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Autore Possibile correggere data fine lavori DOCFA di qualche mese fa?

peeppo

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11 Dicembre 2016 alle ore 15:10

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 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2016 alle ore 15:21

Buongiorno,

nel mese di aprile scorso un collega mi ha chiesto se potessi aiutarlo con un DOCFA per fusione di due appartamenti di sua proprietà.

Avevo inserito sul DOCFA la data di fine lavori effettiva, di un mese e mezzo prima.

Solo ora mi sono reso conto che potrebbe arrivargli una sanzione, che potevo risparmiargli se avessi scritto la data del giorno precedente (peccato di ingenuità, il catasto non è affatto la mia occupazione principale).

O forse potevo anche fargli pagare una sanzioncina al momento, se anche avessi voluto scrivere comunque quella data.

Ora mi chiedo: posso rimediare in qualche modo?

Posso correggere quel DOCFA dopo così tanti mesi, indicando un'altra data?

Oppure posso pagare ora una sanzioncina, senza attendere che gli arrivi la batosta a sorpresa?

Grazie

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Autore Risposta

John_Pippero

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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20 Novembre 2014 alle ore 18:17

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 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2016 alle ore 09:57

Non funziona così Peeppo.

Questa domanda mi meraviglia e mi sorprende sia fatta da un collega.

La DATA di fine dei lavori nel DOCFA deve essere quella EFFETTIVA.

Hai fatto il tuo dovere perchè devi sminuire il tuo operato, con questa domanda del c....! Potevi evitare.

Ricordo poi che la fine dei lavori deve coincidere con quella VERA ed EFFETTIVA dichiarata in Comune.



Buon lavoro.

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peeppo

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11 Dicembre 2016 alle ore 15:10

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 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2016 alle ore 11:31

Il punto è: era possibile pagare in quel momento una sanzione ridotta?

Volendo essere superprecisi e inserire la data effettiva (come ho fatto), si dovrebbe anche informare subito il committente che sono trascorsi più di 30 giorni e che cosa comporta questo fatto.

Io non l'ho fatto, e forse avrei potuto risparmiargli la letterina (che gli arriverà chissà quando) dell'Agenzia delle Entrate con 1000 euro di sanzione (vabbe', ridotta di un terzo).

Per questo chiedo se posso rimediare ora, senza fargli arrivare la lettera.

Oltretutto, l'amico ha presentato la fine lavori in comune (pratica edilizia preparata da lui) allegando il DOCFA, ma indicando una data di fine lavori successiva alla presentazione del DOCFA stesso...

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John_Pippero

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
20 Novembre 2014 alle ore 18:17

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 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2016 alle ore 12:05

No, in catasto non possono annullare la pratica docfa registrata. E' possibile fare il ravvedimento operoso al momento dell'invio della pratica. Secondo me potresti fare il ravvedimento operoso anche dopo ma il catasto non ha modo di verificare il pagamento, per cui il procedimento sanzionatorio parte lo stesso.

Conviene lasciar perdere e aspettare la notifica, informando preventivamente la committenza.

Saluti

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2016 alle ore 00:11

Il ravvedimento operoso è una facoltà che si deve chiedere al momento della presentazione della pratica. L'unica possibilità (per il Docfa ci pensa Sister al corretto calcolo quindi parlo di altro tipo di pratiche non catastali) dopo aver richiesto il ravvedimento operoso e presentata una pratica, si può integrare un eventuale maggior somma per versamento sanzioni e/o interessi nella sola ipotesi che l'Ente Pubblico non abbia ancora contestato al contribuente il minore pagamento eseguito inerente il Ravvedimento. Il primo Docfa con Ravvedimento presentato mi pare a Gennaio 2013 per delle unità ex rurali con richiesta di ruralità, il sistema non mi aveva calcolato gli interessi del mese di dicembre 2012 (non ricordo bene il motivo però mi pare che l'allora Sister non era ancora aggiornato al calcolo degli interessi anche per il mese di dicembre ovvero per poterli calcolare si doveva mettere in Docfa la data del 31 ottobre 2012). Ho versato 40 centesimi di Euro, da parte mia e altrettanti da parte del cliente, su un normale bollettino di C.C. e quindi mi pare di aver spedito al Catasto le attestazioni di versamento di 80 centesimi di Euro complessivi. Tutto andato liscio.

