Sulla base di quanto hai detto sembra evidente che vi è un possesso di fatto da parte di determinati soggetti ben definiti.
A parte le opportune ulteriori verifiche, ecc. solo da un punto di vista tecnico, il Pregeo riporterà tutti gli intestatari catastali (senza dichiararli come firmatari ovvero non deve comparite la riga della firma in stampa) e tutti i soggetti non intestatari ma firmatari (deve comparire la riga per la firma).
In Pregeo deve essere dichiarata la presenza della lettera di incarico la quale non è obbligatoria allegarla ma deve essere redatta per poterla esibire in caso di controlli.
Nella relazione Pregeo è opportuno precisare la situazione ovvero che tutto o parte dei firmatari sono eredi degli intestatari catastali, ecc.
Se al C.F., a seguito dell'Approvazione Pregeo;
a) si crea l'F/6 in automatico basta procedere come un normale Docfa che verrà firmato da uno dei firmatari del Pregeo;
b) non si crea l'F/6 in Docfa si deve dichiarare "Ditta già in atti del C.T." e citare la particella o una delle particelle del C.T. prima del passaggio all'urbano, anche se soppresse; in tal caso va allegata al Docfa una relazione, autodichiarazione, ecc. come previsto da una disposizione del 30 maggio 2013 (prima iscrizione degli immobili al C.E.U. -estensione procedure di cui alla Circ. n. 1/2009- e controlli sulle titolarità).
Nella relazione Docfa spiegare chi è il firmatario ovvero si può anche rimandare alla relazione Pregeo qualora nella medesima si è spiegata la situazione fra intestatari e firmatari.
Dopo l'approvazione Docfa la Ditta intestataria sarà sempre quella del C.T. prima del passaggio all'urbano.
In sede di atto di vendita si dichiara il possesso ultraventennale con richiesta di voltura con riserva a favore dell'acquirente.