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Argomento: UI UNITA DI FATTO - CANCELLAZIONE PER DIVISIONE

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americansniper
Chris Kyle
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 21:15

Ti ho detto che RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA in certe REGIONI viene usata come causale non codificata anche per questi casi a ritroso di come prevede la Nota per l'unione di fatto di Porzioni di UI.

Ti ho detto anche che avevo dei dubbi sulla situazione a ritroso perché non ne ho mai fatte, a differenza di quelle previste dalla Nota, che ho fatto diverse volte e mai cambiando l'identificativo e sempre per variazione.

Ho dedotto che se si deve prendere spunto dalla NOTA anche per l'operazione a ritroso si deve usare la causale 5 - (SCRIVICI QUELLO CHE VUOI - ANCHE PIPPO PLUTO E PAPERINO) , non variando i subalterni perché sta qui la differenza concettuale.

Quell'unità che tu vai a trattare NON CAMBIA DI CONSISTENZA E NON CAMBIA DI DESTINAZIONE, quindi il subalterno rimane lo stesso.

Come rimane lo stesso in andata.

Chris

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 21:32

"bioffa69" ha scritto:
Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione.

.....

Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuitala categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristicheproprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni)mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza."



Praticamente sta dicendo che vi è una fusione, e che in base ai lavori eseguiti il professionista ne attribuisce la relativa consistenza, categoria e classe.

Dove sia scritto che non cambia categoria e consistenza dovete spiegarmelo, considerando che spesso le uiu che si vanno a "fondere", sono già di categoria diverse, mente in questo a caso ad entrambe le porzioni va attribuita stessa categoria.

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

Pertanto , e qui concludo, visto che trattasi di "fusione", come specificato più volte nella nota, è evidente, che per procedere alla sua "divisione", si debba seguire l'iter contrario, sempre casusale 5, non più dichiarazione di porzioni, ma sarà appunto divisione porzioni.

Poi ognuno faccia come desidera.

Moschettieri vi saluto, tutti presenti ancora una volta.





Non cambia consistenza? dove trovi scritta questa cosa?

Io trovo invece che dice Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare

e tu ritieni che dopo questi lavori, la consistenza non cambi?



Se puoi, per mia conoscenza, posta la normativa di regioni che descrivono diversamnete dalla Lombardia il significato di situazione pregressa , grazie.

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americansniper
Chris Kyle
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 21:47

Non cambia la consistenza perché tu nella tua unità riproponi la stessa consistenza. Se sono 5 vani rimarranno 5 vani, non vai a scrivere la consistenza dell'insieme delle porzioni.

Nel modello 1N parte 1 scrivi anche che sono 2 appartamenti o più. Non 1.

Vatti a leggere le linee guida delle altre Regioni e vedrai che non mi sbagliavo. Sono pubbliche.

La differenza concettuale (importante) sta nel fatto che l'unità immobiliare con il suo identificativo non cambia perché non varia di consistenza e non varia di destinazione.

Chris

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 21:56

"americansniper" ha scritto:
Non cambia la consistenza perché tu nella tua unità riproponi la stessa consistenza. Se sono 5 vani rimarranno 5 vani, non vai a scrivere la consistenza dell'insieme delle porzioni.

Ti è chiaro? Nel modello 1N parte 1 scrivi anche che sono 2 appartamenti o più. Non 1.



Chris









La nota dice, per quanto riguarda la consistenza:

"Si precia che. qualora una delle porzioni, che costituiscono l'unità immobiliare, presenti una consistenza minima inferiore ad un vano, la consistenzastesse deve essere sempre arrotondata , per eccesso , al vano intero"

Il che significa, che la consistenza la devi calcolare in base a come risulta dopo gli interventi.



Aggiungo, che visto che la nota specifica che fatta la dichiarazione per porzione di uiu, si ottiene appunta una sola uiu,


"bioffa69" ha scritto:
Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione.

.....

Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuitala categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristicheproprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni)mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza."



Praticamente sta dicendo che vi è una fusione, e che in base ai lavori eseguiti il professionista ne attribuisce la relativa consistenza, categoria e classe.

Dove sia scritto che non cambia categoria e consistenza dovete spiegarmelo, considerando che spesso le uiu che si vanno a "fondere", sono già di categoria diverse, mente in questo a caso ad entrambe le porzioni va attribuita stessa categoria.

