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Argomento: Rappresentazione scoperto di pertinenza
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bioffa69
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"Sibig" ha scritto: "rubino" ha scritto: [quote="Gibe"] Bravo, chiudi che è meglio: di quale incidenza sulla consistenza parli se l'ampiezza dello scoperto incide nel calcolo della consistenza come da: Allegato C al D.P.R. 138 /98 NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA per evitare di farti scrivere scemate ho inserito il link e tu non hai avuto nemmeno il buon senso di andartelo a leggere/ripassare; sta ancora là, vedi un pò tu. Semai incide sul classamento, nel senso che - so per esperienza personale - che se l'ampiezza della pertinenza supera 300 mq allora l'u.i.u. diventa A/7, al di sotto no, diventa A2 o A3.; sapendo questo, molti furbi hanno aggirato il corretto classamento non dichiarandola nel docfa, agevolati dal non aver portato all'urbano nemmeno un mq di corte o di strada d'accesso, e così ti ho spiegato quello che non hai capito primo. I controlli: qualsiasi controllo, di qualsiasi organi della P.A. può riguardare solo le misure e i dati numerici dichiarati, scritti, quotati esplicitamente dal tecnico: qualunque controllore non può e non deve prelevarle mediante squadretta, scalimetro, occhiometro ecc. dal documento tecnico, soprattutto da è una planimetria catastale, che non hanno nè hanno mai avuto valore metrico. Questo modo irrispettoso di rivolgersi ad un collega, da Rubino, non me l'aspettavo. Sibig, tu non capisci tante cose, non ci sorprendiamo
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bioffa69
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"Sibig" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: "Sibig" ha scritto:
Questo modo irrispettoso di rivolgersi ad un collega, da Rubino, non me l'aspettavo. Sibig, tu non capisci tante cose, non ci sorprendiamo Anche Tu non mi sorprendi affatto. Bene, per cui regolati a parlare con gli altri.
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rubino
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"Sibig" ha scritto: "rubino" ha scritto: [quote="Gibe"] Bravo, chiudi che è meglio: di quale incidenza sulla consistenza parli se l'ampiezza dello scoperto incide nel calcolo della consistenza come da: Allegato C al D.P.R. 138 /98 NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA per evitare di farti scrivere scemate ho inserito il link e tu non hai avuto nemmeno il buon senso di andartelo a leggere/ripassare; sta ancora là, vedi un pò tu. Semai incide sul classamento, nel senso che - so per esperienza personale - che se l'ampiezza della pertinenza supera 300 mq allora l'u.i.u. diventa A/7, al di sotto no, diventa A2 o A3.; sapendo questo, molti furbi hanno aggirato il corretto classamento non dichiarandola nel docfa, agevolati dal non aver portato all'urbano nemmeno un mq di corte o di strada d'accesso, e così ti ho spiegato quello che non hai capito primo. I controlli: qualsiasi controllo, di qualsiasi organi della P.A. può riguardare solo le misure e i dati numerici dichiarati, scritti, quotati esplicitamente dal tecnico: qualunque controllore non può e non deve prelevarle mediante squadretta, scalimetro, occhiometro ecc. dal documento tecnico, soprattutto da è una planimetria catastale, che non hanno nè hanno mai avuto valore metrico. Questo modo irrispettoso di rivolgersi ad un collega, da Rubino, non me l'aspettavo. Uhm, irrispettoso: quando il collega scrive fesserie, si aspetti anche di peggio. Il prossimo messaggio tuo sarà il terzo e già capisci di rispetto o meno nel forum? Mah, sarà il caldo che fa questi effetti: www.youtube.com/watch?v=PYysBD6U_S8
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robertopi
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Mi sa che per il nostro ex amico e collega, visto che ha perso la testa, ci vuole solo un t.s.o.🤣🤣🤣 Saluti
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carletto.architetto
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"rubino" ha scritto: Buongiorno architetto, permetta una domanda: cosa ne pensa del sub-argomento di cui stiamo discutendo? Buongiorno, mi dispiace aver alzato tutto questo polverone!!! Non era mia intenzione Saluti Giancarlo
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rubino
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"carletto.architetto" ha scritto: "rubino" ha scritto: Buongiorno architetto, permetta una domanda: cosa ne pensa del sub-argomento di cui stiamo discutendo? Buongiorno, mi dispiace aver alzato tutto questo polverone!!! Non era mia intenzione Saluti Giancarlo Archite', non vi pigliate pensiero e non vi scusate, è normale: qua si alzano certi polveroni che a volte non si sa con chi si discute.
