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Argomento: LIBRETTO GPS

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2019 alle ore 14:42

Moltissimi geometri possono, anzi devono utilizzare le coordinate che fornisce l'elaborazione di pregeo. Il frazionamento depositato in catasto con il suo libretto elaborato da pregeo firnisce la posizione misurata di tutti i punti di dettaglio. È la proposta di aggiornamento che non va considerata, ma l'elaborazione SI, va presa in considerazione. Ci mancherebbe che pregeo restituisse una linea di frazionamento diversa dalla realtà.

Anche nei rilievi GPS Pregeo restituisce nei calcoli le coordinate catastali dei punti esattamente sovrapponibili con quanto misurato.

Kempen, sovrapponi la grafica risultante dalle elaborazioni di pregeo con altri software topografici dello stesso identico libretto misure e vedrai che NON ci sono differenze.

L'equivoco, Kemplen ce l'hai tu. Le misure di una line di frazionamento devono essere prese sulle indicazioni obbligatorie di circolari catastali. Come si fa a dire che il catasto nei riconfinamenti non va considerato ??



Saluti.

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kemplen

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 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2019 alle ore 22:14

"totonno" ha scritto:
L'equivoco, Kemplen ce l'hai tu. Le misure di una line di frazionamento devono essere prese sulle indicazioni obbligatorie di circolari catastali. Come si fa a dire che il catasto nei riconfinamenti non va considerato ??

Nelle riconfinazioni:

non va ricostruita la linea di confine secondo il catasto, ma secondo la volontà delle parti che l'hanno generata!!

Pertanto, il riconfinatore deve basarsi esclusivamente sulle misure con le quali il confinatore ha determinato la linea.

Nelle riconfinazioni:

il catasto non c'entra assolutamente niente; serve solo per farsi dare il libretto delle misure del confinatore!!

La ricostruzione di un confine incerto o contestato:

è regolata solo dall'art. 950 del codice civile, non dalle circolari catastali!!

geom. Gianni Rossi
cell. 3202896417
Email: kemplen81@gmail.com

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uccellaccio

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 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2019 alle ore 09:17

Che c'entrano i riconfinamenti con il quesito iniziale?

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2019 alle ore 09:44

"kemplen" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
L'equivoco, Kemplen ce l'hai tu. Le misure di una line di frazionamento devono essere prese sulle indicazioni obbligatorie di circolari catastali. Come si fa a dire che il catasto nei riconfinamenti non va considerato ??

Nelle riconfinazioni:

non va ricostruita la linea di confine secondo il catasto, ma secondo la volontà delle parti che l'hanno generata!!

Pertanto, il riconfinatore deve basarsi esclusivamente sulle misure con le quali il confinatore ha determinato la linea.

Nelle riconfinazioni:

il catasto non c'entra assolutamente niente; serve solo per farsi dare il libretto delle misure del confinatore!!

La ricostruzione di un confine incerto o contestato:

è regolata solo dall'art. 950 del codice civile, non dalle circolari catastali!!




Che ci fai del libretto delle misure che vai a prendere in catasto ? I pirulini ?

Il libretto delle misure va elaborato e restituito in grafica, come lo elabori ? Al CAD ? Con un software topografico ? Con Pregeo ? Sempre la stessa grafica ti restituiscono. E sempre quella devi considerare, coordinate comprese, la puoi girare e traslare come preferisci, ma sempre quella è, ed è un mezzo di prova proprio perchè è riportata negli atti traslativi come documento registrato in catasto. Almeno per le linee generate dopo la circolare 2/88 il tipo di frazionamento è un documento che è parte integrante assieme all'atto di trasferimento sottoscritto individua analiticamente la consistenza del bene trasferito per volontà di entrambe le parti.

Per me dire che il catasto non c'entra niente è una inesattezza che confonde parecchio le idee.

Art. 950 del codice civile dispone che quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente e che ogni mezzo di prova è ammesso. Il frazionamento misurato secondo normativa catastale allegato o da allegarsi ad un atto di compravendita è un mezzo di prova.

Identificazione del confine ex 950 cc e il valore negoziale del frazionamento
La Cassazione del 22.2.2018 n. 4315 ha affermato che in sede di identificazione del confine ex art. 950 cc può assumere valenza probatoria privilegiata il frazionamento allegato all’atto di divisione, soprattutto quando al frazionamento le parti della divisione fanno espresso richiamo, provvedendo anche alla sottoscrizione del documento grafico. In tal modo il frazionamento ha acquisito una valenza di carattere negoziale, costituendo parte integrante del contratto.

continua su: www.fanpage.it/diritto/identificazione-d...
www.fanpage.it/

************

Chi formalizza il frazionamento ? Il catasto Che dispone COME eseguire le misurazioni attraversole proprie circolari. Per questo quando si riconfina bisogna andare a ritirare il libretto e poi elaborarlo. Si può fare con pregeo che ti restituisce le coordinate secondo il suo sistema di assi e origine.

Saluti

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2019 alle ore 10:42

"uccellaccio" ha scritto:
Che c'entrano i riconfinamenti con il quesito iniziale?





