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Separazione di abitazione da garage. |

Pachino
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30 Settembre 2013 alle ore 15:06
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Salerno
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Buonasera e Buon Anno. Anni fa sulla unica scheda di accatastamento sono stati riportate le planimetrie: - dell'abitazione; - dell'accessorio cantina; - del garage. Il garage è stato poi identificato e classato d'ufficio pur rimanendo sulla stessa planimetria originale. Ora, in seguito a lavori sulla sola abitazione, vorrei creare 3 schede planimetriche. Un sub con la planimetria variata dell'abitazione. Un sub con con la sola cantina scorporata e accatastata come C2. Una riportante il garage che non ha subito variazioni. Faccio un solo DOCFA di variazione per divisione con soppressione dei sub originari di abitazione e garage con creazione di 3 altri nuovi sub ? O potrebbero esserci dei problemi dovuti al fatto che il garage ha già il suo sub ? Che ne pensate.
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Pachino
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30 Settembre 2013 alle ore 15:06
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Salerno
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Nessuno mi dà un parere spassionato ???
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st-topos
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Buongiorno si dovrebbero fare due docfa: docfa 1: (box) inserimento della planimetria del locale (che ha gia' un suo identicativo) docfa 2: divisione - sopprimi l'attuale sub e costituisci due nuove u.i. Abitazione e cantina. auguri di buon anno
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Pachino
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30 Settembre 2013 alle ore 15:06
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Salerno
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Grazie st-topos. Per il box (docfa 1) la causale da utilizzare non può essere "presentazione planimetria mancante" perchè la planimetria del box è gia riportata insieme alla planimetia di abitazione e cantina. Potrebbe essere "Altre: esatta rappresentazione grafica" oppure "Altre: migliore identificazione planimetrica" ? Volevo chiederti anche: posso mantenere il subalterno dell'abitazione ed attribuire un solo sub nuovo alla cantina scorporata oppure devo attribuire un nuovo sub anche all'abitazione ?
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Brt
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Cavaria con Premezzo (VA)
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"Pachino" ha scritto: Grazie st-topos. Per il box (docfa 1) la causale da utilizzare non può essere "presentazione planimetria mancante" perchè la planimetria del box è gia riportata insieme alla planimetia di abitazione e cantina. Potrebbe essere "Altre: esatta rappresentazione grafica" oppure "Altre: migliore identificazione planimetrica" ? Volevo chiederti anche: posso mantenere il subalterno dell'abitazione ed attribuire un solo sub nuovo alla cantina scorporata oppure devo attribuire un nuovo sub anche all'abitazione ? 1° DOCFA per "migliore identificazione planimetrica" ( gli uffici territoriali variano la dicitura a seconda della provincia) del sub. del Box, il sub. lo vari non lo sopprimi. attenzione: la sagoma del box/autorimessa deve essere uguale a quella già presente sulla planimetria dove è stato fatto lo stralcio d'ufficio. 2° DOCFA dove sopprimi la u.i. dell' abitazione e costituisci i due subalterni 1 per la cantina e uno per l' abitazione, come causale DIVISIONE, diversa distr. spazi interni se hai anche variato dei tavolati interni o altro. da quello che mi par di capire è un'abitazione singola quindi non hai obbligo di stralcio della cantina. ciao
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Pachino
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Ciao Brt, hai ragione 2 DocFa. 1° - mi hanno respinto il DocFa relativo al box dove come causale avevo inserito "Migliore indentificazine planimetrica" e mi hanno invitato a presentare DocFa con la causale "Per presentazione di planimetria mancante" nonostante la planimetria del box fosse presente in planimetria dell'abitazione. Ma questo non ha rilievo, secondo l'AdE, dato che all'identificativo catastale del box non risulta associata nessuna plan, poiché come già evidenziato più volte la planimetria del box è riportata su quella dell'appartamento. 2° - è esattamente come hai prospettato. Divisione con soppressione del sub originario e creazione di 2 nuovi subalterni per abitazione e cantina (i primi disponibili dall'elenco sabalterni). Ho l'obbligo di stralcio della cantina perché sull'abitazione ho fatto dei lavori per cui è necessario l'atto di aggiornamento con stralcio della cantina che prima era riportato come accessorio (ma non comunicante) dell'appartamento. Ti ringrazio per il supporto 👋.
