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Argomento: Sospensione oscena
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geoics
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certo esimio collega. mi trovo concorde nella tua enunciazione. allego lo schema grafico dello stato attuale imageshack.us/photo/my-images/9/scansion... magari visto che siamo geometri siamo più abituati a confrontarci con la carta che con le parole :wink:
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geoics
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29 Febbraio 2008
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"jema" ha scritto:
Ora se nelle schede catastali che si vanno a trattare esistono dei Beni Comuni, a meno che Tu (mi riferisco a coloro che continuano ancora a dubitare) non sia un Mago, non potrai farli sparire dalle unità che ne deriveranno in variazione. giustissimo, ma se io sono il proprietario non tocca a me decidere a chi assegare una parte comune e a chi no? esempio: appartamento da 1 ne faccio 2 è giusto assegare la scala condominiale ad entrambi.... ma se per assurdo dovessi scorporare dall'abitazione un capanno esterno edificato sull'orto di proprietà che necessità avrei di assegnare anche la scala condominiale a quest'ultimo? :oops:
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Soad88
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lo scema che hai postato è di fatto un EP nel quale si evince chiaramente tutto quanto. L'EP serve appunto a far capire la posizione, gli accessi, le parti comuni e non. Nell'atto quello che tu hai disegnato in rosa sono parti comuni? Se si ti basta vettorizzare lo schizzo e hai finito. Le planimetrie con i due sub, appartamento e garage le disegnerei senza parti comuni, o al massimo se te le hanno richieste le farei tratteggiate, ma io non le farei comunque. Non possono bocciarti il docfa per non aver messo nelle planimetrie le parti comuni. Ci vuole piu' tempo a discutere che a farlo secondo me
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robertopi
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"jema" ha scritto:
La Corte accoglie l'appello e cerca di essere un po più esaustiva, Saluti Grazie per la clemenza dimostrata ma ritengo che si stiano mescolando due aspetti, l'uno è quello della mera rappresentazione grafica, l'altro relativo ai diritti delle parti comuni. E' giusto che in assenza di EP, i BCNC gia pesenti sulle vecchie schede siano in qualche modo rappresentate (per cui con ciò, sposo la tesi tua e di fabio e di conseguenza rettifico il mio precedente) quindi redazione EP o "trasbordo" sulle nuoive schede, ma rileggendo il quesito, la questione verte su fatto se è giusto o meno assegnare alle UI generate parti comuni differenti. Quindi, correggetemi se sbaglio, ritengo che se, la ditta è unica, in fase di variazione si possano variare anche le parti comuni e quindi la loro rappresentazione (però è anche vero che se la ditta è unica, fai l'EP), viceversa se esistono più ditte, che evidentemente hanno regolato le parti comuni con rogito, la situazione deve rimanere inalterata. Che ne dite? :? :? :? 8) 8) saluti
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totonno
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Io dico che se al garage non ci si accede dal vano scale comune al piano terra, il vano scale non è comune anche al garage, poscia per cui il garage non ha diritti di proprietà sul vano scale. Questo è quello che ci illustra graficamente la vecchia planimetria catastale e nulla è cambiato da allora. Un tempo i beni comuni venivano rappresentati solamente dai termini "a comune" senza indicare gli aventi diritto, quindi si deve tenere conto solo della rappresentazione grafica della planimetria, e se questa è rappresentata in maniera tale che si evince il completo distacco fisico del garage dal vano scala che serve esclusivamente per l'accesso agli appartamenti del fabbricato, non vedo come si possa sostenere che il vano in questione sia anche di proprietà in quota parte dei garage. Riportando il vano scala comune anche nella planimetria riguardante il solo garage si potrebbe commettere un errore di valutazione dei diritti sulla scala con conseguenze anche di natura giuridica. A meno, volendo accontentare la richiesta dell'ufficio che non si specifichi, nel rappresentare il vano scale nella planimetria del garage, che l'immobile non ha diritti su questo bene comune. La questione non è fare l'EP o meno, è invece se il vano scale atrio è bene comune anche del garage o meno. Anche facendo l'EP devo capire se assegnare o no il bene comune anche al garage. Salvo diversa disposizione trascritta negli atti di proprietà o in altri documenti ufficiali, ovviamente. Saluti.
