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retroattività modifica classe catastale |

francesco6
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buongiorno, a seguido della mancata allegazione di una autocertificazione ad una istanza presentata nel 2014 da parte del mio tecnico, il mio immobile che doveva essere di classe d10 è stato da allora spostato in classe d8. la presentazione dell'autocertificazione e la contestuale variazione di classe in d10 hanno effetto retroattivo oppure no? grazie.
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geogradi
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www.lagazzettadeglientilocali.it/fabbric... www.fondazioneifel.it/entrate-riscossion... http://consulenzaagricola.it/files/file/CIRCOLARI/circ%2032%202014%20ruralita%20fabbricati.pdf www.ecnews.it/fabbricati-rurali-con-effi... http://www.bluedi.com/Sito/news/news_103.asp ti ho messo sopra un po di informazioni. La categoria catastale non centra nel senso che D10 è effettivamente rurale mentre gli altri hanno bisogno dell'annotazione. Comunque il requisito è retroattivo nel momento in cui fai la domanda. (allegando appunto le autocertificazioni) Se è stato da allora "spostato" a D8 evidentemente è stato per un periodo D10. Ma come mai non te ne sei accorto in fase di denuncia dei redditi? In tutti i casi la vedo dure rendere retroattiva la caratteristica per oltre i 5 anni. Credo invece sia possibile presentarla oggi e farla valere per i 5 anni precedenti. 2012/2017
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EALFIN
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La mancata allegazione dell'autocertificazione di ruralità inerente un accatastamento di un edificio dichiarato con categoria D/10 produce gli effetti tali che il fabbricato è da intendersi come D/8 già dal momento dell'accatastamento iniziale. Con tutte le relative conseguenze. Infatti il Docfa ti doveva essere respinto dall'ufficio già in sede di presentazione ma evidentemente al tecnico catastale era sfuggito il fatto che il Docfa era incompleto . Detta autocertificazione è un elemento essenziale per poter ottenere agevolazioni in materia già a partire dalla data di ultimazione lavori (in caso di ravvedimento operoso già a partire dalla data dichiarata in Docfa). E' un pò come le richieste di agevolazioni ad esempio per l'acquisto con P.P.C. nei casi in cui non viene presentato nei termini di Legge il previsto certificato definitivo. Se la presentazione dell'autocertificazione producesse effetti anche retroattivi in tutti i casi in cui la richesta di ruralità fosse allegata a istanza (e non a Docfa) ognuno può dichiarare una qualsiasi data a suo piacimento per ottenere sconti e/o agevolazioni in materia Imu e Tasi.
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geogradi
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presentarla oggi = docfa semplificato per cambiare la categoria da D8 ad D10 con allegate autocertificazioni.
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EALFIN
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"geogradi" ha scritto: presentarla oggi = docfa semplificato per cambiare la categoria da D8 ad D10 con allegate autocertificazioni. Decorrenza delle agevolazioni ai fini fiscali=data indicata in Docfa come ultimazione lavori ovvero come data di acquisto requisiti di ruralità non antecedenti ad 1 mese dalla presentazione del Docfa
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francesco6
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....hanno detto che il classamento d'ufficio e' stato notificato nel 2014 ma non ricordiamo di aver ricevuto nulla e quindi dobbiamo approfondire per capire cosa sia successo.... e purtroppo avendo il commercialista le deleghe e soprattutto non sospettando nulla essendo la variazione catastale fatta a suo tempo in d10 (abbiamo usufruito di un contributo del psr per agriturismo pertanto con dovizia di docc), proprio dalla dichiarazione dei redditi ce ne siamo accorti quest anno e stiamo cercando in tutti i modi di porvi riparo perche' spese non sostenibili (la TARI che paghiamo il comune l'ha equiparata a quella degli alberghi...). nessuno qui al catasto ci ha parlato del docfa, ci hanno detto di fare un'autocertificazione su un mod scaricabile dall'agenzia delle entrate e noi abbiamo preso quello a ns parere piu' plausibile (che allego), pertanto chiedo spiagazioni per sapere di cosa si tratta. www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsili... intanto grazie per le informazioni
