene quanto sia inutile e nacchinosa. Trova la circolare e rileggila e vedrai che tutto ti sarà molto chiaro. PS: per concludere il post che avevo aperto per chiedere come si sarebbero comportati i miei colleghi nel caso proposto e che riguardava il Deposito in Comune ed i meccanismi automatici di ciò vorrei dirmi che ho adittato la causale SC ed ho motivato in relazione in questo modo: Si è scelta la causale SC in quanto la geometria del nuovo Ente Urbano CCC obbliga al deposito in Comune. Le causali "Nuova Costruzione" e "Variazione" non permettono nell'apposita maschera di flaggare la casellina del Deposito di Comune. La causale TF+TM non viene adottata su indicazione della proprietà che ritiene nell'eventualità di una improbabile futura vendita di cederla assieme ad una porzione del circostante uliveto. Cordiali saluti
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Manero
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"giobiccio" ha scritto: "Manero" ha scritto: Se l'ente urbano è censito al fabbricati il numero di particella non cambia e il TM è in variazione. Non capisco il tentativo di utilizzare lo scorporo di corte. Sulla superficie fai qualcosa, forse, nella proposta grafica di aggiornamento che a pregeo non torna specie sulla superficie di 0 mq, che non ha senso. Concordo con Manero. Però chiedo: essendo il fabbricato già censito al CF, il numero di particella non cambia solo perchè si tratta di CONTESTUALE ricostruzione? Perchè altrimenti mi risulta che la particella debba cambiare di numero, costituire l'area urbana e infine procedere con il tipo mappale del fabbricato riedificato, confermi Manero? Grazie L'area urbana si costituisce quando non c'è ricostruzione e in determinati casi di necessità come il trasferimento di diritti di area scoperta. La procedura non dipende dall'ufficio che non può obbligare la costituzione forzata dell'area urbana. Devi aspettare il termine della nuova edificazione e procedere con mappale in variazione per demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma. La particella già censita all'urbano non cambia di numero. P.S. Il caso di Samsung è differente e non è uno scorporo di corte ma un TF+TM con deposito e mantenimento della particella edificata che assorbe la derivata scorporata dal frazionamento. Cambia il numero di particella residua rispetto al mappale cui era identificata l'intera particella agricola, che rimane al terreni. Riporto il paragrafo pag. 9 della circolare Pregeo 44E/2016 dove si evince chiaramente che la soppressione della particella ente urbano è ammesso solo per le demolizioni. Nell’ambito dell’atto di aggiornamento “Tipo Mappale per Variazione” confluiscono le diverse seguenti casistiche: nuove costruzioni; ampliamenti di fabbricati; demolizione totale di fabbricati con soppressione delle particelle con qualità "Ente urbano", solo per le demolizioni; demolizioni parziali di porzione di fabbricati; inserimento di piscine o locali interrati; demolizione e ricostruzione; riposizionamento del fabbricato. Si rammenta che le variazioni appena elencate devono riguardare particelle aventi già le qualità Ente Urbano e/o Fabbricato Promiscuo e/o Fabbricato Urbano d’Accertare.
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giobiccio
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Questo è il paragrafo di interesse per la soluzione di questa discussione (circolare 44E del 14/12/2016) "3.2 Soppressione di particella con qualità “Ente Urbano” Con la nuova procedura Pregeo 10, “versione 10.6.0 - APAG 2.08” la soppressione di una particella avente qualità “Ente Urbano – cod. 282” è consentita nei soli due seguenti casi: la particella soppressa confluisce per intero in un lotto avente qualità “Ente Urbano – cod. 282” e con identificativo catastale definitivo (non letterale), presente sull’Estratto di mappa; la variazione catastale consiste nella demolizione totale di tutti i fabbricati presenti nella particella da sopprimere" Questo paragrafo non è chiaro e deve essere interpretato....in effetti io demolisco totalmente il fabbricato che è l'unico presente nel lotto ma riedifico. La contestualità è necessaria (paragrafo 4.2 della stessa circolare) per consentire un unico TM, altrimenti ne occorrono due e, almeno la interpreto così, uno per l'area urbana e a questo punto con cambio di numero di particella.
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