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jema
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in giro in giro creek
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"robertopi" ha scritto: "jema" ha scritto:
La Corte accoglie l'appello e cerca di essere un po più esaustiva, Saluti Grazie per la clemenza dimostrata ma ritengo che si stiano mescolando due aspetti, l'uno è quello della mera rappresentazione grafica, l'altro relativo ai diritti delle parti comuni. E' giusto che in assenza di EP, i BCNC gia pesenti sulle vecchie schede siano in qualche modo rappresentate (per cui con ciò, sposo la tesi tua e di fabio e di conseguenza rettifico il mio precedente) quindi redazione EP o "trasbordo" sulle nuove schede, ma rileggendo il quesito, la questione verte su fatto se è giusto o meno assegnare alle UI generate parti comuni differenti. Quindi, correggetemi se sbaglio, ritengo che se la ditta è unica in fase di variazione si possano variare anche le parti comuni e quindi la loro rappresentazione (però è anche vero che se la ditta è unica, fai l'EP), viceversa se esistono più ditte, che evidentemente hanno regolato le parti comuni con rogito, la situazione deve rimanere inalterata. Che ne dite? :? :? :? 8) 8) saluti Dico che ora, dopo aver esaminato la planimetria esplicativa, siamo perfettamente d'accordo ed allineati! :wink: :lol: :lol: Ritengo che sia consigliabile, considerata la confusione che si è creata anche in questa discussione, spiegare in Relazione Tecnica l'operazione che si propone col docfa. Saluti PS: sorvolo sul riferimento al piano dell'appartamento (P2 o P3 ?) che, comunque sia, non influisce sull'iter da seguire per procedere con la denuncia di Variazione; ma ribadisco che dovranno essere rappresentati anche i piani intermedi nella nuova scheda dell'appartamento. 8)
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bioffa69
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"Soad88" ha scritto: lo scema che hai postato è di fatto un EP nel quale si evince chiaramente tutto quanto. L'EP serve appunto a far capire la posizione, gli accessi, le parti comuni e non. Nell'atto quello che tu hai disegnato in rosa sono parti comuni? Se si ti basta vettorizzare lo schizzo e hai finito. Le planimetrie con i due sub, appartamento e garage le disegnerei senza parti comuni, o al massimo se te le hanno richieste le farei tratteggiate, ma io non le farei comunque. Non possono bocciarti il docfa per non aver messo nelle planimetrie le parti comuni.Ci vuole piu' tempo a discutere che a farlo secondo me  io invece direi che devono bocciarti la pratica se non rappresenti le parti comuni a cui l'unita' ha diritto.... ... siamo tutti d'accordo che si possono variare o stralciare se la dita e' la stessa....ma continuo a dire che se le ditte delle varie unita', sono diverse, per stralciare o aggiungere parti comuni serve un notaio ... per Antonio, capisco il tuo ragionamento ma in questo caso a mio avviso la logica non basta....le schede erano fatte in quel modo, gli atti le hanno trattate e sicuramente anche i millesimi di prop. sono calcolati in base (anche ) alla sup....per cui anche l'autorimessa ha diritto a quelle parti comuni (qualcuno ancora adesso attribuisce le scale comuni anche alle autorimesse, solo per dividere le spese condominiali, giusto o sbagliato che sia, se si acquista in questo modo cosi' rimane fino ad altro rogito.) ciao a tutti
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geoics
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in effetti la planimetria da me rappresentata in istanza finale contiene proprio tutti i piani dal PT al P3 rappresentando correttamente il vano scala per intero. Ma solo nell'appartamento. Nel garage ho messo la sola corte. Sono stato chiaro o serve un altro schema grafico? ps: per quanto riguarda la redazione dell'EP non è complicata la rappresentazione grafica (banale), semmai la dimostrazione dei subalterni mi rimane difficile per i motivi sopra esposti.
