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Autore variazione immobile storico senza premesso degli altri comproprietari

Asky80

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09 Febbraio 2024 alle ore 17:53

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 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 18:12

salve, io insieme ad altri 5 cugini siamo comproprietari di un immmobile storico con vincolo della sopraintendenza, a seguito di accertamento x imu del mio comune scopro che dal sub originale (che io ho sempre dichiarato) sono stati ricavati 2 sub cancellando il precedente.Sono andato al catasto ho fatto richiesta di accesso algi atti, e mi hanno mandato i docfa e i documenti presentati, dai quali si evince che il tecnico nella causale ha indicato divisione, ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni , non ha dichiarato i vincoli storici presenti ed non aveva bisogno che tutti noi gli firmavamo l'incarico ? .Posso richiedere l'annullamento delle due particelle ed il ripristino della precedente? Ed inoltre il tecnico puo essere denuciato?

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Autore Risposta

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2024 alle ore 19:33

Risposta:

Si rivolga al suo legale di fiducia!

saluti

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Asky80

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09 Febbraio 2024 alle ore 17:53

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 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2024 alle ore 13:40

Mi scusi il si è omnia per tutti i quesiti da me proposti ed sicuramente mi rivolgerò ad un legale.

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2024 alle ore 17:32

"Asky80" ha scritto:
Mi scusi il si è omnia per tutti i quesiti da me proposti ed sicuramente mi rivolgerò ad un legale.



Il problema e che con il Catasto non si può tornare indietro.... quindi la questione verte sull'aspetto legale, il tecnico incaricato perchè l'aha fatto? poteva o non poteva? chi gli ha conferito il mandato?

queste sono le domande da porsi!

saluti

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AA_71

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24 Febbraio 2016 alle ore 11:20

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 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2024 alle ore 12:36

La risposta più ovvia è che più che il tecnico, che probabilmente da qualcuno sarà stato commissionat, a meno che non sia egli stesso un comproprietario, andrebbe denunichiato chi ha commissionato senza l'approvazione degli altri comproprietari.

Ovviamente al catasto cosa importa? Per tornare indietro, come dice giustamente Cesko, bisognerà fare nuova pratica spendendo i dovuti soldini. Le spese a carico di chi? Se si indenta causa e vinci puoi far ripristinare la situazione originaria presentando nuova pratica e facendola pagare a chi aveva commissionato la variazione.

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Asky80

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09 Febbraio 2024 alle ore 17:53

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 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2024 alle ore 17:21

vi ringrazio per le delucidazioni, ovvimante la variazione è stato commissionata da uno dei 5 cugini comproprietari,io volevo sapere se per legge vi era obbligo quantomeno da parte del tecnico di avere mandato di tutti? anche se di più grave, io ritengo vi sia,la dichiarazione del tecnico ove indica nel modulo che non vi siano vincoli storici?. penso che faremo una nuova pratica per il ripristino della veccchia particella, indicando le gravi violazioni e le dichiarazioni mendaci del tecnio del mandatario, poi di cumune accordo con gli altri proprietari ci recheremo da un avvocato per agire in via legale contro il tecnico ed il suo mandatario.

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rubino
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(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 09:19

"Asky80" ha scritto:
vi ringrazio per le delucidazioni, ovvimante la variazione è stato commissionata da uno dei 5 cugini comproprietari,io volevo sapere se per legge vi era obbligo quantomeno da parte del tecnico di avere mandato di tutti? anche se di più grave, io ritengo vi sia,la dichiarazione del tecnico ove indica nel modulo che non vi siano vincoli storici?. penso che faremo una nuova pratica per il ripristino della veccchia particella, indicando le gravi violazioni e le dichiarazioni mendaci del tecnio del mandatario, poi di cumune accordo con gli altri proprietari ci recheremo da un avvocato per agire in via legale contro il tecnico ed il suo mandatario.



A che serve tutto questo? Avete già fatto il processo con tanto di avvocato e ovviamente l'avete condannato.

Ovviamente non conta che per decenni avete evaso sia le imposte locali sia quelle erariali, non denunciando al Catasto le variazioni avvenute DIVISIONE, AMPLIAMENTO E DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI.

Ovviamente non conta che queste variazioni siano avvenute, con molta probabilità, senza titolo edilizio e per di più su un immobile vincolato dalla Soprintendenza ai beni culturali, monumentali ecc. ecc. (che parole inutili, scusi se le scrivo).

Ovviamente non conta che l'AGGIORNAMENTO degli atti catastali è un dovere dei contribuenti.

Ovviamente non conta che il suo parente abbia fatto, IN RITARDO, il suo dovere di contribuente accollandosi anche il pagamento dell'onorario del Tecnico senza chiedervi un euro.

Ovviamente non conta che il tecnico abbia dichiarato la verità dello stato dei luoghi, facendo il suo dovere.

Ovviamente non conta che non state giocando una partita a tressette, da "mandare a monte" dicendo al Catasto di non tener conto dell'aggiornamento quando approverà - se l'approverà - la nuova pratica.