Salve

quoto

cordiali saluti

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kemplen

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 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2019 alle ore 12:08

"totonno" ha scritto:
Almeno per le linee generate dopo la circolare 2/88 il tipo di frazionamento è un documento che è parte integrante assieme all'atto di trasferimento sottoscritto individua analiticamente la consistenza del bene trasferito per volontà di entrambe le parti.

Ma non stavamo duscutendo se il frazionamento allegato all'atto di trasferimento non sia probatorio. Certo che lo è. E se è per questo lo sono anche i frazionamenti ante 2/88 (sempre se inclusi all'atto di trasferimento), perché in ogni caso esprimono la volontà delle parti circa la posizione del confine.

Stavamo discutendo se, nel ricostruire il confine sancito dal frazionamento, è corretto partire dalle coordinate elabrorate dal catasto oppure partire dalle misure "vergini" del tecnico frazionatore.

Secondo me, e secondo anche molti altri esperti riconfinatori, è corretto partire dalle misure vergini del tecnico, per due motivi:

1) Vedendo le sue misure efffettive puoi percepire eventuali debolezze del suo rilievo e dare quindi peso minore ai punti da queste determinati, dando invece maggiore peso ai punti più solidi (iperdeterminati), operando così una ricostruzione più precisa;

2) Se parti dalle coordinate, non hai alcuna garanzia se queste riflettono fedelmente la geometria locale del rilievo del frazionatore. Questo vale a maggior ragione per quelle elaborate dal catasto perché questo ente ha unicamente lo scopo di aggiornare la sua cartografia con le variazioni presentate dai tecnici. Quindi, l'elaborazione dei libretti che fa il catasto segue tale esigenza di inquadramento cartografico, operazione che porta ad una deformazione (poca o tanta che sia) dell'effettiva geometria locale dell'oggetto rilevato.

"totonno" ha scritto:
Per me dire che il catasto non c'entra niente è una inesattezza che confonde parecchio le idee.

Certo, le idee le confonde a chi non vuole studiare la materia.

Non c'è nessuna normativa, né giuridica né tecnica, che attribuisce al catasto il ruolo di ente certificatore delle coordinate da utilizzare in una controversia tra confinanti!!

Il riconfonatore ha il dovere tecnico di ricostruire il confine nel modo più coerente possibile rispetto alla volontà delle parti che lo hanno costituito. Deve essere lui, e non il catasto, a valutare e ad elaborare il libretto delle misure del tecnico riconfinatore.

"uccellaccio" ha scritto:
Che c'entrano i riconfinamenti con il quesito iniziale?

Giusto, quindi la finisco qui con le riconfinazioni. Semmai si potrà aprire un topic a parte.

geom. Gianni Rossi
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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2019 alle ore 12:58

"kemplen" ha scritto:

Non c'è nessuna normativa, né giuridica né tecnica, che attribuisce al catasto il ruolo di ente certificatore delle coordinate da utilizzare in una controversia tra confinanti!!




(Io rispondo qui, anche se siamo fuori tema, il dibattito per me può continuare.)

Certo che ce l'ha il ruolo il catasto. Il frazionamento assume la validità di un certificato nel momento in cui viene approvato dal catasto. E' un certificato di rispondenza alle norme catastali, vuol dire che quelle misure e le coordinate calcolate dalla elaborazione sono state prese rispettando i limiti imposti e le procedure catastali (e topografiche) descritte. Il frazionamento poi assume anche validità giuridica e quindi pobatoria nel momento in cui viene allegato all'atto di trasferimento.

Se così non fosse, ripeto, un rilievo solo GPS non potrebbe essere assunto come onere di prova. Sarebbe un problema non poter ricavare le coordinate su un libretto misurato solo GPS. Ci sono solo coordinate. Il catasto ci va pure a fare i collaudi sui frazionamenti. La proposta di aggiornamento non è effettuabile se non c'è elaborazione del libretto.

Riguardo le linee generate ante 88, è tutta un altra storia. Ma sempre coordinate devi ricavare sui frazionamenti misurati con rotella. Per quelli di impianto ricavi le coordinate non da misure dirette ma dalla mappa catastale che assume onere di prova nel caso non ci fosse altro mezzo.

Mi rendo conto che ogni riconfinazione ha una storia a sè, per questo non sarà mai possibile racchiudere un riconfinamento in una procedura totalmente standard come si vuol ingiustamente fare. In un corso di formazione si può solo dibattere di casi di riconfinazione e come sono stati risolti per avere dei riferimenti precedenti. L'unica procedura uniforme che va seguita è quella catastale del rilievo e della redazione del libretto e del frazionamento dove si generano nuove linee dividenti che viene richiesto per il trasferimento giuridico delle proprietà e che quindi da documento di rilievo diventa un certificato probatorio.

Saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2019 alle ore 14:42

"kemplen" ha scritto:

2) Se parti dalle coordinate, non hai alcuna garanzia se queste riflettono fedelmente la geometria locale del rilievo del frazionatore. Questo vale a maggior ragione per quelle elaborate dal catasto perché questo ente ha unicamente lo scopo di aggiornare la sua cartografia con le variazioni presentate dai tecnici. Quindi, l'elaborazione dei libretti che fa il catasto segue tale esigenza di inquadramento cartografico, operazione che porta ad una deformazione (poca o tanta che sia) dell'effettiva geometria locale dell'oggetto rilevato.