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totonno
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"geoics" ha scritto: in effetti la planimetria da me rappresentata in istanza finale contiene proprio tutti i piani dal PT al P3 rappresentando correttamente il vano scala per intero. Ma solo nell'appartamento. Nel garage ho messo la sola corte. Sono stato chiaro o serve un altro schema grafico? ps: per quanto riguarda la redazione dell'EP non è complicata la rappresentazione grafica (banale), semmai la dimostrazione dei subalterni mi rimane difficile per i motivi sopra esposti. Ribadisco il mio concetto. Se il garage non ha collegamento diretto con il vano scale, questi non può essere comune anche al garage, proprio per fisionomia. Nella vecchia planimetria avrebbero dovuto specificare più dettagliatamente che il vano scala era comune anche al garage perchè dal punto di vista fisico il bene comune non serve al garage. Ripeto che il mio suggerimento per accogliere la richiesta dell'ufficio, è quella di rappresentare nella planimetria del garage il vano scale allo stesso piano e aggiungendo l'annotazione che il bene non è comune anche al garage. D'altronde ci troviamo di fronte ad una anomalia attuale rispetto alle regole di rappresentazione delle planimetrie di una volta. Se il garage si inseriva insieme all'appartamento, si dovevano anche rappresentare le parti comuni sia del garage che dell'appartamento, ma potevano, queste, riferirsi esclusivamente al garage o esclusivamente all'appartamento. In questo caso abbiamo due aree comuni, una per il garage e l'altra per l'appartamento. Altra cosa: Mai visto un vano scale comune rappresentato in tutti i suoi piani intermedi in assenza di EP. Vi immaginate un palazzo di dieci piani, degli anni '60, senza EP, con due colonne scale, oltre il piazzale comune, due locali autoclave e altro? Che faccio la rappresentazione di tutte le intere parti comuni, anche quelle che al mio non competono? "bioffa69" ha scritto:
io invece direi che devono bocciarti la pratica se non rappresenti le parti comuni a cui l'unita' ha diritto.... Appunto, non vanno rappresentate in planimetria le parti comuni se l'unità (il garage) non ne ha il diritto . "bioffa69" ha scritto:
...le schede erano fatte in quel modo, gli atti le hanno trattate e sicuramente anche i millesimi di prop. sono calcolati in base (anche ) alla sup....per cui anche l'autorimessa ha diritto a quelle parti comuni (qualcuno ancora adesso attribuisce le scale comuni anche alle autorimesse, solo per dividere le spese condominiali, giusto o sbagliato che sia, se si acquista in questo modo cosi' rimane fino ad altro rogito.) Il mio ragionamento è valido nel caso ovviamente non ci siano diverse disposizioni negli atti di trasferimento. Saluti.
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bioffa69
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"totonno" ha scritto:
Altra cosa: Mai visto un vano scale comune rappresentato in tutti i suoi piani intermedi in assenza di EP. Vi immaginate un palazzo di dieci piani, degli anni '60, senza EP, con due colonne scale, oltre il piazzale comune, due locali autoclave e altro? Che faccio la rappresentazione di tutte le intere parti comuni, anche quelle che al mio non competono? "totonno" ha scritto: .....no, si rappresentano tutte le parti comuni che competono (ed e' per questo che dico che l'autorimessa ha diritto alla scala..cosi' e' stato denunciato e cosi' rimane)....ed aggiungo che per fabbricati che mi sono capitati (mai uno di 10 piani ma di 3 , 4, 5 si), le scale per tutti i piani , io le ho sempre rappresentate!! "bioffa69" ha scritto:
io invece direi che devono bocciarti la pratica se non rappresenti le parti comuni a cui l'unita' ha diritto.... Appunto, non vanno rappresentate in planimetria le parti comuni se l'unità (il garage) non ne ha il diritto . ..sempre a mio avviso il diritto e' stato acquisito nel momento che le ho disegnate nella scheda e che la stessa e' stata compravenduta (un tecnico potrebbe anche sbagliarsi a disegnare le parti comuni, ma fatti gli atti, non le sistemi dicendo che si aveva o no diritto alle stesse)
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"Bioffa" ha scritto: ... sempre a mio avviso il diritto è stato acquisito nel momento che le ho disegnate nella scheda e che la stessa è stata compravenduta (un tecnico potrebbe anche sbagliarsi a disegnare le parti comuni, ma fatti gli atti, non le sistemi dicendo che si aveva o no diritto alle stesse) Ecco che anche noi, qualche volta, riusciamo a sostituirci ai .... Notai, con tutte le conseguenze e le responsabilità che, a quel punto, ci competono. Indispensabile, sempre, verificare gli Atti di provenienza fino alle origini del condominio. Ciao, buon lavoro.
