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Argomento: Titolarita' non presente in Base Informativa e Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento

Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 16:40

Personalmente ho sempre ritenuto che l'EP, quando evita interpretazioni dubbie, è sempre meglio produrlo, ci vuole poco!

Oltretutto, rende la pratica intelligibile e, anche se si sono inventati una norma per eludere l'obbligo di produrlo, contrariamente a quanto si faceva all'inizio, sono del parere che rendere chiara una situazione non si fa danno, ma sicuramente bene!

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geoiacono

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 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 16:47

Per me non ci sarebbero problemi, il fatto è che l'intero fabbricato è costituito da 8 unità immobiliari e solo 3 sono del mio cliente. Dovrei rilevare le restanti unità immobiliari e ricostruire la sagoma precisa collegando le varie u.i.u. A chi dovrei chiedere l'onorario per tutto questo? Inoltre se la legge non lo prevede perchè farlo? Ti chiedo visto la tua esperienza da cosa scaturiscono le motivazioni di rifiuto della mia pratica.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 17:05

*** cancellato ***

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 19:45

"geoiacono" ha scritto:
Per me non ci sarebbero problemi, il fatto è che l'intero fabbricato è costituito da 8 unità immobiliari e solo 3 sono del mio cliente. Dovrei rilevare le restanti unità immobiliari e ricostruire la sagoma precisa collegando le varie u.i.u. A chi dovrei chiedere l'onorario per tutto questo? Inoltre se la legge non lo prevede perchè farlo? Ti chiedo visto la tua esperienza da cosa scaturiscono le motivazioni di rifiuto della mia pratica.



Geoiacono, per rimanere in tema,
Se, la circolare 4 del 2009, così come le altre citate, non le hai trovate..stanno qui:

www.geolive.org/normativa/circolari/2009...

Sulla obbligatorietà non discuto!

Perchè ho sempre ritenuto che una pratica la si deve presentare intelligibile e predisporre un EP ( Anche se parziale e riferito alle uiu che di tratta ) è in genere facile da produrre !

Se fai una semplicissima ricerca, scoprirai alcuni interventi dove si chiarisce che, in caso di necessità (essendo facoltativo e non proibito), l'EP si produce consigliato e quindi volontariamente a vantaggio della professionalità.

Lo stesso dicasi per i documenti - molti - che troverai nelle NORMATIVE, fra i quali un Manuale dell'AdT e Collegio Geometri di Lecce, dal quale estrapolo questo passo, conclusivo:

ELABORATO PLANIMETRICO - Generalità

Circ. 9/2001 della Direzione Centr.Cartografia Catasto P.I.

da:

www.geolive.org/files/storage/normative/...

Quest’elaborazione grafica rappresenta la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d’uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne un’agevole individuazione.

La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1: 500 o 1:200.

L’elaborato planimetrico è obbligatorio per:

 - denunce di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;

Si ritiene, comunque, consigliabile la produzione dell’elaborato planimetrico anche nel caso in esame al fine di rendere più agevole l’identificazione delle varie unità immobiliare.

 - denunce di unità in corso di costruzione indipendentemente dal numero di unità, anche se non sono presenti parti comuni;

 - denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’Ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni non censibili eventualmente limitato al piano o ai piani interessati;

- l’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;

- le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F/1, F/2, F/3, F/4 e F/5) devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione delle planimetrie;

- le parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica) devono essere indicate, in modo completo, solo nell’elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di un’eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;

- le corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc…., indicati nel mod. EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzione della linea di confine;

- qualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;

- i beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica) indicati nell’elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…. comune ai sub……).

- l’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali ( pubblica utilità) deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente.

La presentazione della nuova planimetria non è obbligatoria ma è vivamente consigliata quando l’unità immobiliare abbia, in seguito all’esproprio, subito una variazione, anche della sola area di pertinenza.

La prossima revisione estimi prevede, infatti, il calcolo della consistenza anche in relazione alla superficie scoperta.

Rimane ovvio che, ove l’esproprio sia limitato ad una piccola porzione, dovrà essere riproposto il medesimo classamento esistente in atti.

***
Per la risposta al tuo quesito, dovresti consultare meglio gli atti catastali e scoprire l'origine ed il perchè di quella assurda attribuzione di subalterni e se è oggetto di qualche sopensione o riserva, ma occorre consultare il fascicolo completamente, e non è determinabile con questi soli dati che ci indichi.