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geogradi
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Chiedo scusa, ma vorrei sviscerare l'argomento in merito alle dichiarazioni fatte da me e da altri. A mio avviso la data docfa per tutti quelli presentati dopo il 30/11/2012 e che mantengono i requisiti non è la data corrispondente all'acquisizione dei requisiti ma la data appunto del 30/11/2012 utilizzata per il calcolo delle sanzioni ed al massimo(e dico al massimo perchè rilevo un buco normativo) la data di decorrenza delle agevolazioni è la data di approvazione del docfa. In relazione tecnica si indicava solo che quella in frontespizio non era la reale fine dei lavori quanto i termini di cui al DL 201/2011. Tulle le altre informazioni temporali sarebbero risultate superflue in presenza dell'allegato modello C La retroattività dei 5 anni per domande effettuate entro il 30/09/2012, IN MERITO ALLE VARIAZIONI CATASTALI ci arriva dal DL 70/2011 convertito LEGGE 106/2011 art 7 comma 2 bis (( 2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralita' dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni. )) la data del 30/09/2011 viene prorogata al 28/12/2011 con l'entrata in vigore della LEGGE 214/2011 che ha convertito il DL 201/2011 art. 13 comma 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Spostata al 30/06/2012 dall' art. 29 comma 8 DL 216/2011 convertito con L 14/2012 spostato di nuovo al 30/09/2012 dall' art 3 comma 19 DL 95/2012 convertito da L 135/2012 poi viene fatto un mezzo pasticcio ART 13 COMMA 14 LETTERA d e d bis DL 201/2011 a partire dal 1 gennaio 2012 d) abroga il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. il quale diceva che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari,anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' d-bis abroga i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. di cui il 2 bis è scritto sopra è quello della retroattività. (quindi sparito) il 2 ter prevedeva la convalida dei requisiti previo controllo da parte dell'agenzia e il 2 quater diceva che con decreto del Ministro delle Finanze si sarebbero stbilite le modalità di cui al precedente 2 bis. Poi parte del sopracitato 2 bis viene riconsiderato dal DL 216/2011 art 29 comma 8 convertita con L 14/2012 Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2 -bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il ((30 giugno 2012)) in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita', fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Poi con DM 26 luglio e una serie di circolari più o meno chiarificatrici si è compreso che non era necessario per forza attribuire la categoria catastale D10 ad un immobile che pur avendo i requisiti poteva essere accatastato con la categoria ordinaria. Tutto quanto sopracitato solo in merito alle VARIAZIONI verso i D10 e/o alle istanze per l'applicazione dell'apposita dicitura di ruralità nel caso apputo di unità ordinarie. Per quanto riguarda invece il passaggio degli FR all'urbano rimane sempre il DL201/2011 art 13 comma 14 ter I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. senza fare menzione in merito ai requisiti e alla loro retroattività. Resta il fatto che mentre L'Agenzia ci ha messo meno di un mese per cambiare il LOGO da "ex Agenzia del Territorio" rimane ancora la possibilità di flaggare la dichiarazione della sussistenza dei requisiti nei 5 anni antecedenti la data della richiesta detto questo, se le condizioni per la retroattività sono uguali sia per le VARIAZIONI che per il passaggio a EU, il nostro amico non avrebbe comunque goduto della retroattività in quanto la procedura presentata dal suo tecnico era datata 2014. La data da indicare nel docfa sarebbe stata 30/11/2012 e i benefici della ruralità iniziavano con l'approvazione del docfa. Se c'è sto buco normativo, e il nostro amico per "istanza" intendeva un docfa di passaggio da EU da FR avrebbe goduto dei 5 anni. E in tutti i casi, rivedendo la mia posizione caro Francesco, puoi mettere fine a questi salassi presentando oggi ma essendo una variazione, a prescindere dai buchi normativi, i benefici li avrai da oggi.