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totonno
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"bioffa69" ha scritto:
..sempre a mio avviso il diritto e' stato acquisito nel momento che le ho disegnate nella scheda e che la stessa e' stata compravenduta (un tecnico potrebbe anche sbagliarsi a disegnare le parti comuni, ma fatti gli atti, non le sistemi dicendo che si aveva o no diritto alle stesse) Fabio, ma se io vendessi solo il garage senza l'appartamento come faccio a sostenere, di fronte al possibile acquirente, che il vano scale è comune anche al garage e quindi viene venduta anche la quota parte del vano che serve per l'accesso a beni che niente hanno a che fare con il box? Magari con la dizione comune c'è anche il locale caldaia condominiale ed il garage magari potrebbe non essere riscaldato! Saluti.
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jema
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"totonno" ha scritto: Ribadisco il mio concetto. Se il garage non ha collegamento diretto con il vano scale, questi non può essere comune anche al garage, proprio per fisionomia. Nella vecchia planimetria avrebbero dovuto specificare più dettagliatamente che il vano scala era comune anche al garage perchè dal punto di vista fisico il bene comune non serve al garage. Ripeto che il mio suggerimento per accogliere la richiesta dell'ufficio, è quella di [size=18]rappresentare nella planimetria del garage il vano scale allo stesso piano e aggiungendo l'annotazione che il bene non è comune[/size] anche al garage. D'altronde ci troviamo di fronte ad una anomalia attuale rispetto alle regole di rappresentazione delle planimetrie di una volta. Se il garage si inseriva insieme all'appartamento, si dovevano anche rappresentare le parti comuni sia del garage che dell'appartamento, ma potevano, queste, riferirsi esclusivamente al garage o esclusivamente all'appartamento. In questo caso abbiamo due aree comuni, una per il garage e l'altra per l'appartamento. "bioffa69" ha scritto:
io invece direi che devono bocciarti la pratica se non rappresenti le parti comuni a cui l'unita' ha diritto.... Appunto, [size=18]non vanno rappresentate in planimetria le parti comuni se l'unità (il garage) non ne ha il diritto [/size]. "bioffa69" ha scritto:
...le schede erano fatte in quel modo, gli atti le hanno trattate e sicuramente anche i millesimi di prop. sono calcolati in base (anche ) alla sup....per cui anche l'autorimessa ha diritto a quelle parti comuni (qualcuno ancora adesso attribuisce le scale comuni anche alle autorimesse, solo per dividere le spese condominiali, giusto o sbagliato che sia, se si acquista in questo modo cosi' rimane fino ad altro rogito.) Il mio ragionamento è valido nel caso ovviamente non ci siano diverse disposizioni negli atti di trasferimento. Che fai Antonio, Ti contraddici? :wink: :roll: 8O Le parti comuni in mancanza di EP devono essere rappresentate, tutto il resto comune alle altre UI ma non a quella trattata non devono assolutamente essere riportate. Lascerei perdere, poi, le tabelle millesimali (a cui fa riferimento Fabio), poiché quelle dipendono dall'uso e non da ciò che è rappresentato nei documenti catastali. Corretta invece è l'analisi puntuale degli Atti di provenienza, che potrebbero aver disposto diversamente in merito al diritto sulle parti condominiali. Saluti 8)
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totonno
