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Autore Sanzione ?

furina

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Batignano

 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 18:52

Buonasera, siccome leggendo la varie circolari e sentendo il parere dei colleghi mi trovo abbastanza confuso, vorrei il vostro parere in merito al seguente quesito.

Praticamente devo accatastare un fabbricato (azienda agricola D10) compreso nell' elenco dei fabbricati a cui è stata applicata la rendita presunta per cui il termine di presentazione dell'accatastamento era del 31 agosto 2012.

Il fabbricato è stato ultimato nell'anno 1980, il cliente deve pagare le sanzioni oppure sono andate in prescrizione ?

Eventualmente a quanto ammontano le sanzioni ?

Grazie anticipate.

Saluti.

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Autore Risposta

dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 19:14

Da Cesko la segnalazione della Circolare Prot. nº 43927 del 17/9/2012 con oggetto:

"Attività di accertamento con attribuzione della rendita presunta- Sanzioni amministrative di cui ..."

http://www.geolive.org/forum/altro/sug...

Ciao, buona lettura e buon lavoro.

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alessandropalas

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18 Settembre 2012 alle ore 18:55

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Padova

 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 19:14

Ciao furina immagino tu abbia dato un'occhiata alla circolare 7/2011 tanto per capire le prescrizioni e le indicazioni in merito all'accatstamento dei fabbricati a cui e' stata attribuita la rendita presunta - i termini sono scaduti ma probabilmente ci sara' una proroga dicono - per quanto riguarda le sanzioni da pagare con il mod.f24 dobrebbero arrivare a 5 anni dall'accatastamento pero' a quanto ammontano di preciso non lo ricordo, ricordo che le voci dovrebbero essere 4: Tributi speciali catastali - rendita presunta , Sanzione per mancato adempimento catastale rendita presunta,
Interessi rendita presunta, Oneri accessori connessi alla determinazione della rendita presunta inserite nel mod.24 - un consiglio e' di sentire al più presto l'urp fabbricati in catasto

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ciccioxx

Iscritto il:
29 Agosto 2005

Messaggi:
50

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 19:27

ulterior edomanda come si fa il ravvedimento operoso quando invvi la pratica da sister?

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lucanto

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27 Giugno 2006

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551

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 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 23:25

Non esiste altra soluzione che mettere una data fittizia come ultimazione dei lavori, in modo da avere il ravvedimento operoso di € 103.20, poi nella relazione tecnica indicare la data effettiva.

Buon lavoro

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geocinel
Carlo Cinelli
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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07 Novembre 2006

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Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2012 alle ore 10:21

Ho postato anche nella sezione news e ripeto quì.

In questo marasma all'Italiana, tanto per cambiare e dove si dicono le cose dopo il gong, vorrei capire: per coloro che hanno completato una pratica il 3 di Settembre non chiedendo il ravvedimento operoso, cosa succede? Possono chiederlo adesso? Come?

Grazie

Carlo Cinelli

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aromeo

Iscritto il:
23 Luglio 2005

Messaggi:
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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2012 alle ore 10:40

una domanda..... chi ha diritto ad una esenzione paga la sanzione?

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dado48

(GURU)

Iscritto il:
24 Novembre 2005

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2012 alle ore 12:23

"Geocinel" ha scritto:
In questo marasma all'Italiana, tanto per cambiare e dove si dicono le cose dopo il gong, vorrei capire: per coloro che hanno completato una pratica il 3 di Settembre non chiedendo il ravvedimento operoso, cosa succede? Possono chiederlo adesso? Come?


Ricavata dalla Circolare nº 43927 del 17/09/2012:

"Rimane fermo che, come chiarito nella predetta circolare n, 2 del 2002, l'istituto in esame (ravvedimento operoso, ndr) può trovare applicazione solo a condizione che:

- il soggetto che sia incorso in una violazione della norma catastale provveda spontaneamente e direttamente a regolarizzare la proprio posizione, entro i termini fissati dalla norma;

- la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o latre attività ...