Buon lavoro

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2015 alle ore 20:23

*** cancellato ***

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jeanpier01

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 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2016 alle ore 16:34

Ciao a tutti

anch'io sto avendo il problema di questo errore per una fusione; vi spiego:

all'interno di una particella ho solamente ho 2 abitazione e un bcnc (giardino) intestati alla medesima ditta che devo fondere; ho soppresso le 2 abitazione e il bcnc (non ha ragione di esistere se vi sarà solo una particella) ed ho costituito una sola nuova unità.

entrambe le abitazioni sono intestate in questo modo:

MARITO 1/4

MOGLIE 2/4

MARITO 1/4

(credo che il notaio non abbia accorpato le varie quote in qualche atto passato), ma avendo le identiche quote, non credo che l'errore sia causato dalle quote della titolarità



il primo subalterno libero è il numero 6, ma mi sono accorto che nei precedenti accatastamenti hanno saltato il numero 1.

Il primo invio l'ho fatto costituendo il sub. 6, ma vedendo l'errore ho pensato che dovessi numerarlo con il numero 1. Il secondo invio l'ho fatto con il sub 1 ma mi compare lo stesso errore.



veramente non riesco a capire cosa sia sbagliato.

sapete aiutarmi?

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riccardopizzolante

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03 Febbraio 2006

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 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2020 alle ore 12:58

"jeanpier01" ha scritto:
Ciao a tutti

anch'io sto avendo il problema di questo errore per una fusione; vi spiego:

all'interno di una particella ho solamente ho 2 abitazione e un bcnc (giardino) intestati alla medesima ditta che devo fondere; ho soppresso le 2 abitazione e il bcnc (non ha ragione di esistere se vi sarà solo una particella) ed ho costituito una sola nuova unità.

entrambe le abitazioni sono intestate in questo modo:

MARITO 1/4

MOGLIE 2/4

MARITO 1/4

(credo che il notaio non abbia accorpato le varie quote in qualche atto passato), ma avendo le identiche quote, non credo che l'errore sia causato dalle quote della titolarità



il primo subalterno libero è il numero 6, ma mi sono accorto che nei precedenti accatastamenti hanno saltato il numero 1.

Il primo invio l'ho fatto costituendo il sub. 6, ma vedendo l'errore ho pensato che dovessi numerarlo con il numero 1. Il secondo invio l'ho fatto con il sub 1 ma mi compare lo stesso errore.



veramente non riesco a capire cosa sia sbagliato.

sapete aiutarmi?





Ciao jeanpier01 mi trovo ora nella tua situazione docfa per ampliamento le mie ditte sono:

moglie Proprieta` per 1/5 BENE PERSONALE bene personale

MARITO Proprieta` per 2/5 in regime di comunione dei beni

MOGLIE Proprieta` per 2/5 in regime di comunione dei beni con Marito...

Tu come hai risolto? Grazie a te e a chi volesse partecipare

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EALFIN

Iscritto il:
03 Dicembre 2006

Messaggi:
4043

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 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2020 alle ore 20:15

"jeanpier01" ha scritto:
Ciao a tutti

anch'io sto avendo il problema di questo errore per una fusione; vi spiego:

all'interno di una particella ho solamente ho 2 abitazione e un bcnc (giardino) intestati alla medesima ditta che devo fondere; ho soppresso le 2 abitazione e il bcnc (non ha ragione di esistere se vi sarà solo una particella) ed ho costituito una sola nuova unità.

entrambe le abitazioni sono intestate in questo modo:

MARITO 1/4

MOGLIE 2/4

MARITO 1/4

(credo che il notaio non abbia accorpato le varie quote in qualche atto passato), ma avendo le identiche quote, non credo che l'errore sia causato dalle quote della titolarità



il primo subalterno libero è il numero 6, ma mi sono accorto che nei precedenti accatastamenti hanno saltato il numero 1.

Il primo invio l'ho fatto costituendo il sub. 6, ma vedendo l'errore ho pensato che dovessi numerarlo con il numero 1. Il secondo invio l'ho fatto con il sub 1 ma mi compare lo stesso errore.



veramente non riesco a capire cosa sia sbagliato.

sapete aiutarmi?



L'errore molto probabilmente deriva dal fatto che quando sopprimi il B.C.N.C. non premi l'apposito tasto dedicato ai B.C.N.C.

Per vedere se hai cliccato bene su B.C.N.C. vai nel modello D, alla prima pagina, nel quadro U, dopo il "N" e sotto la colonna "Part. spec. Indirizzo" deve stare scritto BCNC in corrispondenza del subalterno che devi sopprimere e che attualmente identifica il Bene Comune non Censibile.

Ecco un esempio:

1 BCNC S 01 100 1

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