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Autore Sanzioni, dopo i cinque anni ?

furina

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25 Maggio 2005

Messaggi:
496

Località
Batignano

 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 14:13

Salve, nel mese di dicembre 2006 ho presentato delle variazioni catastali per l'ultimazione di alcune unità immobiliari.
Nella pratica Docfa, ho dichiarato che le unità immobiliari erano state ultimate nell'anno 2000, ho pagato normalmente alla cassa euro 50,00 ad u.i. senza nessuna contestazione.
Ieri è venuto a trovarmi il cliente, portandomi una lettera dell' Agenzia del Territorio avente per oggetto : "Atto di contestazione di norme tributarie, art. 16 - D.Lgs 18/12/1997, n° 472".
In sostanza nella lettera viene comunicato che essendo le otto unità immobiliari state dichiarate ultimate oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni, bisogna pagare la somma di euro 160,00 di sanzione.
La domanda è questa : dopo i cinque anni, le sanzioni non vanno in prescrizione ?
Grazie anticipate.
Saluti.

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Autore Risposta

anto2

Iscritto il:
22 Novembre 2006

Messaggi:
152

Località

 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 15:26

a quanto pare no.
comunque ad esempio a savona oltre i 5 anni si pagano di sanzioni € 25,00 + interessi .
e li paghi all'atto della denuncia.
perlomeno ti evitano lla brutta figura col cliente di averlo messo in mora.

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Ignazio

Iscritto il:
08 Febbraio 2003

Messaggi:
52

Località

 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 16:47

In tale circostanza l'ufficio ha agito nella sua piena legittimità operativa.
Nel tuo caso, infatti, avendo ultimato i lavori nell'anno 2000, l'obbligo della dichiarazione in catasto era fino al 31.01.2001. Le norme prevedono la possibilità, da parte degli uffici, di emanare l'atto di contestazione ( a pena di decadenza) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Quindi, se la violazione è contestabile dal 01.02.2001, il 31 dicembre dei 5 anni successivi è quello del 2006.
Ti cito testualmente il contenuto della circolare n. 2 del 17.04.2002, dove al punto 3, recita:

.........Si evidenzia, comunque, alla luce delle nuove disposizioni che
regolano il sistema sanzionatorio, che l'atto di contestazione deve essere
notificato, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del d.lgs. n. 472/97, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui e' avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine
ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale.
L'avvenuta decadenza non esime, tuttavia, l'Ufficio dal notificare
ai soggetti interessati, l'invito a provvedere alla regolarizzazione degli
atti catastali.
Saluti.

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