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rubino
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(GURU)
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"robertopi" ha scritto: Mi sa che per il nostro ex amico e collega, visto che ha perso la testa, ci vuole solo un t.s.o.🤣🤣🤣 Saluti Ehh, robe', per me un amico è sempre un amico fin quando non mi tradisce, purtroppo abbiamo il difetto di avere un carattere e qui nn nego che il mio sia bellissimo, tuttavia teniamoceli cari che stiamo facendo vecchi. Insieme.
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samsung
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Sono state riportate diverse opinioni rispettabili, e non vorrei indicare il primato di una sulle altre. Personalmente cerco sempre di rappresentare l'area posseduta così come si presenta, di confrontarla con la wegis, ma anche con altri elaborati siano mpianto o frazionamenti o TM e direi che non sempre la soluzione di uscita dal problema è la stessa. Ultimo caso di esempio: villetta bifamiliare con corte comune do ve i proprietari vogliono attribuirsi due corti esclusive. il sedime della particella è materializzato. Faccio un rilievo si tratta di circa 400mq, lo confronto con la wegis e trovo differenze significative. Per fortuna possiedo già il frazionamento originario dei lotti fatto con tacheometro e stadia e confronto anche con quello e trovo una buona corispondenza con lo stato dei luoghi. In questo caso è stato facile decidere di rappresentare le corti difformi dalla wegis, ma conformi con lo stato dei luoghi. Cordialmente.
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robertopi
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"rubino" ha scritto: "robertopi" ha scritto: Mi sa che per il nostro ex amico e collega, visto che ha perso la testa, ci vuole solo un t.s.o.🤣🤣🤣 Saluti Ehh, robe', per me un amico è sempre un amico fin quando non mi tradisce, purtroppo abbiamo il difetto di avere un carattere e qui nn nego che il mio sia bellissimo, tuttavia teniamoceli cari che stiamo facendo vecchi. Insieme. Ok, capisco tutto, però mi sembra che abbia fuso. Va aiutato!! Salutoni a tutti
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Manero
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"samsung" ha scritto: Sono state riportate diverse opinioni rispettabili, e non vorrei indicare il primato di una sulle altre. Personalmente cerco sempre di rappresentare l'area posseduta così come si presenta, di confrontarla con la wegis, ma anche con altri elaborati siano mpianto o frazionamenti o TM e direi che non sempre la soluzione di uscita dal problema è la stessa. Ultimo caso di esempio: villetta bifamiliare con corte comune do ve i proprietari vogliono attribuirsi due corti esclusive. il sedime della particella è materializzato. Faccio un rilievo si tratta di circa 400mq, lo confronto con la wegis e trovo differenze significative. Per fortuna possiedo già il frazionamento originario dei lotti fatto con tacheometro e stadia e confronto anche con quello e trovo una buona corispondenza con lo stato dei luoghi. In questo caso è stato facile decidere di rappresentare le corti difformi dalla wegis, ma conformi con lo stato dei luoghi. Cordialmente. Ritengo corretto questo modo di procedere. Grazie di aver espresso la tua esperienza.
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3L
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Lecce S
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Ipotizzando che il quesito originario dell'arch. sia stato risolto, mi aggiungo alla discussione successiva per esprimere il mio parere. Ritengo che il contorno dell'intero lotto (coperti e scoperti) da riportare in Docfa dovrebbe rispondere, con le dovute tolleranze, alla conformazione della particella del Catasto Terreni. Va da se che se le due sagome sono congruenti lo saranno anche le rispettive superfici. Non necessariamente invece vale il contrario. Per qualche decennio ho sempre sentito sostenere dall'UTE che ciò che faceva fede ai fini della proprietà erano le risultanze del Catasto Terreni. Oggi forse non è proprio sempre così. In un caso specifico di discordanza tra il confine rappresentato in mappa e gli elementi di delimitazione del cortile-giardino presenti in loco (di dubbia costituzione sebbene datati) ho preferito riportare sulla planimetria docfa il confine catastale, con la precisazione sia in grafica che in relazione che il confine raffigurato era quello del C.T. L'Ufficio ha approvato e non può non aver rilevato l'annotazione. Detta annotazione in planimetria non può sfuggire alle parti in caso di utilizzo per atti notarili. Nella ipotesi contraria qualcuno prima ha detto che l'Ufficio dovrebbe non approvare. Prescindendo dalle implicazioni su consistenza e/o rendita attribuite sollevate in precedenza, mi chiedo: - se l'Ufficio approva, magari anche perché non rileva il fatto, la parte proprietaria può tranquillamente procedere ad una eventuale alienazione sulla base di uno stato di fatto ben rappresentato in planimetria ma che non corrisponde allo stato di diritto?