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"jema" ha scritto: "totonno" ha scritto: Ribadisco il mio concetto. Se il garage non ha collegamento diretto con il vano scale, questi non può essere comune anche al garage, proprio per fisionomia. Nella vecchia planimetria avrebbero dovuto specificare più dettagliatamente che il vano scala era comune anche al garage perchè dal punto di vista fisico il bene comune non serve al garage. Ripeto che il mio suggerimento per accogliere la richiesta dell'ufficio, è quella di [size=18]rappresentare nella planimetria del garage il vano scale allo stesso piano e aggiungendo l'annotazione che il bene non è comune[/size] anche al garage. D'altronde ci troviamo di fronte ad una anomalia attuale rispetto alle regole di rappresentazione delle planimetrie di una volta. Se il garage si inseriva insieme all'appartamento, si dovevano anche rappresentare le parti comuni sia del garage che dell'appartamento, ma potevano, queste, riferirsi esclusivamente al garage o esclusivamente all'appartamento. In questo caso abbiamo due aree comuni, una per il garage e l'altra per l'appartamento. "bioffa69" ha scritto:
io invece direi che devono bocciarti la pratica se non rappresenti le parti comuni a cui l'unita' ha diritto.... Appunto, [size=18]non vanno rappresentate in planimetria le parti comuni se l'unità (il garage) non ne ha il diritto [/size]. "bioffa69" ha scritto:
...le schede erano fatte in quel modo, gli atti le hanno trattate e sicuramente anche i millesimi di prop. sono calcolati in base (anche ) alla sup....per cui anche l'autorimessa ha diritto a quelle parti comuni (qualcuno ancora adesso attribuisce le scale comuni anche alle autorimesse, solo per dividere le spese condominiali, giusto o sbagliato che sia, se si acquista in questo modo cosi' rimane fino ad altro rogito.) Il mio ragionamento è valido nel caso ovviamente non ci siano diverse disposizioni negli atti di trasferimento. Che fai Antonio, Ti contraddici? :wink: :roll: 8O Le parti comuni in mancanza di EP devono essere rappresentate, tutto il resto comune alle altre UI ma non a quella trattata non devono assolutamente essere riportate. Lascerei perdere, poi, le tabelle millesimali (a cui fa riferimento Fabio), poiché quelle dipendono dall'uso e non da ciò che è rappresentato nei documenti catastali. Corretta invece è l'analisi puntuale degli Atti di provenienza, che potrebbero aver disposto diversamente in merito al diritto sulle parti condominiali. Saluti 8) No, Emanuele non mi sono spiegato bene e quindi chiarisco. Ribadisco che per me non vanno disegnate le parti comuni non di competenza dell'UI interressata che non ha alcun diritto sulle stesse. Pur tuttavia, posso accogliere la richiesta del catasto, ma senza commettere l'errore di istituire diritti reali sul bene comune che il garage non possiede, inserendo l'annotazione sulla planimetria proprio che dichiari che il box non ha alcun diritto sul bene comune in questione. Insomma, dico al catasto che il vano scale non è bene comune anche del garage. Questo sì che lo posso dire! Vuoi, catasto, la rappresentazione grafica, io te la metto ma ti preciso che non è parte comune al garage. Come fa a questo punto il tecnico catastale che istruisce la pratica a contraddirti sui diritti reali del bene comune che te hai verificato e dichiarato? Saluti.
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bioffa69
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"dado48" ha scritto: "Bioffa" ha scritto: ... sempre a mio avviso il diritto è stato acquisito nel momento che le ho disegnate nella scheda e che la stessa è stata compravenduta (un tecnico potrebbe anche sbagliarsi a disegnare le parti comuni, ma fatti gli atti, non le sistemi dicendo che si aveva o no diritto alle stesse) Ecco che anche noi, qualche volta, riusciamo a sostituirci ai .... Notai, con tutte le conseguenze e le responsabilità che, a quel punto, ci competono. Indispensabile, sempre, verificare gli Atti di provenienza fino alle origini del condominio. Ciao, buon lavoro. mi sembra d'aver ben specificato che non possiamo gestire la cosa noi tecnici perche' non siamo notai!! il tecnico che ha redatto le plani in origine non si e' sostituito a nessun notaio, ma cio' che ha rapprsentato nella plani e' stato compravenduto...mi sembra chiaro il concetto.
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