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geogradi
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In merito al correre i ripari, essendo molto probabilmente la tua unità non ascrivibile ad una categoria ordinaria, escluderei l'uso del modello allegato ad una istanza quanto allegato ad una procedura ministeriale DOCFA semplificato con variazione in D10.
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EALFIN
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"francesco6" ha scritto: ....hanno detto che il classamento d'ufficio e' stato notificato nel 2014 ma non ricordiamo di aver ricevuto nulla e quindi dobbiamo approfondire per capire cosa sia successo.... e purtroppo avendo il commercialista le deleghe e soprattutto non sospettando nulla essendo la variazione catastale fatta a suo tempo in d10 (abbiamo usufruito di un contributo del psr per agriturismo pertanto con dovizia di docc), proprio dalla dichiarazione dei redditi ce ne siamo accorti quest anno e stiamo cercando in tutti i modi di porvi riparo perche' spese non sostenibili (la TARI che paghiamo il comune l'ha equiparata a quella degli alberghi...). nessuno qui al catasto ci ha parlato del docfa, ci hanno detto di fare un'autocertificazione su un mod scaricabile dall'agenzia delle entrate e noi abbiamo preso quello a ns parere piu' plausibile (che allego), pertanto chiedo spiagazioni per sapere di cosa si tratta. www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsili... intanto grazie per le informazioni Il modello autocertificazione di cui parli, insieme al modello di istanza relativa alla richiesta di ruralità (che troverai anche sul sito Agenzia Entrate), sono dei documenti necessari a poter iscrivere con requisiti di ruralità unità ordinarie attualmente censite senza l'annotazione di ruralità. Gli stessi modelli vanno presentati in Catasto direttamente, per raccomandata A.R. , con PEC, tramite CAF, ecc. e la decorrenza dei requisiti, ove confermati, inizia dalla data di presentazione (e/o ovvero, credo, di protocollazione dell'istanza, così mi pare risulta in visura). Nel tuo caso il suddetto modello non può essere presentato allegato ad una semplice istanza ma deve essere allegato ad un Docfa semplificato sulla base delle vigenti norme in materia, il tutto perchè la categoria catastale interessata è una D ovvero una speciale. Al di là di quello che le norme, interpretazioni, Circolari, ecc. in materia prevedono, a mio avviso, avendo avuto a che fare (prima del 2012) con ricorsi (tutti vinti tranne stranamente uno) inoltrati alla Commissione Tributaria contro accertamenti del Comune che riteneva non rurali quegli immobili ex fabbricati rurali censiti al C.F. solo perchè costretti da esigenze quali ampliamenti, divisioni, ecc. , tieni presente comunque che abbiamo a che fare sempre con la pubblica amministrazione italiana. La quale ha bisogno sempre di tanti soldi e che, fra l'altro, non sempre, anzi quasi mai sa amministrare con diligenza detti soldi (nei casi più gravi volontariamente). Uno dei miei casi vinti in commissione tributaria era che un fabbricato rurale abitativo e strumentale, a seguito di progetto, era stato diviso per poterlo donare in parte alla figlia. In sede di accatastamento era stato spiegato il tutto ovvero che l'appartamento e unità strumentali che non dovevano essere oggetto di donazione conservavano i requisiti di ruralità. Allegando al ricorso una copia della pagina di relazione del Docfa, tutte le documentazioni del caso, Circolari e norme in materia, ecc. abbiamo vinto e il Comune è stato pure costretto a rimborsare le spese del ricorso. Al di là di tutto quanto è stato il passato, ad oggi ovvero entro il 31 dicembre 2017 l'accertamento Imu potrà essere ricondotto solo a tutto l'anno 2012 e successivi. Da gennaio 2018 potrà essere recuperata solo l'Imu a partire dall'anno 2013 compreso. Quando un Comune emetterà da oggi in poi un accertamento Imu (e/o Tasi) lo farà sulla base di quanto rileva dalla visura catastale. Se il Comune rileverà, per l'anno sottoposto ad accertamento, una categoria D10 e/o una categoria C con requisiti di ruralità, il medesimo lo considererà (o meglio lo dovrebbe considerare) come tali per tutto il periodo risultante in visura con detti requisiti e/o categoria, calcolando le relative imposte. Ad oggi nessuna retroattività è prevista per sanare situazioni dal (ormai) 2013 in poi, il tutto con riferimento ai requisiti di ruralità di un immobile già censito in Catasto Fabbricati. Pertanto ogni intervento che comporti attribuzione, rettifica, ecc. dei requisiti di ruralità, presentato tramite istanza e/o tramite Docfa, avrà solo effetto a partire dalla data di presentazione dell'istanza e/o Docfa, salvo per i casi di fabbricati rurali non accatastati entro il 2012 e per i quali, in sede di accatastamento, si dimostrerà il possesso continuativo dei requisiti di ruralità almeno a partire dal 2012 fino alla data di accatastamento al C.F. .