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Manero
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Ogni caso ha una storia a sé, siamo d'accordo. A me però ne vengono altre di domande, che sarebbero queste. Può il tecnico dichiarare la conformità catastale di un immobile da trasferire, quando la rappresentazione della corte esclusiva graffata in planimetria catastale non è conforme allo stato dei luoghi? Perché l'ufficio controlla che la planimetria catastale docfa corrisponda al wegis e non allo stato di fatto? Mi immagino che l'ufficio ritenga che il wegis sia conforme allo stato dei luoghi. Che ne pensate?
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samsung
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Se consideri che la legge slla conformità catastale riguarda i fabbricati direi di si.
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Manero
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"samsung" ha scritto: Se consideri che la legge slla conformità catastale riguarda i fabbricati direi di si. Grazie. Lo chiedevo perchè cercando in rete ho trovato queste notizie che mi hanno fatto venire forti dubbi sull'esclusione delle aree pertinenziali scoperte dalla conformità catastale per gli immobili iscritti al catasto dei fabbricati. Tra i beni esclusi, cioè, non ho mai trovato le aree pertinenziali scoperte graffate agli immobili iscritti all'urbano. www.notaiodimarco.com/news/la-normativa-... .... caso particolare è quello delle aree scoperte pertinenziali rispetto ad un fabbricato urbano, autonomamente iscritti nel Catasto Terreni. Ci si chiede se debbano essere iscritte nel Catasto Fabbricati per poi poter attestare la c.d. conformità oggettiva. Anche qui si devono distinguere due casi. Ci sono aree pertinenziali prive di autonomia funzionale rispetto al fabbricato e aree pertinenziali che invece possono avere funzione propria, indipendente da quella del fabbricato. L’art. 6 R.D. 652/1939 prevede che la richiesta di accatastamento del fabbricato deve estendersi alle aree e ai suoli che formano parte integrante del fabbricato. L’art. 56 lett. f) D.P.R. 1142/1949 prescrive di indicare nella denuncia di accatastamento del fabbricato le aree scoperte e le altre dipendenze annesse all’uso dell’unità immobiliare. Quindi l’obbligo di accatastamento con il fabbricato di cui costituiscono pertinenza (con inserimento, quindi, nella sua planimetria catastale) riguarda solo le aree prive di una propria autonomia funzionale. Quelle che invece la possiedono possono essere censite per conto proprio, anche nel Catasto Terreni, fatta salva la possibilità (non l’obbligo) di accatastarle unitamente al fabbricato. elibrary.fondazionenotariato.it/articolo... d. Aree scoperte pertinenziali Le aree scoperte non costituiscono unità immobiliari urbane. Se però sono pertinenza di un'altra unità incidono sulla sua consistenza catastale (e sulla relativa rendita), e quindi la planimetria dell'unità principale deve rappresentare anche l'area scoperta annessa perché in mancanza non si può dire avverata la conformità [nota 19]. d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - conformità... Circolare A.T. n. 2 del 9 luglio 2010: “Pertanto, sempre tenendo conto dei precisi riferimenti utilizzati dal Legislatore, si ritiene che debbano essere esclusi dalla previsione normativa: • le particelle censite al catasto terreni; • i fabbricati rurali, censiti al catasto terreni, che non abbiano subito variazioni, né perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali; • i fabbricati iscritti in catasto come “unità collabenti”, in quanto non più abitabili o servibili all’uso cui sono desti-nati; • i fabbricati iscritti in catasto come “in corso costruzione” o “in corso di definizione”, sempre che non siano stati ultimati o definiti; • i lastrici solari e le aree urbane, iscritti al catasto edilizio urbano con l’indicazione della sola superficie, ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.” Saluti e buona serata
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