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Unificazione ditta tramite Docfa |

Gulp
Gulp!
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24 Agosto 2017 alle ore 16:43
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Buongiorno. Espongo il mio quesito in modo schematico per essere più conciso e chiaro possibile: - devo spostare una cantina da un sub all'altro (stessa ditta) ma aimé dopo la prima bocciatura mi rendo conto che l'intestazione è leggermente diversa. Trattasi di azienda S.P.A. che in un sub è SPA e nell'altro S.P.A. - provo a fare correzione di una delle due intestazioni tramite contact center ma mi rispondono che non ho inserito il C.F. dell'azienda e quindi la procedura è ferma. (non ci sono campi che chiedono il CF nel modulo online) - stamattina ero al telefono con un funzionario del catasto per altre questioni e chiedo consiglio su come sbloccare la cosa perché adesso la vendita è vicina e non ho più tutto questo tempo per fare un nuovo contact center (si prendono fino a 14 giorni per rispondere). Il funzionario mi dice che si può fare direttamente con un docfa cercando in uno dei menù la dicitura "unificazione ditta", si sceglie quella giusta e nelle note si spiega il perché e il percome. Ovviamente provo a cercare di attuare questa soluzione che sembra la più veloce ma nel docfa non trovo in nessun meandro questo menù con "unificazione ditta" Qualcuno ne sa qualcosa? Cordialità.
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EALFIN
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Prima volta che sento "Unificazione Ditta". Come fai a dire che non ci sono campi che chiedono il C.F. Azienda? Quando ti compare la tabella "Selezione dei Campi da Variare" all'interno del Sistema Informatico Contact Center, devi semplicemente spuntare sia la denominazione nella tabella Persona Giuridica e sia il Codice Fiscale nella tabella Altri Dati. Se l'unità immobiliare censita in Catasto con "SPA" risulta nel titolo originario di provenienza come "S.P.A." , per agevolare i tempi, devi semplicemente farti rettificare in Catasto, con istanza, la suddetta denominazione di tipologia di società (per Azioni). In caso contrario, basta semplicemente fare la medesima istanza, ma in bollo e in tal caso ti apporranno (forse) la riserva per errata intestazione in sede di atto. Tornando al consiglio di cui al terzo periodo, per fare in modo che nell'istanza risulti l'identico codice fiscale (a meno che non scrivi qualcosa in merito nel campo annotazioni) non devi scrivere alcun codice fiscale nel campo stato attuale.
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bioffa69
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"Gulp" ha scritto: Buongiorno. Espongo il mio quesito in modo schematico per essere più conciso e chiaro possibile: - devo spostare una cantina da un sub all'altro (stessa ditta) ma aimé dopo la prima bocciatura mi rendo conto che l'intestazione è leggermente diversa. Trattasi di azienda S.P.A. che in un sub è SPA e nell'altro S.P.A. - provo a fare correzione di una delle due intestazioni tramite contact center ma mi rispondono che non ho inserito il C.F. dell'azienda e quindi la procedura è ferma. (non ci sono campi che chiedono il CF nel modulo online) - stamattina ero al telefono con un funzionario del catasto per altre questioni e chiedo consiglio su come sbloccare la cosa perché adesso la vendita è vicina e non ho più tutto questo tempo per fare un nuovo contact center (si prendono fino a 14 giorni per rispondere). Il funzionario mi dice che si può fare direttamente con un docfa cercando in uno dei menù la dicitura "unificazione ditta", si sceglie quella giusta e nelle note si spiega il perché e il percome. Ovviamente provo a cercare di attuare questa soluzione che sembra la più veloce ma nel docfa non trovo in nessun meandro questo menù con "unificazione ditta" Qualcuno ne sa qualcosa? Cordialità. Faccio presente, e se cerchi in questo ma anche in altri forum trovi varie discussioni, che in base alla circolare 2/E 2016, gli accessori per le nuove costruzioni ( di fatto nuove unità immobiliari), a meno che comunicanti, non possono essere legati all'unità immobiliare , per esempio in un condominio. Non hai spiegato dove stai facerndo questa operazione, ma se la stai facendo appunto in un condominio, tu non stai variando l'uiu, ma la sopprimi per costituirne una nuova, e chiaro questo? Vari uffici , fatta questa operazione non ti