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

Pertanto , e qui concludo, visto che trattasi di "fusione", come specificato più volte nella nota, è evidente, che per procedere alla sua "divisione", si debba seguire l'iter contrario, sempre casusale 5, non più dichiarazione di porzioni, ma sarà appunto divisione porzioni.

Poi ognuno faccia come desidera.

Moschettieri vi saluto, tutti presenti ancora una volta.

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americansniper
Chris Kyle
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 22:48

"bioffa69" ha scritto:

La nota dice, per quanto riguarda la consistenza:

"Si precia che. qualora una delle porzioni, che costituiscono l'unità immobiliare, presenti una consistenza minima inferiore ad un vano, la consistenzastesse deve essere sempre arrotondata , per eccesso , al vano intero"

Il che significa, per tutti ma non per te, che la consistenza la devi calcolare in base a come risulta dopo gli interventi.

Se vuoi continuare su questa linea fai pure, io ti ho postato la normativa e le linee guida della Lombardia, tu nulla solo tue visioni.

Aggiungo, che visto che la nota specifica che fatta la dichiarazione per porzione di uiu, si ottiene appunta una sola uiu, se tu indichi due forse devi fare pace con te stesso.




Bioffa

Cosa c'entra quello che hai riportato in rosso?

Quello vuol dire semplicemente che se una delle due porzioni è 0,5 vani (magari perché proveniente da un vecchio frazionamento per trasferimento di diritti) lo devi arrotondare al vano intero. Cosa c'entra con quello che stiamo dicendo?

Quando tu vai a trattare una delle due o più porzioni unite di fatto cosa scrivi nella consistenza?

Se erano 5 vani prima, scrivi 5 vani.

Nel modello 1 N parte prima cosa scrivi in DESTINAZIONE E NUMERO DI U.I. in cui è suddiviso il fabbricato? 1?

Io no! Scrivo 2 o più secondo quelle che sono le porzioni unite di fatto.

Ogni unità, in quanto avente titolarità diversa, viene trattata separatamente con i suoi dati intrinseci, non con quelli globali.

L'unione è solo A FINI FISCALI. Le unità immobiliari rimangono SEPARATE perché non possono fondersi. Hanno titolarità diverse.

Chris

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 23:20

.

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 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2020 alle ore 09:42

Lasciamo perdere tanto tu non convinci me e io non convinco te. Allora facciamo qualcosa di utile al prossimo. Diamo delle indicazioni su un esempio concreto.

Casetta in linea composta da due unità immobiliari (appartamenti) mappali 100 sub. 1 e 100 sub. 2 adiacenti e collegati da una porta. Oggi di fatto queste due possono essere considerate come una unica unità grazie alla trasformazione della cucina della seconda in una camera. La 100 sub. 1 ha consistenza di 6 vani ed è un A/3 di classe 5, La 100 sub. 2 ha consistenza di 4 vani ed è un A/4 di classe 7. Tizio è unico proprietario della 100 sub.1 ed è proprietario con la moglie Caia (ognuno per 1/2) della 100 sub. 2.

Siamo stati incaricati di eseguire l'unione di fatto tra le 2 unità.

Pertanto:

1) Quanti Docfa dobbiamo fare?

MOD. D:

2) soppressione e costituzione o variazione?

3) Quale causale scegliamo?

4) Nella Categoria, classe e consistenza cosa mettiamo?

5) Nella Relazione cosa scriviamo?

MOD. 1N Parte 1:

6) Al Punto C2 cosa scriviamo?

MOD. 1N Parte 2:

7) Al Punto C1 riguardo alle consistenze cosa scriviamo?

Chris

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 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2020 alle ore 09:57

"americansniper" ha scritto:
Bioffa, si sono Texano di Odessa, abituato ai cavalli, a sparare con fucile calibro 50 e anche a leggere. I periodi li leggo tutti e non estrapolo solo delle parole come nel tuo caso, tipo fusione. Hai fatto caso che dopo fusione o prima c'è sempre scritto qualcosa? Per es. fusione di fatto? Per es. in luogo della fusione? Sai cosa vogliono dire queste riportate in neretto nel tuo italiano?





significa appunto che la fusione è avvenuta, la procedura serve a questo.

