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Autore Soppresione lastrico e accatastamento sottotetto termico

MrAntonio

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11 Ottobre 2011

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 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2011 alle ore 17:48

Salve a tutti voi del forum, io sono un nuovo iscritto e come prima cosa vorrei complimentarvi con tutti voi per la consistenza del forum e dei svariati argomenti trattati; io sono laureato da tre anni in ingegneria civile e quindi esercito tale professione occupandomi in particolare di progettazione strutturale.
Spero di trovare qui sul forum un ambiente in cui si possa instaurare un rapporto collaborativo e formativo in entrambe le parti.

Venendo al mio quesito, io non mi sono mai occupato di pratiche catastali e mi trovo di fronte ad un incarico datomi da un familiare:
-dovrei accatastare un sottotetto termico realizzato su di un lastrico solare regolarmente accatastato.
Ho letto un libro (il catasto edilizio urbano) e spulciato il forum, pare di aver capito che per fare tale pratica devo redigere un documento docfa di tipo Variazione e sopprimere il sub relativo al lastrico solare e inserire il sottotetto termico.
I dubbi sono due:
la planimetria che devo presentare è sola quella della pianto sottotetto o di tutti i livelli del fabbricato?
la gestione dei subaltrni nel mio caso come funziona ?

Grazie mille a tutti voi..


:wink:

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Autore Risposta

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2011 alle ore 18:51

ecco questo esempio pratico fa al caso tuo:
www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2...
- devi trattare solo la pianta del sottotetto
- aggiornare l'elaborato planimetrico
- rivolgerti ad una persona che ha più esperienza nel campo catastale
Saluti

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jema

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2011 alle ore 20:30

"CESKO" ha scritto:
ecco questo esempio pratico fa al caso tuo:
www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2...
- devi trattare solo la pianta del sottotetto
- aggiornare l'elaborato planimetrico
- rivolgerti ad una persona che ha più esperienza nel campo catastale
Saluti


L'esempio allegato sarebbe corretto se si edificasse una nuova unità immobiliare, quando invece così non è!

La realizzazione di un "sottotetto termico" presuppone che sia stato eliminato il lastrico solare per fare posto ad una copertura, in maniera da ridurre le dispersioni termiche della struttura sottostante.

Se l'unità preesistente "regolarmente accatastata" in categoria F5 a seguito dell'intervento edlilizio non è più utilizzabile, ritengo che sia necessario aggiornare l'EP (se esiste) e semplicemente sopprimere l'u.i. agli atti, spiegando il tutto molto dettagliatamente nelle "Note Relative al Documento e Relazione Tecnica".

Saluti
:roll:

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CESKO

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8747

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 11 Ottobre 2011 alle ore 20:50

"jema" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
ecco questo esempio pratico fa al caso tuo:
www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2...
- devi trattare solo la pianta del sottotetto
- aggiornare l'elaborato planimetrico
- rivolgerti ad una persona che ha più esperienza nel campo catastale
Saluti


L'esempio allegato sarebbe corretto se si edificasse una nuova unità immobiliare, quando invece così non è!:roll:


perchè un sottotetto termico non potrebbe avere le funzioni di un locale di deposito(C/2) e quindi essere configurato come nuova U.I.U. edificata su lastrico solare???

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MrAntonio

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 10:15

"CESKO" ha scritto:
ecco questo esempio pratico fa al caso tuo:
www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2...
- devi trattare solo la pianta del sottotetto
- aggiornare l'elaborato planimetrico
- rivolgerti ad una persona che ha più esperienza nel campo catastale
Saluti



Avevo dei dubbi in merito, ed a dire il vero avevo pensato di rivolgermi ad un tecnico in materia, ma trattandosi di abitazione propria era auspicabile fare un pò di esperienza per trovarmi un tantino più preparato in situazioni future..non è mia intenzione invadere campi di competenze altrui.

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MrAntonio

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 10:22

"jema" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
ecco questo esempio pratico fa al caso tuo:
www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2...
- devi trattare solo la pianta del sottotetto
- aggiornare l'elaborato planimetrico
- rivolgerti ad una persona che ha più esperienza nel campo catastale
Saluti


L'esempio allegato sarebbe corretto se si edificasse una nuova unità immobiliare, quando invece così non è!