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CESKO
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"Pachino" ha scritto: Ho l'obbligo di stralcio della cantina perché sull'abitazione ho fatto dei lavori per cui è necessario l'atto di aggiornamento con stralcio della cantina che prima era riportato come accessorio (ma non comunicante) dell'appartamento. E chi ti dice che hai l'obbligo di stralciare la cantina dall'abitazione tale da non poter rimanere un accessorio dell'abitazione (anche se non comunicante)? Ne sei sicuro stando alle ultime disposizioni normative? Verifica prima (perchè la causale del 2° Docfa cambierebbe...)! Saluti
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Pachino
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"CESKO" ha scritto: ... E chi ti dice che hai l'obbligo di stralciare la cantina dall'abitazione tale da non poter rimanere un accessorio dell'abitazione (anche se non comunicante)? Ne sei sicuro stando alle ultime disposizioni normative? Verifica prima (perchè la causale del 2° Docfa cambierebbe...)! Scusa CESKO, potresti essere più chiaro ? Quali ultime disposizioni normative?
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CESKO
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"Pachino" ha scritto: "CESKO" ha scritto: ... E chi ti dice che hai l'obbligo di stralciare la cantina dall'abitazione tale da non poter rimanere un accessorio dell'abitazione (anche se non comunicante)? Ne sei sicuro stando alle ultime disposizioni normative? Verifica prima (perchè la causale del 2° Docfa cambierebbe...)! Scusa CESKO, potresti essere più chiaro ? Quali ultime disposizioni normative? ma a te chi ti ha suggerito di scorporare la cantina dall'abitazione? l'Ufficio?
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rubino
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"CESKO" ha scritto: "Pachino" ha scritto: "CESKO" ha scritto: ... E chi ti dice che hai l'obbligo di stralciare la cantina dall'abitazione tale da non poter rimanere un accessorio dell'abitazione (anche se non comunicante)? Ne sei sicuro stando alle ultime disposizioni normative? Verifica prima (perchè la causale del 2° Docfa cambierebbe...)! Scusa CESKO, potresti essere più chiaro ? Quali ultime disposizioni normative? ma a te chi ti ha suggerito di scorporare la cantina dall'abitazione? l'Ufficio? Buongiorno. Senza voler modificare questa discussione, ne approfitto solo per chiedere a Cesko se risulta anche a te che in alcuni uffici la divisione venga imposta non ostante il tecnico redattore abbia confutato abbondantemente la circostanza che nulla debba variare sulla destinazione del vano complementare, pur allegando apposita relazione di non avere questo autonomia reddituale e funzionale? Questa è la linea imposta dall'Ufficio di Matera estesa, di conseguenza, anche a Potenza; in Campania, con Uffici ben più "grandi", come va?
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CESKO
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"rubino" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Pachino" ha scritto: "CESKO" ha scritto: ... E chi ti dice che hai l'obbligo di stralciare la cantina dall'abitazione tale da non poter rimanere un accessorio dell'abitazione (anche se non comunicante)? Ne sei sicuro stando alle ultime disposizioni normative? Verifica prima (perchè la causale del 2° Docfa cambierebbe...)! Scusa CESKO, potresti essere più chiaro ? Quali ultime disposizioni normative? ma a te chi ti ha suggerito di scorporare la cantina dall'abitazione? l'Ufficio? Buongiorno. Senza voler modificare questa discussione, ne approfitto solo per chiedere a Cesko se risulta anche a te che in alcuni uffici la divisione venga imposta non ostante il tecnico redattore abbia confutato abbondantemente la circostanza che nulla debba variare sulla destinazione del vano complementare, pur allegando apposita relazione di non avere questo autonomia reddituale e funzionale? Questa è la linea imposta dall'Ufficio di Matera estesa, di conseguenza, anche a Potenza; in Campania, con Uffici ben più "grandi", come va? Buongiorno caro Rocco, operando prevalentemente sugli Uffici di Napoli e Salerno fino ad oggi non ho avuto mai alcun problema, in quanto nonostante "l'imposizione" io mi appello (quando ci sono i requisiti previsti) ai chiarimenti di cui alla Nota prot. 0321457 del 06-10-2020, la quale ritengo molto esaustiva! Per tali motivi gli Uffici in indirizzo (Direzioni Regionali, Direzioni Provinciali, Uffici Provinciali - Territorio di......) non possono non prenderla in considerazione e nel contesto ignorarla. Saluti cordiali Cesko