- il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti

In tutti gli altri casi - qualora i soggetti obbligati non abbiano presentato l'atto di aggiornamento catastale, ovvero quando, pur essendoci stato l'adempimento spontaneo e lo stesso sia tardivo o comunque difettino le condizioni per l'applicabilità del ravvedimento operoso - l'Ufficio dovrà provvedere a contestare la violazione ... "

Ora a me sembra che la terza condizione impedisce l'applicabilità del Ravvedimento operoso se si è presentato l'aggiornamento oltre il 31 Agosto e non si sono pagati contestualmente i diritti catastali e la sanzione ridotta.

Altre considerazioni ?

Ciao, buon lavoro.

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geocinel
Carlo Cinelli
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Lamporecchio (PT) - geocinel@tin.it

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2012 alle ore 12:54

Purtroppo Dado penso che Tu abbia ragione.

Ho letto anch'io quel passaggio.

Ma mi chiedo è giusto tutto ciò?

In quei giorni nei quali tanti hanno presentato pratiche in ritardo girava già voce che sarebbe uscita una nota di chiarimento che avrebbe aperto questa finestra.

Era giusto aspettare o era giusto che Chi di dovere pubblicasse prima della scadenza quella nota?

Conesentitemi ancora una volta di essere schifato da questo modo di fare.

Cornuti e mazziati.

Grazie Dado della risposta

Carlo Cinelli

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figaro

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San Miniato (PI)

 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2012 alle ore 09:02

Chiedo anche: e per quelli, come me, che hanno trasmesso il documento la mattina del 31 agosto, ma la registrazione dell'Ufficio è stata effettuata il 3 settembre?

Io la risposta, purtroppo, ce l'ho, ma concordo con tutte le considerazioni di Carlo.

Cordialmente.

Luca

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lucanto

Iscritto il:
27 Giugno 2006

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2012 alle ore 17:47

A mio parere la pratica di figaro non è in sanzione, poichè presentata il 31 agosto.

Buon lavoro

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furina

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25 Maggio 2005

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Batignano

 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2012 alle ore 07:56

"dado48" ha scritto:
Da Cesko la segnalazione della Circolare Prot. nº 43927 del 17/9/2012 con oggetto:

"Attività di accertamento con attribuzione della rendita presunta- Sanzioni amministrative di cui ..."

http://www.geolive.org/forum/altro/sug...

Ciao, buona lettura e buon lavoro.





Avevo già letto quanto sopra, ma continuo ad avere dubbi se quanto riportato vale anche per un fabbricato ultimato nell'anno 1980 per il quale le sanzioni dovrebbero essere prescritte.

Praticamente se presento la pratica domani, procedo normalmente indicando la data effettiva di ultimazione oppure devo fare la procedura per il ravvedimento operoso ?

Buona giornata.

Saluti.

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dado48

(GURU)

Iscritto il:
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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2012 alle ore 08:15

"Furina" ha scritto:
Avevo già letto quanto sopra, ma continuo ad avere dubbi se quanto riportato vale anche per un fabbricato ultimato nell'anno 1980 per il quale le sanzioni dovrebbero essere prescritte.


La rendita presunta è stata applicata dall"Ufficio lo scorso anno sulla base di disposizioni normative attuali, prescrivendo una procedura precisa e con termini concreti.

Secondo il mio parere, poichè il termine del 31 Agosto 2012, era la data entro la quale si dovevano accatastare i fabbricati fantasma, dopo tale data si deve applicare il Ravvedimento operoso (nulla importando la data di costruzione dell'immobile).

Caso mai, posso pensare cha da tale data inizino i termini di prescrizione per chi non ottempera all'obbligo e non viene "pizzicato" se non dopo che tali termini sono scaduti (5 anni ? 10 anni ?).

Altre considerazioni ?

Ciao, buon lavoro.

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geocinel
Carlo Cinelli
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 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2012 alle ore 08:57

Caro Furina

Quei termini di cui Tu parli sono stati azzerati dalle recenti norme. Per quei fabbricati individuati non esiste più la prescrizione.

Anche su questo ci sarebbe da fare una bella riflessione.

Non so se ve ne siete accorti ma negli ultimi tempi sono state fatte delle cose che a parer mio rasentano l'incostituzionalità (non rasentano ma ci sono dentro).

La prima è quella, la seconda sono le notifiche non notifiche attraverso il famigerato albo pretorio del Comune.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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