La realizzazione di un "sottotetto termico" presuppone che sia stato eliminato il lastrico solare per fare posto ad una copertura, in maniera da ridurre le dispersioni termiche della struttura sottostante.

Se l'unità preesistente "regolarmente accatastata" in categoria F5 a seguito dell'intervento edlilizio non è più utilizzabile, ritengo che sia necessario aggiornare l'EP (se esiste) e semplicemente sopprimere l'u.i. agli atti, spiegando il tutto molto dettagliatamente nelle "Note Relative al Documento e Relazione Tecnica".

Saluti
:roll:



Ok,
Potrei impostare la pratica in tal modo ?
docfa con variazione e causale UNITA' AFFERENTI EDIFICATE IN SU LASTRICI SOLARI
Per la questione sub , al lastrico solare è assegnato il sub 15, quindi dovrei sopprimere tale sub ed assegnarne uno nuovo al sottotetto termico; posso utilizzare lo stesso sub. n. 15
Come classe vorrei assegnare la F03 in quanto trattasi di unità in corso di costruzione.
Che mi dite ?

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 10:53

"MrAntonio" ha scritto:
"jema" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
ecco questo esempio pratico fa al caso tuo:
www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2...
- devi trattare solo la pianta del sottotetto
- aggiornare l'elaborato planimetrico
- rivolgerti ad una persona che ha più esperienza nel campo catastale
Saluti


L'esempio allegato sarebbe corretto se si edificasse una nuova unità immobiliare, quando invece così non è!

La realizzazione di un "sottotetto termico" presuppone che sia stato eliminato il lastrico solare per fare posto ad una copertura, in maniera da ridurre le dispersioni termiche della struttura sottostante.

Se l'unità preesistente "regolarmente accatastata" in categoria F5 a seguito dell'intervento edlilizio non è più utilizzabile, ritengo che sia necessario aggiornare l'EP (se esiste) e semplicemente sopprimere l'u.i. agli atti, spiegando il tutto molto dettagliatamente nelle "Note Relative al Documento e Relazione Tecnica".

Saluti
:roll:



Ok,
Potrei impostare la pratica in tal modo ?
docfa con variazione e causale UNITA' AFFERENTI EDIFICATE IN SU LASTRICI SOLARI
Per la questione sub , al lastrico solare è assegnato il sub 15, quindi dovrei sopprimere tale sub ed assegnarne uno nuovo al sottotetto termico; posso utilizzare lo stesso sub. n. 15
Come classe vorrei assegnare la F03 in quanto trattasi di unità in corso di costruzione.
Che mi dite ?


1) dovresti chiarire cosa intendi per "sottotetto termico", visto che da un tecnico del settore mi aspetterei una maggior precisione nell'uso dei termini tecnici.

Per come lo interpreto io il "sottotetto termico", senza alcuna ulteriore specificazione, sottintende uno spazio denominato in gergo "volume tecnico" che può anche essere utilizzato per scopi diversi, ma che in linea di principio deve ritenersi niente di più che un rivestimento della parte superiore del solaio, per ridurne (in maniera sostanziale) la dispersione termica.

2) non si tratta di Classe ma di Categoria "F3"!

Per il resto, prima di definire la procedura, è meglio che il quadro generale sia un po più chiaro.

Cordialmente
Emanuele

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 11:02

"jema" ha scritto:
"MrAntonio" ha scritto:
"jema" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
ecco questo esempio pratico fa al caso tuo:
www.pregeo.org/pdf/esempidocfa/Esempio%2...
- devi trattare solo la pianta del sottotetto
- aggiornare l'elaborato planimetrico
- rivolgerti ad una persona che ha più esperienza nel campo catastale
Saluti


L'esempio allegato sarebbe corretto se si edificasse una nuova unità immobiliare, quando invece così non è!

La realizzazione di un "sottotetto termico" presuppone che sia stato eliminato il lastrico solare per fare posto ad una copertura, in maniera da ridurre le dispersioni termiche della struttura sottostante.

Se l'unità preesistente "regolarmente accatastata" in categoria F5 a seguito dell'intervento edlilizio non è più utilizzabile, ritengo che sia necessario aggiornare l'EP (se esiste) e semplicemente sopprimere l'u.i. agli atti, spiegando il tutto molto dettagliatamente nelle "Note Relative al Documento e Relazione Tecnica".

