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Argomento: UI UNITA DI FATTO - CANCELLAZIONE PER DIVISIONE

Autore Risposta

bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 16:25

"bioffa69" ha scritto:
Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione.

.....

Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuitala categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristicheproprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni)mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza."



Praticamente sta dicendo che vi è una fusione, e che in base ai lavori eseguiti il professionista ne attribuisce la relativa consistenza, categoria e classe.

Dove sia scritto che non cambia categoria e consistenza dovete spiegarmelo, considerando che spesso le uiu che si vanno a "fondere", sono già di categoria diverse, mente in questo a caso ad entrambe le porzioni va attribuita stessa categoria.

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

Pertanto , e qui concludo, visto che trattasi di "fusione", come specificato più volte nella nota, è evidente, che per procedere alla sua "divisione", si debba seguire l'iter contrario, sempre casusale 5, non più dichiarazione di porzioni, ma sarà appunto divisione porzioni.

Poi ognuno faccia come desidera.

Moschettieri vi saluto, tutti presenti ancora una volta.





La ripropongo,

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americansniper
Chris Kyle
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 16:29

"bioffa69" ha scritto:

Ultima volta, leggi la nota, parola per parola, e cerca di comprenderla, mi sembra ti averti già spiegato tanto, almeno quando si cambiano i sub., fattela da solo la ricerca, io sono ben 31 anni che faccio catasto, e forse lo so.

Perchè a te continuano a venirte dubbi, che puntualmente ti spiego smontando le tue convinzioni, adesso basta.

Saluti



A me risulta che i subalterni si cambiano per:

- frazionamento, fusione, ampliamento;

- cambio di destinazione;

E quella non è una FUSIONE.

Io ne ho fatte diverse di unite di fatto, anche recenti, ma non ho mai cambiato il subalterno, nemmeno quando c'erano categorie diverse.

Ri-Leggi la Nota:

"Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano omogenei (cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote) è evidente che in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti. I beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno consentito l’individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza."

Chris

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 16:43

"americansniper" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:

Ultima volta, leggi la nota, parola per parola, e cerca di comprenderla, mi sembra ti averti già spiegato tanto, almeno quando si cambiano i sub., fattela da solo la ricerca, io sono ben 31 anni che faccio catasto, e forse lo so.

Perchè a te continuano a venirte dubbi, che puntualmente ti spiego smontando le tue convinzioni, adesso basta.

Saluti



Sarà anche 31 anni che fai Catasto ma a me risulta che i subalterni si cambiano per:

- frazionamento, fusione, ampliamento;

- cambio di destinazione;

E quella non è una FUSIONE.

Io ne ho fatte diverse di unite di fatto, anche recenti, ma non ho mai cambiato il subalterno, nemmeno quando c'erano categorie diverse.

Ri-Leggi la Nota:

"Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano omogenei (cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote) è evidente che in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti. I beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno consentito l’individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza."

Mi sa che, nonostante i 31 anni di servizio, tu debba fare qualche ripetizione.

Chris







Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione.

.....

Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuitala categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristicheproprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni)mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza."







DICE ESSERE UNA FUSIONE, l'operazione contraria DIVISIONE.

Si cambiano i sub., ripeto nel 2002 non si faceva così, adesso si, se poi tu lavori male, non cambiando identificativi nemmeno per cambio destinazione.




P.S. Lo sai vero che anche se approvate le pratiche, la responsabilità rsta del tecnico?

E lo sai vero, che anche se approvate non significa siano corrette?,

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americansniper
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 16:51

..................

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 16:57

"americansniper" ha scritto:
Caro Signor So Tutto Io ho studiato solo io.

Se fosse una fusione perché non usare la causale Fusione e non quella corretta ALTRE?

Che c'entra il cambio di destinazione ora?

Su ti ho elencato le casistiche nel quale vanno cambiati gli identificativi e in quello c'è anche il cambio di destinazione.

Non è che tu pensi che il cambio di Categoria sia cambio di destinazione?

Fermate il mondo, voglio scendere. Totonno aiutami tu.

Chris







Io ti ho spiegato quella speciifica nota, , e te l'ho spiegata evidenziandola, io non so tutto, questa nota però mi sembra d'avetela sviscerata, sei tu che non vedi l'evidenza.




.

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americansniper
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 17:07

Io ho eseguito diverse volte queste unioni di fatto. La Nota la conosco da quando è uscita.

I dubbi sono sulla procedura inversa visto che quella di creare una unità di fatto da due o più unità la spiega benissimo la Nota.

E se la procedura inversa deve dedursi inversa anche nella procedura non può essere che

- ALTRE:..................

mantenendo gli identificativi.

e non:

- DIVISIONE

Chris

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 17:15

"americansniper" ha scritto:
Ma che dici? Stai traveggolando. Riprenditi per favore.

Io ho eseguito diverse volte queste unioni di fatto. La Nota la conosco da quando è uscita.

I dubbi sono sulla procedura inversa visto che quella di creare una unità di fatto da due o più unità la spiega benissimo la Nota.

E se la procedura inversa deve dedursi inversa anche nella procedura non può essere che

- ALTRE:..................

mantenendo gli identificativi.

e non:

- DIVISIONE

Chris





l'ho detto più volte causale 5 divisione porzioni uiu,

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 18:45

...................

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 19:25

"bioffa69" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione.

.....

Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuitala categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristicheproprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni)mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza."