Però conta che non ha spuntato l'apposita casellina.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 10:25

Condivino in toto quanto ha risposto Rubino.

Per comprendere meglio l'argomento sui vincoli della Soprintendenza, dei quali parli senza precisarne la natura, rimando alla GUIDA:

Guide - Come vendere un immobile vincola...

Cordialità

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 10:44

"rubino" ha scritto:
A che serve tutto questo? Avete già fatto il processo con tanto di avvocato e ovviamente l'avete condannato...
...Però conta che non ha spuntato l'apposita casellina.



Impeccabile

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Asky80

Iscritto il:
09 Febbraio 2024 alle ore 17:53

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 15:26

sig. rubino innanzitutto vedo che lei non ha letto bene o meglio dalle sue parole deduco che è un tecnico, io ho dichiarato come sopra (veda l'introduzione ) che io ho sempre dichiarato e pagato le tasse su questo bene, solo che ora mi ritrovo a dover pagare un aumento dell'imu poichè un comproprietario ha voluto di testa sua senza avere rispetto degli altri che pagano tutto , modificare la struttura e ricavando vani in piu,molto probabilmente anche senza licenza quindi esponendoci a denuncia. Inoltre il tecnico che lei tanto difende ha dichiarato il falso, sapendo benissimmo la situazione dell'immobile e quello che il cliente aveva fatto. Infine lei si erigge a moralista senza nè sapere e nè conoscere le situazioni,io avevo chiesto solo dei consigli o delucidazioni, credendo che le persone di questo forum fossero professionisti non sputasentenza.

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rubino
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(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 19:08

"Asky80" ha scritto:
sig. rubino innanzitutto vedo che lei non ha letto bene o meglio dalle sue parole deduco che è un tecnico, io ho dichiarato come sopra (veda l'introduzione ) che io ho sempre dichiarato e pagato le tasse su questo bene, solo che ora mi ritrovo a dover pagare un aumento dell'imu poichè un comproprietario ha voluto di testa sua senza avere rispetto degli altri che pagano tutto , modificare la struttura e ricavando vani in piu,molto probabilmente anche senza licenza quindi esponendoci a denuncia. Inoltre il tecnico che lei tanto difende ha dichiarato il falso, sapendo benissimmo la situazione dell'immobile e quello che il cliente aveva fatto. Infine lei si erigge a moralista senza nè sapere e nè conoscere le situazioni,io avevo chiesto solo dei consigli o delucidazioni, credendo che le persone di questo forum fossero professionisti non sputasentenza.



Ho dimenticato un ovviamente: per denunciare una variazione al Catasto dei Fabbricati è previsto un solo dichiarante, che siano cinque in contitolari di diritti reali è irrilevante.

P.S.: questa gliela regalo, per essere entrato nel ristretto club di quelli che pagano le tasse.

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Pippocad

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Südtirol

 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 19:55

"Asky80" ha scritto:
salve, io insieme ad altri 5 cugini siamo comproprietari di un immmobile storico con vincolo della sopraintendenza, a seguito di accertamento x imu del mio comune scopro che dal sub originale (che io ho sempre dichiarato) sono stati ricavati 2 sub cancellando il precedente.Sono andato al catasto ho fatto richiesta di accesso algi atti, e mi hanno mandato i docfa e i documenti presentati, dai quali si evince che il tecnico nella causale ha indicato divisione, ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni , non ha dichiarato i vincoli storici presenti ed non aveva bisogno che tutti noi gli firmavamo l'incarico ? .Posso richiedere l'annullamento delle due particelle ed il ripristino della precedente? Ed inoltre il tecnico puo essere denuciato?



I due SUB in cosa consistono? Due alloggi A2/A3? Un alloggio e un deposito/garage (C2/C6)?

Oggettivamente il catasto, quando si aumenta la rendita, se ne frega se la cosa è regolare in Comune. Semplificando, se ci sono 2 cucine, sono due unità immobiliari. Anche se abusive.
Come ti ha detto Rubino basta un solo comproprietario che firma la variazione Docfa.

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Asky80

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09 Febbraio 2024 alle ore 17:53

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 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 20:23

i due sub sono stati trasformati in due A2, io vi ringrazio per le spiegazioni , ma mi proccupo delle conseguenze in caso di denuncia del comune o della sopraintendenza, perchè per il catasto un solo comproprietario puo fare tutto ma per lo stato tutti sono responsabili dell'abuso.

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2024 alle ore 18:56

Se il cosiddetto abuso, è stato commesso soltanto da un condomino, all'interno della sua eslusiva proprietà che c'entrano gli altri condomini?

Ti allego una ricerca in merito al terzo condono

Terzo condono edilizio su immobili vincolati: le condizioni per la sanatoria

da: www.lavoripubblici.it/news/terzo-condono...

Il Consiglio di Stato ricorda che il parere dell’Autorità preposta al vincolo è imprescindibile per ottenere il condono, anche in relazione al silenzio assenso. Un edificio sottoposto a vincolo non può essere sanato, men che meno tramite silenzio assenso sull’istanza di condono, se non si è in possesso del parere della Soprintendenza. Lo ricorda il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9805/2022, con la quale ha respinto l’appello proposto contro il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione impartito da un’Amministrazione comunale e che erano stati confermati dal TAR.