Fusione di fatto, significa che il loco , nella realtà, di fatto esiste un'unica uiu.



Per tutte le altre tue ti ho già rispsoto.



Aggiungo che la nota parla anche di lavori eseguiti, e che se una parte dopo detti lavori, dovesse avere consistenza inferiore ad un vano quest'ultimo è quello da indicar, te lo dicono perchè è evidente che la consistenza cambia in base ai lavori eseguiti.

Per cui come da nota, si ottiene UNA UNICA UNITA' IMMOBILIARE IN SEGUITO ALLA FUSIONE AVVENUTA, questo dice la nota.







"bioffa69" ha scritto:

Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione.

.....

Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuitala categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristicheproprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni)mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza."

E NON DELLA PRECEDENTE CONSISTENZA



Praticamente sta dicendo che vi è una fusione, e che in base ai lavori eseguiti il professionista ne attribuisce la relativa consistenza, categoria e classe, .

Dove sia scritto che non cambia categoria e consistenza dovete spiegarmelo, considerando che spesso le uiu che si vanno a "fondere", sono già di categoria diverse, mente in questo a caso ad entrambe le porzioni va attribuita stessa categoria.

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

Pertanto , e qui concludo, visto che trattasi di "fusione", come specificato più volte nella nota, è evidente, che per procedere alla sua "divisione", si debba seguire l'iter contrario, sempre casusale 5, non più dichiarazione di porzioni, ma sarà appunto divisione porzioni.

Poi ognuno faccia come desidera.

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 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2020 alle ore 10:19

.....................

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americansniper
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 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2020 alle ore 12:59

1) Quanti Docfa dobbiamo fare? 2

MOD. D:

2) soppressione e costituzione o variazione? variazione e di conseguenza si mantengono gli identificativi.

3) Quale causale scegliamo? 5 - Altre : DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.

4) Nella Categoria, classe e consistenza cosa mettiamo? In questo caso di fattispecie e in tutte e due i Docfa: A/3 di classe 5 con numero di vani 6 nel sub. 1 e 4 nel sub. 2

5) Nella Relazione cosa scriviamo? Porzione di UIU unita di fatto con quella di Foglio X Particella 100 sub. 2 (primo docfa) 100 sub.1 (secondo docfa). Rendita attribuita alla porzione di uiu ai fini fiscali.

MOD. 1N Parte 1:

6) Al Punto C2 cosa scriviamo? Abitazioni n. 2

MOD. 1N Parte 2:

7) Al Punto C1 riguardo alle consistenze cosa scriviamo? Le consistenze di ogni singola porzione.

Chris

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2020 alle ore 13:29

1. loc.prep., al posto di: sono venuto qui in luogo di mio fratello | in qualità di, come: lo considero in luogo di padre



"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione ( al posto della fusione) (in qualità della fusione)

Il che significa che le due porzioni denunciate sono equiprarate alla fusione.






Come da nota la consistenza va calcolata in base ai lavori eseguiti, la cat. e classe deve essere la stessa per le due porzioni, ma se l'uiu è stata ristrutturata non è detto che sia la stessa della più "alta "attribuita attualmente ad una delle porzioni.



Pertanto non rispetti le disposizioni, e le tue risposte ai punti 4 e 6 sono sbagliate,





Riporta la nota, in modo che nessuno possa fare le sue conclusioni.

"bioffa69" ha scritto:

Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

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E NON DELLA PRECEDENTE CONSISTENZA



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E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

Pertanto , e qui concludo, visto che trattasi di "fusione", come specificato più volte nella nota, è evidente, che per procedere alla sua "divisione", si debba seguire l'iter contrario, sempre casusale 5, non più dichiarazione di porzioni, ma sarà appunto divisione porzioni.

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 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2020 alle ore 13:52

"americansniper" ha scritto:
Invece di dire un sacco di inesattezze ed è grave per chi ha scritto oltre 5300 messaggi su questo forum potresti rispondere ai 7 quesiti. Così che dopo ti spiattello sul naso il Docfa ultimo che ho presentato e che è stato approvato con tanto di visura storica. Ci lavorerò tutto il giorno per inserirlo come immagine ma non vedo cosa si può fare altrimenti con un muro. Grazie.

Chris





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