Praticamente sta dicendo che vi è una fusione, e che in base ai lavori eseguiti il professionista ne attribuisce la relativa consistenza, categoria e classe,

Dove sia scritto che non cambia categoria e consistenza dovete spiegarmelo, considerando che spesso le uiu che si vanno a "fondere", sono già di categoria diverse, mente in questo a caso ad entrambe le porzioni va attribuita stessa categoria.

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

Pertanto , e qui concludo, visto che trattasi di "fusione", come specificato più volte nella nota, è evidente, che per procedere alla sua "divisione", si debba seguire l'iter contrario, sempre casusale 5, non più dichiarazione di porzioni, ma sarà appunto divisione porzioni.

Poi ognuno faccia come desidera.

Moschettieri vi saluto, tutti presenti ancora una volta.





La ripropongo, fusione, ed al contrario divisione.





è scritto tutto nella nota.

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 19:44

.................

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 19:48

"bioffa69" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione.

.....

Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuitala categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristicheproprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni)mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza."



Praticamente sta dicendo che vi è una fusione, e che in base ai lavori eseguiti il professionista ne attribuisce la relativa consistenza, categoria e classe.

Dove sia scritto che non cambia categoria e consistenza dovete spiegarmelo, considerando che spesso le uiu che si vanno a "fondere", sono già di categoria diverse, mente in questo a caso ad entrambe le porzioni va attribuita stessa categoria.

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

Pertanto , e qui concludo, visto che trattasi di "fusione", come specificato più volte nella nota, è evidente, che per procedere alla sua "divisione", si debba seguire l'iter contrario, sempre casusale 5, non più dichiarazione di porzioni, ma sarà appunto divisione porzioni.

Poi ognuno faccia come desidera.

Moschettieri vi saluto, tutti presenti ancora una volta.





La ripropongo, visto che questa è la norma che non capisci che spiega di cosa stiamo parlando, fusione, ed al contrario divisione.





.







Antonio è un professionista preparato, piantala di titrarlo in mezzo

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"americansniper" ha scritto:
Allora se Totonno è preparato e dice quello che dico io e tu sei preparato e dici cose diverse dov'è l'arcano? Chi ha ragione? Lo cambiamo questo subalterno o no (sopprimere e costituire o solo variare)? Perchè mi sembra che, a parte le differenze concettuali (gravi), sulla procedura rimane quella la differenza!

Chris




la nota è chiara, si tratta di fusione, quando fai la denuncia di porzione di uiu, , e più di una volta è ripetuto nella stessa,



Per la modifica identificativi, nel 2002, non si faceva adesso è obbligatorio.

Antonio risponderà se lo ritterrà opportuno.

riporto come al solito, visto che la norma è chiara, onde evitare che si possa interpretare a piacimento.



Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

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Dove sia scritto che non cambia categoria e consistenza dovete spiegarmelo, considerando che spesso le uiu che si vanno a "fondere", sono già di categoria diverse, mente in questo a caso ad entrambe le porzioni va attribuita stessa categoria.

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

Pertanto , e qui concludo, visto che trattasi di "fusione", come specificato più volte nella nota, è evidente, che per procedere alla sua "divisione", si debba seguire l'iter contrario, sempre casusale 5, non più dichiarazione di porzioni, ma sarà appunto divisione porzioni.

Poi ognuno faccia come desidera.

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americansniper
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 20:49

Tu lo sai che differenza c'è tra fusione catastale e unione di fatto o fusione di fatto (che poi è la stessa cosa)?

Che la Nota sia chiara non ci sono dubbi. Sei tu che non l'hai capita. Concettualmente parlando.

Si cambia il subalterno o no? Si sopprime e si costituisce o si fa una semplice variazione?

Perché a me non più tardi di 10 giorni fa mi hanno approvato una unione di fatto di due unità con cambio della Categoria e classe mantendo gli stessi subalterni? Avevano bevuto?

Lo sai qual'è il vero problema? Che sei prevenuto e valuti le cose per chi le dice, non per la loro reale veridicità. Se lo dico io non va bene ma se la stessa cosa la dice Totonno...lui è preparato. Sei una vera e propria contraddizione vivente e, in tutta onestà, hai fatto una casino che non ci si capisce niente.

Chris

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 21:02

"americansniper" ha scritto:
Tu lo sai che differenza c'è tra fusione catastale e unione di fatto o fusione di fatto (che poi è la stessa cosa)?

Che la Nota sia chiara non ci sono dubbi. Sei tu che non l'hai capita. Concettualmente parlando.

Si cambia il subalterno o no? Si sopprime e si costituisce o si fa una semplice variazione?

Perché a me non più tardi di 10 giorni fa mi hanno approvato una unione di fatto di due unità con cambio della Categoria e classe mantendo gli stesi subalterni? Avevano bevuto?

Lo sai qual'è il vero problema? Che sei prevenuto e valuti le cose per chi le dice, non per la loro reale veridicità. Se lo dico io non va bene ma se la stessa cosa la dice Totonno...lui è preparato. Sei una vera e propria contraddizione vivente e, in tutta onestà, hai fatto una casino che non ci si capisce niente.

Chris








Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione.

.....

Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuitala categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristicheproprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni)mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza."



Praticamente sta dicendo che vi è una fusione, e che in base ai lavori eseguiti il professionista ne attribuisce la relativa consistenza, categoria e classe

Dove sia scritto che non cambia categoria e consistenza dovete spiegarmelo, considerando che spesso le uiu che si vanno a "fondere", sono già di categoria diverse, mente in questo a caso ad entrambe le porzioni va attribuita stessa categoria.

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

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