Decreto del 2 gennaio 1998 n. 28 - Min. Finanze
Art. 3 - Immobili oggetto di censimento
In vigore dal 11 marzo 1998
1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita' immobiliari, come
definite all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono
formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita
catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione
d'uso, i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa
dell'accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non
costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo
naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza
utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 m(elevato
a)3;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla
lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di
una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto
contestualmente alle predette unita'.