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hobbit
Iscritto il:
31 Agosto 2005
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Ho presentato all'A.d.T. di Biella due docfa per ex rurali classati come unità collabenti: ho pagato sia il normale tributo catastale da 50 euro (pagano anche gli F/2) sia la sanzione ridotta (32,25 euro).
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lucanto
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27 Giugno 2006
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Oddio e da quando le categorie F scontano le sanzioni per ritardata presentazione? Non dico tanto, ma almeno le circolari più importanti.....
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geocort
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06 Aprile 2007
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Agropoli
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 Scusami lello59, poichè io opero nella stessa tua agenzia e devo presentare delle unità A3 e C6 provenienti da un ex fabbricato rurale, si pagano in questo caso le sanzioni, e sai per caso a quanto ammontano? Grazie mille e buon lavoro
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ciccio_lp
Iscritto il:
25 Novembre 2004
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Sud
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io ho lo stesso problema....ho una decina di pregeo approvati e devo presentare i docfa....chiedo alla mia AdT (Br) e mi rispondono: noi sappiamo meno di voi, rivolgetevi a Roma... Il problema è che all'accettazione docfa loro si pagano il normale tributo, il ravvediemtno operoso lo applicano su dichiarazione della parte...praticamente non se ne fregano nulla!!!
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gianco78
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04 Maggio 2007
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io ho presentato diverse unità collabenti a FR e non ho pagato alcuna sanzione, che mi è stato detto sempre dai tecnici dell'AdT è valida solo per i fabbricati ex rurali ora adibiti ad abitazione, a tutte le altre categorie si applicano le normali sanzioni e se trascorsi cinque anni non c'è alcuna sanzione.
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anonimo_padovano
(GURU)
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14 Giugno 2005
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Tento di fare un ragionamento di puro buon senso e di raccontare la mia esperienza padovana - Le categorie fittizie sono prive di rendita catastale, il loro accatastamento niente dà e niente toglie all'erario; - Le norme che obbligano agli accatastamenti delle uiu si rifanno all'epoca in cui non c'erano le categorie fittizie (tanto per capire parliamo dell'impianto del nceu del 1939). - Nell'Ufficio che frequento non si elevano sanzioni per dette categorie. - Non mi risulta che i catastali padovani abbiano interpellato i colleghi di Roma. - Non mi risulta che i suddetti siano dei premi Nobèl. - Mi risulta che il ravvedimento operoso deve essere richiesto dalla parte e non proposto dall'Ufficio.
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Notrami
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19 Maggio 2009
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"lucanto" ha scritto: Oddio e da quando le categorie F scontano le sanzioni per ritardata presentazione? Non dico tanto, ma almeno le circolari più importanti..... Salve, mi sapresti dire quali circolari citano l'esenzione da sanzioni per le categorie F? Grazie
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jema
(GURU)
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26 Aprile 2007
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in giro in giro creek
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"Notrami" ha scritto: mi sapresti dire quali circolari citano l'esenzione da sanzioni per le categorie F? "jema" ha scritto: "Giuseppe1971" ha scritto: Devo inviare docfa di fabbricati ex rurali passati al N.C.E.U. successivamente al 30/11/2012(tali fabbricati sono collabenti), vi chiedo se applicare o meno il ravvedimento operoso/sanzione, le agenzie del territorio da me contattate sono di parere discordante e diverso.Grazie La disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme catastali è definita dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi in cui le dichiarazioni delle unità immobiliari si riferiscono ad unità classificabili in categorie fittizie, l'indicazione della data cui va riferito l'evento, da cui trae origine la dichiarazione di nuove costruzioni o la variazione delle UIU, non rileva ai fini dell'applicazione della sanzione, in quanto fattispecie non sanzionabile. Vedi anche la Circolare n° 3/2006 - punto 6. Cordialmente
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Notrami
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19 Maggio 2009
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"jema" ha scritto: "Notrami" ha scritto: mi sapresti dire quali circolari citano l'esenzione da sanzioni per le categorie F? "jema" ha scritto: "Giuseppe1971" ha scritto: Devo inviare docfa di fabbricati ex rurali passati al N.C.E.U. successivamente al 30/11/2012(tali fabbricati sono collabenti), vi chiedo se applicare o meno il ravvedimento operoso/sanzione, le agenzie del territorio da me contattate sono di parere discordante e diverso.Grazie La disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme catastali è definita dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi in cui le dichiarazioni delle unità immobiliari si riferiscono ad unità classificabili in categorie fittizie, l'indicazione della data cui va riferito l'evento, da cui trae origine la dichiarazione di nuove costruzioni o la variazione delle UIU, non rileva ai fini dell'applicazione della sanzione, in quanto fattispecie non sanzionabile. Vedi anche la Circolare n° 3/2006 - punto 6. Cordialmente Grazie
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