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francesco6
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buonasera, sono andato al catasto e ho parlato con chi si occupa delle variazione di classe, il quale mi ha detto che nel 2014 la variazione fu fatta in quanto alla pratica mancava l'autocertificazione (allegato c) allora ho contattatato il tecnico (che nel 2014 presentò l'istanza al catasto) il quale mi ha detto che l'utocertificazione era allagata alla pratica (mi ha fatto vedere anche il richiamo riportato su quest'ultima) e che se quel documento non fosse stato allegato allora la pratica doveva essere rigettata. Il tecnico si è recato al catasto e dall'incontro con il responsabile è emerso che l'autocertificazione molto probabilmente non fu "scannerizzata" nonostante fosse presente. Ora il tecnico vorrebbe mettere nel docfa semplificato una relazione nella quale si attesta che la classe di riferimento fosse la d10 fin dal 2014 e chiede se questo possa bastare al commercialista per richiedere un rimborso delle rate imu già versate, cosa ne pensate? stando così le cose ci sono i margini per ottenere una modifica retroattiva?
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geogradi
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beh se nel docfa cera scritto "si allega autocertificazione di cui alla circ 2/2012" la colpa è sicuramente del catasto che appunto avrebbe dovuto rigettare la pratica. che ci siano buone probabilità di recuperare l'IMU la vedo dura nel senso che il Comune, facendo visura storica, vede che il D10 è da oggi e non dal 2013. Potrebbe provare a mettere come data di riferimento il 30/11/2012, forse in un qualche modo ci riesci. Vedo una via più facile quella di accatastare come C2 e chiedere la ruralità specificando che è da riferirsi appunto al 2012 in quanto non assorbita d'ufficio. In questo modo, comparirebbe la diciture in visura. Sentiamo anche i colleghi cosa ne pensano.
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francesco6
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"geogradi" ha scritto: beh se nel docfa cera scritto "si allega autocertificazione di cui alla circ 2/2012" la colpa è sicuramente del catasto che appunto avrebbe dovuto rigettare la pratica. che ci siano buone probabilità di recuperare l'IMU la vedo dura nel senso che il Comune, facendo visura storica, vede che il D10 è da oggi e non dal 2013. Potrebbe provare a mettere come data di riferimento il 30/11/2012, forse in un qualche modo ci riesci. Vedo una via più facile quella di accatastare come C2 e chiedere la ruralità specificando che è da riferirsi appunto al 2012 in quanto non assorbita d'ufficio. In questo modo, comparirebbe la diciture in visura. Sentiamo anche i colleghi cosa ne pensano. nell'originale c'è scritto:quadro D, note relative al documento e relazione tecnica "il committente richiede i requisiti fiscali di attività agrituristica di cui si allega autocertificazione" quindi fondamentalmente un'eventuale dichiarazione da parte dei tecnici che hanno effettuato la pratica non servirebbe a niente visto e considerato che il comune effettuerebbe un rimborso solo nel caso in cui quella variazione risulti dalla visura giusto?
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