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Autore Sanzione fabbricato fantasma

vipado

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 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 22:02

Ho accatastato con docfa una uiu a cui l'ufficio aveva precedentemente attribuito la rendita presunta. Allo sportello, l'impiegato che ha accettato la pratica non sapeva nulla circa eventuali sanzioni da pagare. Qualche collega poi mi ha detto di rivolgermi al comune ma anche li nessuno sa di cosa stiamo parlando. Qualcuno mi potrebbe chiarire un po' le idee? devo pagare e se si dove? Sono ancora in tempo avendo già presentato il docfa?

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Autore Risposta

lucanto

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 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2012 alle ore 22:09

Mi sembra strano che l'impiegato che ha accettato il docfa non sapeva delle sanzioni da pagare.

Il docfa poteva essere presentato con ravvedimento operoso, circa 103 euro entro tre mesi, circa 129 oltre, il tecnico non avendone fatto richiesta ha rinunciato al ravvedimento. Pertanto al proprietario arriverà la sanzione a casa di almeno 1032 euro, con le eventuali agevolazioni di legge se paga entro 60 gg.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 08:13

"vipado" ha scritto:
Ho accatastato con docfa una uiu a cui l'ufficio aveva precedentemente attribuito la rendita presunta. Allo sportello, l'impiegato che ha accettato la pratica non sapeva nulla circa eventuali sanzioni da pagare. Qualche collega poi mi ha detto di rivolgermi al comune ma anche li nessuno sa di cosa stiamo parlando. Qualcuno mi potrebbe chiarire un po' le idee? devo pagare e se si dove? Sono ancora in tempo avendo già presentato il docfa?





non puoi piu', avresti potuto procedere col ravvedimento operoso al momento della consegna del docfa, come detto da lucanto avresti pagato 103,20 visto che rientravi nei 90 giorni dal limite imposto per la denuncia (entro l'anno il ravvedimento e' di 129,00), non avendolo fatto arrivera' alla proprieta' una sanzione da un minimo di 1032 ad un massimo di 8264 dipende da quanto applica il tuo ufficio, la sanzione sara' ridotta ad 1/4 se la prop. paga subito!

..adesso non puoi piu' fare niente, e aggiungerei che poco importa che il tecnico dell'agenzia non sapesse niente, siamo noi che dobbiamo saperlo.





Saluti

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vipado

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03 Marzo 2004

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 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 09:13

Leggendo le varie circolari era quello che immaginavo. Il problema e' che io in fase di presentazione del docfa ho fatto presente al tecnico catastale di voler pagare la sanzione. Lui in bella risposta mi ha detto di non sapere nulla di cio' spedendomi da un dirigente che si occupa dei fabbricati fantasmi ma che in quei giorni era in ferie (Dal danno alla beffa). Ho anche notato nelle istruzioni operative del 17/09/2012, dove si parla appunto degli importi delle sanzioni, che si rimanda il tutto alla Sogei per adeguamento delle procedure e soprattutto delle voci di listino in uso presso le casse. Mi domando: non e' che cio' non e' stato ancora fatto e quindi non sanno come far pagare questi importi?

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 09:19

e no mi dispiace, da noi si pagano gia' dal 01/10/ ed allo sportello docfa hanno esposto la nota5840/2012, con evidenziati gli importi per chi vuole procedere al ravvedimento!



..fossi in te, proprio per provare, anche se penso non si possa far piu' niente, volerei all'Agenzia.



Saluti

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 09:28

"bioffa69" ha scritto:
e no mi dispiace, da noi si pagano gia' dal 01/10/ ed allo sportello docfa hanno esposto la nota5840/2012, con evidenziati gli importi per chi vuole procedere al ravvedimento!



..fossi in te, proprio per provare, anche se penso non si possa far piu' niente, volerei all'Agenzia.



Saluti



per non parlare della NOTA Prot.n° 43927 del 17-09-2012....

riporto i punti più salienti:

A) Si evidenzia che nelle more dell'implementazione delle proceure informatiche per l'invio del Docfa telematico, i professionisti possono indicare una data fittizia come data di fine lavori che, per il caso in esame è il 1° AGOSTO 2012, specificando nella relazione tecnica (Modelo D del Docfa) la circostanza e l'effettiva data di ultimazioni lavori;

B) Nella nota viene ribadito che l'istituto in esame può trovare applicazione solo a condizione che:

- 1 il soggetto che sia in corso in una violazione della norma catastale provveda spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissatai dalla norma;

- 2 la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o latre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

- 3 il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tribut i dovuti.

Esaminando il punto - 3 come fà a dire l'impiegato del Catasto "che non ne sa niente in merito alle sanzioni"??? mah....