Saluti
:roll:



Ok,
Potrei impostare la pratica in tal modo ?
docfa con variazione e causale UNITA' AFFERENTI EDIFICATE IN SU LASTRICI SOLARI
Per la questione sub , al lastrico solare è assegnato il sub 15, quindi dovrei sopprimere tale sub ed assegnarne uno nuovo al sottotetto termico; posso utilizzare lo stesso sub. n. 15
Come classe vorrei assegnare la F03 in quanto trattasi di unità in corso di costruzione.
Che mi dite ?


1) dovresti chiarire cosa intendi per "sottotetto termico", visto che da un tecnico del settore mi aspetterei una maggior precisione nell'uso dei termini tecnici.

Per come lo interpreto io il "sottotetto termico", senza alcuna ulteriore specificazione, sottintende uno spazio denominato in gergo "volume tecnico" che può anche essere utilizzato per scopi diversi, ma che in linea di principio deve ritenersi niente di più che un rivestimento della parte superiore del solaio, per ridurne (in maniera sostanziale) la dispersione termica.

2) non si tratta di Classe ma di Categoria "F3"!

Per il resto, prima di definire la procedura, è meglio che il quadro generale sia un po più chiaro.

Cordialmente
Emanuele


Emanuele concordo pienamente.........
dalle mie parti il "sottotetto termico" secondo i vigenti regolamenti edilizi comunali sono classificati come locali di sgombero e/o di deposito, pertanto possono essere tranquillamente censiti in categoria C/2 e/o in F/3(se in corso di costruzione).

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MrAntonio

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 11:36

Ok, in effetti sono stato molto confusionario, e chedo venia, cmq il sottotetto in questione è un sottotetto termico non abitabile o volume tecnico; infatti la struttura realizzate in legno lamellare ha la sola funzione di migliorare l'isolamento termico dell'abitazione.
L'altezza sui muri perimetrali è di 0.50mt.

Chiedo scusa per la confusione fatta tra classe e categoria, intendevo categoria F03.

L'ipotesi di categora F03 nasce dalla circostanza che devo redigere pratica edilizia per il recupero abitativo del sottotetto ai sensi della legge "Piano casa regione Campania" .
Ho chiesto informazioni presso l'ufficio comunale e mi hanno detto che il sottotetto oggetto di recupero deve essere regolarmente accatastato in categoria F03.

Chiedo nuovamente scusa per il linguaggio non prettamente tecnico e preciso, da cui un tecnico non debba mai distaccarsi;
ma con molta umiltà mi sarei aspettato anche io un atteggiamento meno aggressivo e rimproveratorio.
Per me un forum dovrebbe essere un momento di scambio tra conoscenti virtuali, colleghi o amici senza far nascere ostilità, invece a me la rpima risposta che mi è stata data è quella di rivolgermi ad un'altro tecnico...
Con estrema umiltà, senza intenzione di ledere la personalità di nessuno.
Saluti Antonio

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 11:52

"MrAntonio" ha scritto:
Ok, in effetti sono stato molto confusionario, e chedo venia, cmq il sottotetto in questione è un sottotetto termico non abitabile o volume tecnico; infatti la struttura realizzate in legno lamellare ha la sola funzione di migliorare l'isolamento termico dell'abitazione.
L'altezza sui muri perimetrali è di 0.50mt.

Chiedo scusa per la confusione fatta tra classe e categoria, intendevo categoria F03.

L'ipotesi di categora F03 nasce dalla circostanza che devo redigere pratica edilizia per il recupero abitativo del sottotetto ai sensi della legge "Piano casa regione Campania" .
Ho chiesto informazioni presso l'ufficio comunale e mi hanno detto che il sottotetto oggetto di recupero deve essere regolarmente accatastato in categoria F03.

Chiedo nuovamente scusa per il linguaggio non prettamente tecnico e preciso, da cui un tecnico non debba mai distaccarsi;
ma con molta umiltà mi sarei aspettato anche io un atteggiamento meno aggressivo e rimproveratorio.
Per me un forum dovrebbe essere un momento di scambio tra conoscenti virtuali, colleghi o amici senza far nascere ostilità, invece a me la rpima risposta che mi è stata data è quella di rivolgermi ad un'altro tecnico...
Con estrema umiltà, senza intenzione di ledere la personalità di nessuno.
Saluti Antonio


hai letto bene la legge regionale n°15/2000 della Campania????? 8O 8O
parliamo di un altezza media di h = 2,40.......
con il punto più basso di 0,50 quando ci arrivi a raggiungere una media di 2,40?