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geoalfa
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Se può essere di aiuto In relazione all'applicazione della nota, valutare in particolare questa frase: "Quanto ad eventuali locali disgiunti dall’unità principale con accesso unicamente da corte esclusiva di quest’ultima, occorre, di contro, una attenta valutazione - soprattutto in relazione agli usi locali - circa la sussistenza di quei requisiti di autonomia funzionale e reddituale che ne richiederebbero l’autonomo censimento in Catasto4. Tale valutazione non può prescindere, peraltro, dalla verifica delle caratteristiche tecnico-fisiche del bene oggetto di censimento che ne individuano l’ordinaria destinazione d’uso." Cordialità Gianni detto geoalfa
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rubino
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"CESKO" ha scritto: "rubino" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Pachino" ha scritto: "CESKO" ha scritto: ... E chi ti dice che hai l'obbligo di stralciare la cantina dall'abitazione tale da non poter rimanere un accessorio dell'abitazione (anche se non comunicante)? Ne sei sicuro stando alle ultime disposizioni normative? Verifica prima (perchè la causale del 2° Docfa cambierebbe...)! Scusa CESKO, potresti essere più chiaro ? Quali ultime disposizioni normative? ma a te chi ti ha suggerito di scorporare la cantina dall'abitazione? l'Ufficio? Buongiorno. Senza voler modificare questa discussione, ne approfitto solo per chiedere a Cesko se risulta anche a te che in alcuni uffici la divisione venga imposta non ostante il tecnico redattore abbia confutato abbondantemente la circostanza che nulla debba variare sulla destinazione del vano complementare, pur allegando apposita relazione di non avere questo autonomia reddituale e funzionale? Questa è la linea imposta dall'Ufficio di Matera estesa, di conseguenza, anche a Potenza; in Campania, con Uffici ben più "grandi", come va? Buongiorno caro Rocco, operando prevalentemente sugli Uffici di Napoli e Salerno fino ad oggi non ho avuto mai alcun problema, in quanto nonostante "l'imposizione" io mi appello (quando ci sono i requisiti previsti) ai chiarimenti di cui alla Nota prot. 0321457 del 06-10-2020, la quale ritengo molto esaustiva! Per tali motivi gli Uffici in indirizzo (Direzioni Regionali, Direzioni Provinciali, Uffici Provinciali - Territorio di......) non possono non prenderla in considerazione e nel contesto ignorarla. Saluti cordiali Cesko Perfetto. Anche io mi sono "appellato" all'Ufficio, l'ultima volta con queste motivazioni: sono corrette, secondo te?: "RELAZIONE TECNICA Il sottoscritto, in qualità di incaricato dalla Sig.ra , proprietaria dell'abitazione sita a ... in Via ... composta dall'alloggio al primo piano e da una locale adibito a soffitta al quarto piano, della redazione della Dichiarazione di variazione ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652 per l'aggiornamento degli atti catastali riguardati l'u.i.u. nel Comune di … individuata nel Catasto Fabbricati di ... al Foglio, in relazione all’autonomo censimento della soffitta secondo le indicazioni della nota n.321476 del 06/20/2020 della Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, nell'esercizio della propria responsabile professionalità, definita dalla citata nota come “espressione di diligenza, perizia e prudenza” espone le motivazioni per cui il locale in parola adibito a soffitta dell'abitazione di proprietà delle Committente, non è suscettibile di autonomia funzionale e reddituale: trattasi di un locale adibito esclusivamente a locale di sgombero dell'alloggio e ai sensi del Regolamento edilizio vigente nel Comune di non è suscettibile di uso autonomo o di diversa destinazione in quanto, nel caso di specie, privo dei requisiti igienico sanitari minimi per la permanenza di persone perché l'altezza media è di 1,995 m. inferiore al minimo stabilito di 2,40 , ed e' priva di impianti; questa condizione e l'uso esclusivo come soffitta è riscontrabile in tutti i fabbricati del Comune di costruiti con la Legge 28 febbraio 1949 nr. 43 e i fondi del piano INA-Casa nel periodo dal 1949 al 1963 e successivamente con la disciplina della Legge 18 aprile 1962 nr. 167, della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e della Legge 457/1978 Ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (GU n.53 del 04-03-1950) si ha: all'Art. 62. destinazione