Condono edilizio e immobili vincolati: il silenzio assenso per la sanatoria

I fatti riguardano un immobile sul quale erano state presentate cinque istanze di condono, con un ampliamento volumetrico di oltre 1000 metri cubi, realizzati senza titolo edilizio. Come ha spiegato il TAR, non sussistevano le condizioni previste dall’art. 6, comma 3, della l.r. Lazio n. 12 del 2004 per la formazione del “silenzio assenso” , atteso che il c. 27 dell’art.32 del d.l. 30set 2003, n. 269, convertito in legge n. 326/2003 (cd. Terzo Condono Edilizio), prevede espressamente che, «fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 28 febbraio 1985, n. 47», «non sono comunque suscettibili di sanatoria», tra le altre, le opere abusive «realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici». Se è stata riconosciuta la possibilità di sanare, in virtù delle prescrizioni che disciplinano il c.d. terzo condono edilizio, “opere edilizie” che risultino essere state realizzate, come in questo caso, in epoca antecedente all’introduzione del vincolo, è sempre però nel rispetto della prescrizione dell’art. 32 della legge n. 47/1985, ai sensi del quale «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo». Sul punto, la giurisprudenza ha più volte affermato l’impossibilità di configurare il silenzio assenso in caso di abusi edilizi commessi su aree soggette a vincolo o, meglio che - essendo la formazione del silenzio assenso subordinata al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo – il termine prescritto non può che iniziare a decorrere dalla data di acquisizione di detto parere, tenuto conto, tra l’altro, del carattere prevalente che rivestono le ragioni di tutela paesaggistica e ambientale. Ciò significa che: il termine di decorrenza del silenzio assenso non può prescindere dalla presentazione della documentazione “completa”, così come prescritta nelle previsioni di legge; nel caso in cui l’opera interessata dalla trasformazione edilizia sia sottoposta a vincolo, la decorrenza di cui si discute è strettamente dipendente dal rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Prescindendo quindi dalla sanabilità o meno degli abusi, il silenzio assenso non poteva formarsi perché non era stato rilasciato il parere dell’Amministrazione preposta al vincolo, condizione ritenuta utile e necessaria per la decorrenza del termine in questione. Superamento dei limiti volumetrici Inoltre il superamento degli eventuali limiti volumetrici prescritti dalla legge (quali il 20% della volumetria originaria o, in alternativa, il superamento di 200 metri cubi, contemplati dall’art. 2, comma 1, lett. a, della l.r. Lazio n. 12 del 2004) rappresenta un elemento ostativo di per sé al formarsi di un tacito accoglimento della domanda di condono e idoneo a rendere l’opera effettivamente non sanabile. L’introduzione di limiti afferenti alla previsione di una determinata cubatura, costituiscono espressione della chiara volontà del legislatore di porre un limite cogente ed inderogabile, di carattere generale, alla sanabilità degli abusi edilizi, motivo per cui, la legge regionale, nella parte in cui stabilisce il limite di volumetria di mc. 200 assoggettabile a sanatoria - deve intendersi come norma di chiusura avente portata inderogabile.

La sentenza del Consiglio di Stato Palazzo Spada ha confermato su tutti i fronti l’orientamento del giudice di primo grado. In particolare, è stato specificato che l'esistenza del vincolo va dunque valutata al momento dell'esame della domanda di condono, con il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se in ipotesi l'edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione. L'obbligo di acquisire il parere dell'autorità preposta al vincolo in sede di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985, sussiste in relazione all'esistenza dello stesso al momento in cui deve essere valutata la domanda di condono, a prescindere dall'epoca della sua introduzione, quindi anche per opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo di cui trattasi. In questo caso, anche se il vincolo è stato apposto successivamente alla realizzazione degli abusi, il condono non poteva perfezionarsi, neanche nella forma del silenzio assenso, per la mancanza del parere dell’autorità preposta al vincolo: il procedimento di condono si perfeziona solo in presenza di un parere esplicito rilasciato dall’autorità preposto al vincolo interpellata specificamente in relazione allo specifico abuso. Esso non può essere sostituito né da determinazioni implicite né da documenti adottati per finalità diverse.

Terzo condono edilizio e cubatura L’art. 2 l.r. Lazio 12/2004 dispone che: «Sono suscettibili di sanatoria, purché siano state ultimate ai sensi dell’articolo 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, entro il 31 marzo 2003, le seguenti opere abusive:

a) opere realizzate in assenza del o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, che non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al venti per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, superiore a 200 metri cubi».

Al riguardo, come noto, la legislazione statale 269/2003 ha stabilito, quanto segue: «25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 m.c. 26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla let e) del c 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio». Di conseguenza i limiti di cubatura complessivi non dovevano eccedere il 30% dell’edificio, né superare i 750 metri cubi, cifra ampiamente disattesa.

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