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jema

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 11:55

"MrAntonio" ha scritto:
Ok, in effetti sono stato molto confusionario, e chedo venia, cmq il sottotetto in questione è un sottotetto termico non abitabile o volume tecnico; infatti la struttura realizzate in legno lamellare ha la sola funzione di migliorare l'isolamento termico dell'abitazione.
L'altezza sui muri perimetrali è di 0.50mt.

Chiedo scusa per la confusione fatta tra classe e categoria, intendevo categoria F03.

L'ipotesi di categora F03 nasce dalla circostanza che devo redigere pratica edilizia per il recupero abitativo del sottotetto ai sensi della legge "Piano casa regione Campania" .
Ho chiesto informazioni presso l'ufficio comunale e mi hanno detto che il sottotetto oggetto di recupero deve essere regolarmente accatastato in categoria F03.

Chiedo nuovamente scusa per il linguaggio non prettamente tecnico e preciso, da cui un tecnico non debba mai distaccarsi;
ma con molta umiltà mi sarei aspettato anche io un atteggiamento meno aggressivo e rimproveratorio.
Per me un forum dovrebbe essere un momento di scambio tra conoscenti virtuali, colleghi o amici senza far nascere ostilità, invece a me la rpima risposta che mi è stata data è quella di rivolgermi ad un'altro tecnico...
Con estrema umiltà, senza intenzione di ledere la personalità di nessuno.
Saluti Antonio


Le normative catastali, per quanto è a mia conoscenza, non prevedono l'accatastamento dei Volumi Tecnici.

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 11:58

"jema" ha scritto:
"MrAntonio" ha scritto:
Ok, in effetti sono stato molto confusionario, e chedo venia, cmq il sottotetto in questione è un sottotetto termico non abitabile o volume tecnico; infatti la struttura realizzate in legno lamellare ha la sola funzione di migliorare l'isolamento termico dell'abitazione.
L'altezza sui muri perimetrali è di 0.50mt.

Chiedo scusa per la confusione fatta tra classe e categoria, intendevo categoria F03.

L'ipotesi di categora F03 nasce dalla circostanza che devo redigere pratica edilizia per il recupero abitativo del sottotetto ai sensi della legge "Piano casa regione Campania" .
Ho chiesto informazioni presso l'ufficio comunale e mi hanno detto che il sottotetto oggetto di recupero deve essere regolarmente accatastato in categoria F03.

Chiedo nuovamente scusa per il linguaggio non prettamente tecnico e preciso, da cui un tecnico non debba mai distaccarsi;
ma con molta umiltà mi sarei aspettato anche io un atteggiamento meno aggressivo e rimproveratorio.
Per me un forum dovrebbe essere un momento di scambio tra conoscenti virtuali, colleghi o amici senza far nascere ostilità, invece a me la rpima risposta che mi è stata data è quella di rivolgermi ad un'altro tecnico...
Con estrema umiltà, senza intenzione di ledere la personalità di nessuno.
Saluti Antonio


Le normative catastali, per quanto è a mia conoscenza, non prevedono l'accatastamento dei Volumi Tecnici.


pero' parliamo di recupero abitativo di un sottotetto esistente.......dove il volume tecnico viene trasformato......(anche se ho dei forti dubbi come precedentemente detto)

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 12:06

Tratto dalla Legge Regionale della Campania n° 15/2000

ARTICOLO 2
Nozione di sottotetto
1. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di sue parti, compreso
nella sagoma di copertura.
ARTICOLO 3
Condizioni per il recupero
1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è
ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni(1):
a) l’edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte
alla residenza;
b) l’edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero,
ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28
febbraio 1985 n. 47 e della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (2);
c) l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda,
non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 600 metri sul livello del mare è
ammessa una riduzione dell’altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo
restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media
interna, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come
spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la
chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitti a volta, l’altezza media è calcolata come
media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento
al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.
Giunta Regionale della Campania
2 / 2
2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza media, di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito
l’abbassamento dell’ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d’imposta dello stesso, a
condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell’edificio, nonché sui requisiti
minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al decreto del Ministro Sanità datato 5 luglio 1975,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.