ordinaria dell'unita' immobiliare. “La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unita' immobiliare.” In tale ottica l'ex U.T.E. di ha considerato la condizione espressa dall'articolo richiamato e la consuetudine di utilizzo come soffitta-locale di sgombero accessorio complementare dell'abitazione principale di locali simili, quindi ordinariamente riscontrabile per decine di migliaia di abitazioni site nel Comune di nei Rioni: ed in tutti gli insediamenti che videro l'edificazione di stabili a parte del Demanio ramo LL.PP., dell'INA-Casa, degli IACP, dell'EPER e dell'ATER. L'ex Ufficio Tecnico Erariale, a cui spettava acclararne l'ordinarietà secondo i criteri fissati dalla Legge e dai Regolamenti istitutivi del NCEU, in primis i tutt'ora vigenti RDL 13 aprile 1939, n. 652 e D.P.R. 1142/49, non ha mai avuto dubbi sull'ordinario uso come soffitta di questi locali come attestano le decine di migliaia di schede delle u.i.u. con soffitte annesse accettate, registrate e verificate dai funzionari degli ex UTE; inoltre, in fase di classamento esse sono sempre entrate, nel computo dei vani, come accessori complementari ossia quelle “cantine, soffitte, lavanderie ecc.)” che tutt'ora debbono valere ¼ di vano secondo le norme ed i regolamenti vigenti. Stante quanto sopra, si richiama l’Ufficio a tener conto di quanto stabilito dalla stessa circolare e degli schemi in essa riportati che costituiscono solo un indizio, ma non la certezza dell’autonomia funzionale e reddituale dell’accessorio, inoltre, come stabilito dal primo capoverso a pagina 4 della stessa nota 321476 del 06/10/2020 l’Ufficio, qualora il tecnico abbia riportato con relazione tecnica i motivi per cui i locali non sarebbero suscettibili di autonomia funzionale, provvederà a registrare in banca dati la dichiarazione di variazione, disponendo la verifica successiva nel merito (si sollecita sopralluogo). Dimenticavo: non l'hanno presa in considerazione, ignorandola totalmente e respingendo per la pratica per la seconda volta. La Cliente non ha voluto che insistessi e quindi ho dovuto procedere con la divisione. Però la pietra dalla scarpa me la sono tolta nella relazione del docfa: "SI SCORPORA LA SOFFITTA PER OBBLIGO DELL'UFFICIO. PRIVA D'AUTONOMIA FUNZIONALE E REDDITUALE, AI SENSI DEL REG. URB. NON PUO' AVERE ALTRO USO DI SOFFITTA PERCHE' DI H. MEDIA M. INFERIORE AL MINIMO DI REG. URB. DI M. E' PRIVA DI IMPIANTI. LA FUNZIONE DEL VANO E' UGUALE ALL'USO VERIFICATO DALL'UFFICIO IN COSTITUZIONE DEL 12/12/1995. NON SI PROPONE IL CLASSAMENTO."
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SIMBA6464
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09 Giugno 2021 alle ore 15:08
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Salve Caro Rocco a Rovigo dove di solito opero io è la stessa cosa come nella tua provincia, a me hanno sospesa una pratica docfa ben 4 volte pur allegando una relazione di due pagine con specificato l'intera normativa di riferimento e tutto quanto ritenevo necessario al mantenimento delle cantine collegate ai rispettivi appartamenti. L'unica motivazione che accettano a Rovigo è che la variazione sia per "esatta rappresentazione grafica", nel mio caso ci stava pure questa motivazione perchè si trattava di modifiche forometriche e migliore precisazione delle altezze utili. In ogni caso ho allegato al docfa la mia relazione di due pagine per fargli capire (almeno spero) che non sempre le cantine vanno censite separate dalle abitazioni a cui sono a servizio. Ovviamente la mia pratica è stata approvata arrissentirci S.
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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19 Maggio 2006
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Firenze
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"rubino" ha scritto:
Buongiorno. Senza voler modificare questa discussione, ne approfitto solo per chiedere a Cesko se risulta anche a te che in alcuni uffici la divisione venga imposta non ostante il tecnico redattore abbia confutato abbondantemente la circostanza che nulla debba variare sulla destinazione del vano complementare, pur allegando apposita relazione di non avere questo autonomia reddituale e funzionale? Questa è la linea imposta dall'Ufficio di Matera estesa, di conseguenza, anche a Potenza; in Campania, con Uffici ben più "grandi", come va? A Firenze intervengono nei docfa registrati senza scorporo, frazionando d'ufficio e la notifica la inviano dopo mesi o anni.
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