permettono più di fondere la cantina con l'altra unità, e se te la approvano, poi la dividono d'ufficio obbligandoti a rifare la pratica. Visto che la questione non è da poco ,Roma ha risposto alla doimanda fatta dall'Agenzia dell'Emilia Romagna, riporto una parte: "....In altri termini , è da ritenersi non conforme alla prassi catastale anche la variazione per"fusione e divisione" di abitazioni che contengono già al loro interno tali cantine e/o autorimesse, con la costituzione di nuove abitazioni con ancora al loro interno tali beni accessori, ancorche scambiati" (a firma Claudio Contardi) Di fatto non puoi fare quello che stai facendo, ma la cantina la devi costituire come c/2. Saluti
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EALFIN
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Io dal 2016 in poi ho avuto un caso di planimetria catastale già esistente dagli anni '80 in cui detti locali accessori cantina e simili erano contenuti all'interno della consistenza dell'unità principale abitativa, anche se però vi è da dire che detti locali accessori erano comunque accessibili anche dall'interno cioè anche comunicanti con l'appartamento previo vano scala interno esclusivo, oltre che accessibili direttamente dalla corte esterna. Ebbene nell'ultimo caso di cui sopra (oltre un anno fa, rendita non modificata) la mia variazione non aveva riguardato fusioni e/o divisioni ma semplicemente ampliamenti (soprattutto una veranda costruita negli anni '90 ma mai oggetto di denuncia di variazione). Non mi hanno mai contestato nulla e Docfa approvato al primo colpo.
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bioffa69
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BRESCIA
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"EALFIN" ha scritto: Io dal 2016 in poi ho avuto un caso di planimetria catastale già esistente dagli anni '80 in cui detti locali accessori cantina e simili erano contenuti all'interno della consistenza dell'unità principale abitativa, anche se però vi è da dire che detti locali accessori erano comunque accessibili anche dall'interno cioè anche comunicanti con l'appartamento previo vano scala interno esclusivo, oltre che accessibili direttamente dalla corte esterna. Ebbene nell'ultimo caso di cui sopra (oltre un anno fa, rendita non modificata) la mia variazione non aveva riguardato fusioni e/o divisioni ma semplicemente ampliamenti (soprattutto una veranda costruita negli anni '90 ma mai oggetto di denuncia di variazione). Non mi hanno mai contestato nulla e Docfa approvato al primo colpo. Certo, la tua è una variazione, non hai creato una nuova unità, è questo è spiegato bene nella nota per chiarimenti operativi seguita alla circolare 2/E 2016 (la nota è la 60244/2016). Dividere l'unità, stralciando la cantina per fonderla con altro appartamento, non è ammesso, hai creato una nuova unità, la nota di Roma è chiarissima, di questa però non ho il protocollo, ma la si trova , l'ho trovata anch'io, i riferimenti che conosco li ho scritti, chi la sottoscritta, e quale è stata l'Agenzia che ha chiesto il parere a Roma, dopo le ripetute dimostranza dei tecnici che pretendevano di presentare dette pratiche. Saluti Saluti
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EALFIN
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Anche senza venire a conoscenza della nota di Roma in tutti i casi in cui le unità coinvolte dalla variazione potessero interessare altre unità (ovvero non parlo di variazioni fine a se stesse inerenti la sola unità interessata) e potessero presentare le "anomalie" ora non più tollerabili, avevo deciso di attenermi comunque alle nuove disposizioni. Per evitare le rotture di scatole di far firmare di nuovo il Docfa al cliente (mi chiedo che aspettano a far mettere una sola firma come nel Pregeo?), perdere tempo per ridefinire la variazione, inventarsi qualche giustificazione da dire al cliente per evitare che possa pensare (anche se nulla glie lo impedisce) che la bocciatura è colpa della mia non eccelsa professionalità, preferisco attenermi da subito alle disposizioni del 2016 e non se ne parla più.
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EALFIN
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In caso di incertezza anche per quanto riguarda chi sarà colui dall'altra parte che dovrà esaminare la pratica, meglio mettersi al riparo da bocciature non improbabili.
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