Saluti

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 09:45

"vipado" ha scritto:
Ho anche notato nelle istruzioni operative del 17/09/2012, dove si parla appunto degli importi delle sanzioni, che si rimanda il tutto alla Sogei per adeguamento delle procedure e soprattutto delle voci di listino in uso presso le casse. Mi domando: non e' che cio' non e' stato ancora fatto e quindi non sanno come far pagare questi importi?



fino a prova contraria in caso di invio telematico il sistema unitamente al calcolo dei tributi ordinari è già capace di calcolare e far pagare gli interessi e le sanzioni relative al ravvedimento operosono(solo nel caso che la regolarizzazione avviene entro l'anno, quindi calcolo delle sanzioni ed interessi prima e dopo i 90 giorni).

Saluti

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lucanto

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 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2012 alle ore 22:05

solo una precisazione, la sanzione è ridotta ad 1/3 se si paga entro 60 gg. non piu' ad 1/4.

Buon lavoro

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 12:49

"lucanto" ha scritto:
solo una precisazione, la sanzione è ridotta ad 1/3 se si paga entro 60 gg. non piu' ad 1/4.

Buon lavoro



veramente non è proprio così:

- entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari ad un decimo del minimo edittale, ovvero euro 103,20(pari ad un decimo della sanzione minima di euro 1.030,00);

- dopo i 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari ad un ottavo del minimo edittale, ovvero euro 129,00(pari ad un ottavo della sanzione minima di euro 1.030,00);

- oltre l'anno (qualora diferrino i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso) la sanzione va da un minimo di euro 1.030,00 ad un massimo di euro 8.264,00.

Resta il fatto che dopo l'anno non è possibile esercitare il ravvedimento operoso e quindi pagare contestualmente all'invio della pratica tramite invio telematico.

Saluti

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lucanto

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 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2012 alle ore 23:46

Cesko forse non hai capito, 1/3 è riferito alla sanzione che arriva a casa del proprietario, se paga entro 60 gg. riprendendo ciò che aveva scritto bioffa69. In precedenza era ridotta ad 1/4.

Buon lavoro

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2012 alle ore 09:53

"lucanto" ha scritto:
Cesko forse non hai capito, 1/3 è riferito alla sanzione che arriva a casa del proprietario, se paga entro 60 gg. riprendendo ciò che aveva scritto bioffa69. In precedenza era ridotta ad 1/4.

Buon lavoro



ho capito cosa intendevi.....

la sanzione in caso di avvenuto adempimento prima del 01/08/2012!

saluti

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dino

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 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2012 alle ore 19:02

Nel caso si presenti un accatastamento di un fabbricato oggetto di rendita presunta ed i tributi non siano dovuti per esenezione legge 219/81, va pagata la sanzione con la richiesta di ravvedimento operoso ?

Ho provato con Sister ho messo esenzione tributi L. 219/81, numero U.I. 0,

richiesta ravvedimento operoso, Numero di uiu non soggette a sanzione 0

data fine lavori 01/08/2012.

Il totale importo è 0

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aleviking

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30 Aprile 2007

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 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 19:03

Mi inserisco con un caso particolare che mi è capitato e che non ho ancora risolto: ho un'immobile fantasma, per cui il proprietario ha provveduto alla demolizione successivamente alla notifica di attribuzione rendita presunta (per cui ha già pagato circa 400 euro).

Ora dovrei fare l'istanza per la rimozione del segno e a seguire il docfa. Considerato che la demolizione è avvenuta circa 6 mesi fa, secondo voi questo docfa deve scontare la sanzione per ritardata dichiarazione (129 euro) ?

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Parisi

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Terranuova Bracciolini, Arezzo

 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2012 alle ore 18:35

"CESKO" ha scritto:
"lucanto" ha scritto:
solo una precisazione, la sanzione è ridotta ad 1/3 se si paga entro 60 gg. non piu' ad 1/4.

Buon lavoro



veramente non è proprio così:

- entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari ad un decimo del minimo edittale, ovvero euro 103,20(pari ad un decimo della sanzione minima di euro 1.030,00);

- dopo i 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari ad un ottavo del minimo edittale, ovvero euro 129,00(pari ad un ottavo della sanzione minima di euro 1.030,00);

- oltre l'anno (qualora diferrino i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso) la sanzione va da un minimo di euro 1.030,00 ad un massimo di euro 8.264,00.

Resta il fatto che dopo l'anno non è possibile esercitare il ravvedimento operoso e quindi pagare contestualmente all'invio della pratica tramite invio telematico.

Saluti



Da quale data si iniziano a contare i 90 giorni, l'anno? dalla data presunta del 01/08/2012?

Chiedo perchè devo procedere all'accatastamento di un fabbricato e volevo sapere se posso accatastarla a inizio anno nuovo oppure lo devo fare entro l'anno per non andare incontro a sansioni maggiori.

grazie

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Parisi

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Terranuova Bracciolini, Arezzo

 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2012 alle ore 10:27

chiamando l'ADT di Arezzo ho saputo che fino a novembre 2013 si pagherà 129€ con ravvedimento operoso. Data fittizia del 01/08/2012.

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