E' stato dimostrato più volte, anche qui su GL, che pregeo non deforma il rilievo nella sua elaborazione !! L'inquadramento cartografico è una fase successiva alla elaborazione, che viene effettuata dal tecnico redattore nella proposta di aggiornamento, una volta caricato l'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio.

In PREGEO, l'inquadramento cartografico è una cosa, il calcolo delle coordinate dei punti rilevati effettuato dall'elaborazione del libretto di campagna è un'altra cosa e non deforma il rilievo eseguito.


La restituzione grafica NON deforma l'effettiva geometria dell'oggetto rilevato.


Saluti

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kemplen

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 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2019 alle ore 15:45

"totonno" ha scritto:
E' stato dimostrato più volte, anche qui su GL, che pregeo non deforma il rilievo nella sua elaborazione ...

"Dimostrato" è una parola grossa. C'è stato chi aveva "promesso di dimostrare"... ma lo stiamo ancora aspettando.

In ogni caso, la questione è concettuale, nel senso che, io riconfinatore, devo basarmi esclusivamente sulle misure del tecnico confinatore, non su elaborazioni di tali misure, siano esse svolte con Pregeo o con qualsiasi altro software. Questo per le due ragioni che avevo già espresso e che ribadisco :

1) Con le misure vergini del confinatore riesco a capire le debolezze del suo rilievo di confinazione e posso quindi dare minor peso ai punti che ne derivano (isodeterminati) e dare invece più peso ai punti più sicuri (iperdeterminati).

2) Se invece parto dalle coordinate (ripeto, elaborate da qualsiasi software), oltre che a perdere la facoltà di cui sopra, delego ad altri la restituzione del rilievo del confinatore senza essere consapevole di come le coordinate stesse sono state ricavate (eventuali compensazioni).

Ripeto ancora, in una controversia di confine il riconfinatore deve svolgere egli stesso tutte le operazioni tecniche di ricostruzione del confine, senza delegare alcunché a chiccessia. Nemmeno al Catasto che, come detto, non ha alcun ruolo in materia, né giuridico né tecnico, e va consultato soltanto per avere i documenti (mappa d'impianto o atti di aggiornamento) che hanno generato il confine.

Con questo termino il mio contributo su questo argomento, sia perché fuori dal tema del topic, sia perché ritengo di aver espresso compiutamente la mia opinione già più volte e non voglio ripetermi oltre.

geom. Gianni Rossi
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 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2019 alle ore 17:48

"kemplen" ha scritto:

In ogni caso, la questione è concettuale, nel senso che, io riconfinatore, devo basarmi esclusivamente sulle misure del tecnico confinatore, non su elaborazioni di tali misure, siano esse svolte con Pregeo o con qualsiasi altro software. Questo per le due ragioni che avevo già espresso e che ribadisco :

1) Con le misure vergini del confinatore riesco a capire le debolezze del suo rilievo di confinazione e posso quindi dare minor peso ai punti che ne derivano (isodeterminati) e dare invece più peso ai punti più sicuri (iperdeterminati).

2) Se invece parto dalle coordinate (ripeto, elaborate da qualsiasi software), oltre che a perdere la facoltà di cui sopra, delego ad altri la restituzione del rilievo del confinatore senza essere consapevole di come le coordinate stesse sono state ricavate (eventuali compensazioni).

Ripeto ancora, in una controversia di confine il riconfinatore deve svolgere egli stesso tutte le operazioni tecniche di ricostruzione del confine, senza delegare alcunché a chiccessia. Nemmeno al Catasto che, come detto, non ha alcun ruolo in materia, né giuridico né tecnico, e va consultato soltanto per avere i documenti (mappa d'impianto o atti di aggiornamento) che hanno generato il confine.



La tua questione concettuale non ha nessun riscontro normativo. Tu o qualsiasi altro tecnico riconfinatore non deve avere il compito di verificare i punti sbagliati e quelli corretti di un rilievo, deve solo restituire la grafica derivante dal libretto e sovrapporla con lo stato di rilievo.

Esistono libretti allegati a frazionamenti con sole coordinate GPS e con sole coordinate GPS i tecnici funzionari collaudano i tipi di frazionamento e mappali.

I topografi lavorano sulle coordinate. Tutti i rilievi misurati restituiscono una posizione dei punti di dettaglio rilevati che è restituita analiticamente con coordinate.

Si ricavano le coordinate, sulle mappe di impianto.

Si fanno interi rilievi in riga 8 di sole coordinate per modeste entità.

I Punti di inquadramento cui appoggiare il rilievo vengono riportati nel libretto con le loro coordinate !

"kemplen" ha scritto:


Con questo termino il mio contributo su questo argomento, sia perché fuori dal tema del topic, sia perché ritengo di aver espresso compiutamente la mia opinione già più volte e non voglio ripetermi oltre.




Speriamo !



Saluti

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