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peeppo

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11 Dicembre 2016 alle ore 15:10

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2016 alle ore 16:40

"EALFIN" ha scritto:
Il ravvedimento operoso è una facoltà che si deve chiedere al momento della presentazione della pratica. L'unica possibilità (per il Docfa ci pensa Sister al corretto calcolo quindi parlo di altro tipo di pratiche non catastali) dopo aver richiesto il ravvedimento operoso e presentata una pratica, si può integrare un eventuale maggior somma per versamento sanzioni e/o interessi nella sola ipotesi che l'Ente Pubblico non abbia ancora contestato al contribuente il minore pagamento eseguito inerente il Ravvedimento. Il primo Docfa con Ravvedimento presentato mi pare a Gennaio 2013 per delle unità ex rurali con richiesta di ruralità, il sistema non mi aveva calcolato gli interessi del mese di dicembre 2012 (non ricordo bene il motivo però mi pare che l'allora Sister non era ancora aggiornato al calcolo degli interessi anche per il mese di dicembre ovvero per poterli calcolare si doveva mettere in Docfa la data del 31 ottobre 2012). Ho versato 40 centesimi di Euro, da parte mia e altrettanti da parte del cliente, su un normale bollettino di C.C. e quindi mi pare di aver spedito al Catasto le attestazioni di versamento di 80 centesimi di Euro complessivi. Tutto andato liscio.



Non ho capito se mi stai dicendo che comunque non posso farlo perché il mio era un DOCFA, o se mi stai suggerendo di farlo...
Come potrei fare, in questa seconda ipotesi?
Parliamo di un DOCFA recentissimo, di pochi mesi fa, quindi nessuna contestazione è arrivata

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2016 alle ore 20:42

Nel tuo caso dovevi richiedere il ravvedimento operoso all'atto di presentazione del Docfa. Non lo hai fatto quindi devi aspettare la sanzione. Ho solo sottolineato, ma non vale per le pratiche Sister, che in casi di ravvedimento operoso regolarmente richiesto in sede di presentazione della pratica e nei casi di calcolo importi del ravvedimento ed interessi inferiore al dovuto, prima che l'ufficio competente notifichi il minore pagamento vanificando il ravvedimento stesso (anche pochi centesimi di meno versati il ravvedimento non è valido), è possibile integrare le somme del ravvedimento anche dopo la presentazione della pratica. Il ravvedimento non è un diritto comunque dovuto ma una facoltà molto economica che va espressamente richiesta. Non lo hai fatto non puoi rimediare. Spero di essere stato più chiaro.

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2016 alle ore 22:58

"John_Pippero" ha scritto:
Non funziona così Peeppo.
Questa domanda mi meraviglia e mi sorprende sia fatta da un collega.
La DATA di fine dei lavori nel DOCFA deve essere quella EFFETTIVA.
Hai fatto il tuo dovere perchè devi sminuire il tuo operato, con questa domanda del c....! Potevi evitare.
Ricordo poi che la fine dei lavori deve coincidere con quella VERA ed EFFETTIVA dichiarata in Comune.
Buon lavoro.



Concordo con quello che scrive qui sopra John Pippero !

Ed aggiungo, che una cosa simile mi è successa all'inizio di questa barbara imposizione, quando mi sono accorto, ho fatto una circostanziata domanda sostenendo l'errore di battitura e che la data di fine lavori era quella denunciata in comune e chiesi di inviare solo a me la sanzione esanerando il committente da ogni sua colpa.

Ebbene il dirigente mi accontentò con l'erogazione del minimo!