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MrAntonio

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 12:06

"CESKO" ha scritto:
"MrAntonio" ha scritto:
Ok, in effetti sono stato molto confusionario, e chedo venia, cmq il sottotetto in questione è un sottotetto termico non abitabile o volume tecnico; infatti la struttura realizzate in legno lamellare ha la sola funzione di migliorare l'isolamento termico dell'abitazione.
L'altezza sui muri perimetrali è di 0.50mt.

Chiedo scusa per la confusione fatta tra classe e categoria, intendevo categoria F03.

L'ipotesi di categora F03 nasce dalla circostanza che devo redigere pratica edilizia per il recupero abitativo del sottotetto ai sensi della legge "Piano casa regione Campania" .
Ho chiesto informazioni presso l'ufficio comunale e mi hanno detto che il sottotetto oggetto di recupero deve essere regolarmente accatastato in categoria F03.


Chiedo nuovamente scusa per il linguaggio non prettamente tecnico e preciso, da cui un tecnico non debba mai distaccarsi;
ma con molta umiltà mi sarei aspettato anche io un atteggiamento meno aggressivo e rimproveratorio.
Per me un forum dovrebbe essere un momento di scambio tra conoscenti virtuali, colleghi o amici senza far nascere ostilità, invece a me la rpima risposta che mi è stata data è quella di rivolgermi ad un'altro tecnico...
Con estrema umiltà, senza intenzione di ledere la personalità di nessuno.
Saluti Antonio


hai letto bene la legge regionale n°15/2000 della Campania????? 8O 8O
parliamo di un altezza media di h = 2,40.......
con il punto più basso di 0,50 quando ci arrivi a raggiungere una media di 2,40?



La norma all'art. 3 comma 1 lett. c) cita testualmente :

In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.[size=9][/size]

Essendo l'altezza di colmo nel mio caso pari a 4.30mt ho redatto i grafici cad e l'altezza media mi risulta verificatà. Inoltre nessumo mi vieta nell'eventualità non fosse soddisfatta tlae condizione di chiudere con opere murari gli spazi interni con altezza inferiore a 2mt per esempio, per far rientrare la condizione.

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2011 alle ore 12:08

"MrAntonio" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"MrAntonio" ha scritto:
Ok, in effetti sono stato molto confusionario, e chedo venia, cmq il sottotetto in questione è un sottotetto termico non abitabile o volume tecnico; infatti la struttura realizzate in legno lamellare ha la sola funzione di migliorare l'isolamento termico dell'abitazione.
L'altezza sui muri perimetrali è di 0.50mt.

Chiedo scusa per la confusione fatta tra classe e categoria, intendevo categoria F03.

L'ipotesi di categora F03 nasce dalla circostanza che devo redigere pratica edilizia per il recupero abitativo del sottotetto ai sensi della legge "Piano casa regione Campania" .
Ho chiesto informazioni presso l'ufficio comunale e mi hanno detto che il sottotetto oggetto di recupero deve essere regolarmente accatastato in categoria F03.


Chiedo nuovamente scusa per il linguaggio non prettamente tecnico e preciso, da cui un tecnico non debba mai distaccarsi;
ma con molta umiltà mi sarei aspettato anche io un atteggiamento meno aggressivo e rimproveratorio.
Per me un forum dovrebbe essere un momento di scambio tra conoscenti virtuali, colleghi o amici senza far nascere ostilità, invece a me la rpima risposta che mi è stata data è quella di rivolgermi ad un'altro tecnico...
Con estrema umiltà, senza intenzione di ledere la personalità di nessuno.
Saluti Antonio


hai letto bene la legge regionale n°15/2000 della Campania????? 8O 8O
parliamo di un altezza media di h = 2,40.......
con il punto più basso di 0,50 quando ci arrivi a raggiungere una media di 2,40?



La norma all'art. 3 comma 1 lett. c) cita testualmente :

In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.[size=9][/size]

Essendo l'altezza di colmo nel mio caso pari a 4.30mt ho redatto i grafici cad e l'altezza media mi risulta verificatà. Inoltre nessumo mi vieta nell'eventualità non fosse soddisfatta tlae condizione di chiudere con opere murari gli spazi interni con altezza inferiore a 2mt per esempio, per far rientrare la condizione.


potevi optare anche per il piano casa..... se il sottotetto è stato edificato posteriormente all'entrata in vigore della legge(Anno 2000)

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