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Argomento: Unità immobiliare senza locale Bagno

Autore Risposta

geoalfa

(GURU)

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12182

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 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2015 alle ore 12:26

L' argomento, proprio anche perchè è malamente o scarsamente regolamentato, ha generato una accesa discussione che dopo giorni ha trovato delle affinità, ma ora tento di riassumerne i dati salienti a partire dal quesito iniziale:

"Pothenot-Snellius" ha scritto:
...1) devo passare all'urbano un F.R., questo fabbricato il padre intende donarlo ai suoi 2 figli,

2) pertanto in fase di predisposizione dell'accatastamento, dovrei andare a creare due sub indipendenti però, dal frazionamento dello stesso si vanno a creare due unità nelle quali in una è presente il servizio igienico mentre nell'altra la cucina.
3) In quale categoria catastale dovrei censire le due unità immobiliari create, visto che un immobile per essere censito come abitazione deve avere sia la cucina che il servizio igienico? ....

Clicca sull'immagine per vederla intera
">[img]http://i58.tinypic.com/2aeqcmd.jp...




"totonno" ha scritto:
...circolare 4 del 2009 paragrafo 3.3 che recita:

3.3 Attribuzione delle categorie fittizie F/3 ed F/4
...
Con i documenti di prassi è stato più volte evidenziato come le categorie F/3 ed F/4
dovessero rappresentare solo una temporanea iscrizione negli atti catastali in attesa
della definitiva destinazione conferita al bene.

La scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di u.i.u., donazioni di parti di immobili non costituenti u.i.u.).

Nel rispetto di tale principio, che non può essere disatteso, appare necessario impartire nuove disposizioni riguardanti le porzioni derivanti da unità immobiliari già censite, che non possono essere, in nessun caso, dichiarate in categoria fittizia F/4 e quindi ricondotte ad una condizione di assenza di rendita catastale.

Pertanto, in caso di individuazione di porzioni immobiliari - facenti parte di unità immobiliare censita in catasto con attribuzione di rendita in vista di trasferimento di diritti o di altra equivalente finalità - a ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali.

Resta inteso che permane l’obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscrizione negli atti catastali, al fine di rendere evidente l’insieme delle porzioni costituenti l’unità immobiliare, nel rispetto delle direttive di prassi in vigore.

La causale da utilizzare per detta variazione è “frazionamento per trasferimento di diritti”.

Tale stato di censimento rappresenta una condizione transitoria in quanto permane l’obbligo, a trasferimento avvenuto ed a lavori edilizi ultimati, di provvedere al perfezionamento dell’accatastamento per l’esatto accertamento catastale delle unità immobiliari definitivamente costituite.



"EFFEGI" ha scritto:
..... ho evidenziato alcune parti della circolare da te citata che ritengo vadano lette attentamente in quanto in esse vi è, credo, la risposta al quesito.

Detta circolare, secondo me, chiarisce che quanto asserito da Leo non è un'eresia bensì una soluzione da tenere in debita considerazione e non da escludere a priori.

Io opterei per la soluzione della costituzione di due F/4 prima di censire l'intero fabbricato con rendita, in quando poi non si potrebbero più costituire con "denuncia di variazione" le due F/4.

In questo modo si farebbero risparmiare anche dei soldini al proprietario, e si sa che di questi tempi ...



"Leo" ha scritto:
Confermo di non aver considerato che si parla di un FR;

quindi di denuncia di nuova costruzione che non ammette la causale frazionamento per trasferimento di diritti;

la cosa sarebbe forse superabile con due F/3, ma avevo anche specificato che non mi sembra la soluzione migliore per altre ragioni....

Invece riporto l'attenzione sulla formazione di porzioni sulle quali gravano diritti non omogenei di cui si parla anche qui www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... perché non vedo ostacoli a denunciarle anche in previsione della differenziazione dei diritti.

Tutto dipende dall'esigenza espressa dal Committente:

se intende fare una donazione indivisa occorre l'accatastamento dell'U.I.U. intera, mentre se vuole individuare fisicamente (e geometricamente) le porzioni donate a uno e all'altro figlio, dovrà optare per la formazione di porzioni.

[quote="geoalfa"].... nei Chiarimenti dell'Ing Franco Maggio alla circolare 4-2009 prot 17471, del 21mar2010, che trovi qui:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

a pag 13 dell'allegato " La versione 4 della procedura DOCFA - Novità ed Approfondimenti " viene specificato come fare.

.....,

Infatti, una volta volturato l'atto il Tecnico che avrà eseguito il frazionamento come indicato nelle riflessioni che ho citato sopra, non farà altro che redigere la pratica edilizia per frazionamento e una volta volturato l'atto il Tecnico che avrà eseguito il frazionamento come indicato sopra, produrrà la variante della pratica edilizia con costruzione di un bagno nell'alloggio che ne risulterà sprovvisto e della cucina altrettanto!
E poi, nei termini, produrrà due pratiche DocFa per regolarizzare la posizione catastale!



"jema" ha scritto:
... Il percorso proposto da totonno non è sbagliato, ma comporta tempi più dilatati e costi inevitabilmente maggiori.

La soluzione di censire in categorie fittizie indicata da Leo non è ben digerita dall'Agenzia Entrate, perché presuppone l'identificazione delle porzioni immobiliari dichiarandole F3 "in corso d'opera" quando così non è - pertanto non veritiera, oppure di censire in F4 "in corso di definizione", quando tale alternativa è concessa esclusivamente in particolari casi di perdita della redditività o in particolari casi di porzioni non definibili diversamente.

La pagina proposta da geoalfa, (che non è la 13 ma la 17/36, della Nota esplicativa 17471/2010), ci permette di giungere al convincimento che non sia possibile censire porzioni sprovviste di rendita - se non in limitate e specifiche situazioni.

Tra l'altro il caso segnalato riguarda la divisione di un immobile già agli atti, che non si addice al caso trattato.

[[ nota di geoalfa: NO! leggere il quesito originario!]]

Sono, invece, dell'idea che per il caso proposto si dovrà scegliere di accatastare le due porzioni derivate nella Categoria/Classe più appropriata, che sarà da individuare (in questo caso) tra quelle del gruppo "A" - essendo quello più attinente.

Ciò "al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare ai propri doveri fiscali", come previsto dalla normativa, consentendo - in ogni modo - di individuare le due distinte porzioni immobiliari da attribuire.



"jema" ha scritto:
...MP x geoalfa

Suppongo che alcuni di quei puntini tra parentesi mi siano dedicati, e di ciò Ti ringrazio perché mi consenti di spiegare meglio il mio pensiero.

Citare un esempio o una normativa allo scopo di dimostrare la propria Tesi, ha un senso se le due situazioni sono comparabili: e queste non lo sono!

Ribadisco però che la soluzione che indichi è allineata con quella che propongo io, anche se partendo da considerazioni e ragionamenti diversi.



Quoto prima il precedente messaggio di Leo e rimando alla descrizione della GUIDA:

www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

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