Saluti

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peeppo

Iscritto il:
11 Dicembre 2016 alle ore 15:10

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5

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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2016 alle ore 14:56

"geoalfa" ha scritto:
"John_Pippero" ha scritto:
Non funziona così Peeppo.
Questa domanda mi meraviglia e mi sorprende sia fatta da un collega.
La DATA di fine dei lavori nel DOCFA deve essere quella EFFETTIVA.
Hai fatto il tuo dovere perchè devi sminuire il tuo operato, con questa domanda del c....! Potevi evitare.
Ricordo poi che la fine dei lavori deve coincidere con quella VERA ed EFFETTIVA dichiarata in Comune.
Buon lavoro.



Concordo con quello che scrive qui sopra John Pippero !

Ed aggiungo, che una cosa simile mi è successa all'inizio di questa barbara imposizione, quando mi sono accorto, ho fatto una circostanziata domanda sostenendo l'errore di battitura e che la data di fine lavori era quella denunciata in comune e chiesi di inviare solo a me la sanzione esanerando il committente da ogni sua colpa.

Ebbene il dirigente mi accontentò con l'erogazione del minimo!

Saluti



Grazie, puoi darmi maggiori informazioni su come fare?
E' proprio quello che vorrei fare, farmi carico dell'errore.
A chi scrivo la circostanziata domanda? Come la invio?
C'è un indirizzo PEC, una procedura che non conosco?

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2016 alle ore 19:04

"EALFIN" ha scritto:
Nel tuo caso dovevi richiedere il ravvedimento operoso all'atto di presentazione del Docfa. Non lo hai fatto quindi devi aspettare la sanzione.

...

Il ravvedimento non è un diritto comunque dovuto ma una facoltà molto economica che va espressamente richiesta. Non lo hai fatto non puoi rimediare.



Buonasera.

Non è così.

Si può procedere alla richiesta del ravvedimento operoso anche DOPO LA PRESENTAZIONE (e registrazione) della pratica Docfa, il tutto ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs 18/12/1997 n. 472, così come modificato dalla legge 190 del 23/12/2014 e dal D.Lgs 158/2015 ed infine dalla legge di Stabilità 2016.

La normativa attualmente in vigore consente al contribuente di poter usufruire del ravvedimento operoso qualora non sia in essere un accertamento in atto da parte dell'ufficio, ossia non sia stata notificata alcuna sanzione al contribuente.

La circolare n. 180/E/98 del Ministero delle Finanze ha precisato che la previsione da parte delle norme circa la definizione del ravvedimento operoso "contestualmente" con la rimozione formale della violazione e il pagamento delle somme dovute, non è da intendersi nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento debbano avvenire nel "medesimo giorno" della rimozione formale della violazione e del pagamento delle somme dovute, ma nel senso che il tutto debba avvenire entro lo stesso "limite temporale" previsto dalla norma per l'accesso al ravvedimento stesso.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate di Brescia n. 3327 del 18/03/2014, al punto c) ad oggetto "Sanzioni catastali. Ravvedimento operoso per la presentazione degli atti di aggiornamento docfa" chiarisce che il ravvedimento operoso può essere richiesto anche dal professionista incaricato.

Quindi peeppo fai una semplice istanza alla tua agenzia delle entrate - territorio citando le leggi e circolari di cui cui sopra, ed esponi la cronistoria della tua pratiche e chiedi di voler usufruire del ravvedimento operoso oggi, a pratica già registrata e, chiedi altresì di farti notificare la sanzione ravveduta direttamente a te e non al committente.

L'agenzia delle entrate - territorio ti notificherà la sanzione con allegato il modello F24 per procedere al pagamento.

Saluti.

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peeppo

Iscritto il:
11 Dicembre 2016 alle ore 15:10

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5

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 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 14:02

"EFFEGI" ha scritto:
"EALFIN" ha scritto:
Nel tuo caso dovevi richiedere il ravvedimento operoso all'atto di presentazione del Docfa. Non lo hai fatto quindi devi aspettare la sanzione.

...

Il ravvedimento non è un diritto comunque dovuto ma una facoltà molto economica che va espressamente richiesta. Non lo hai fatto non puoi rimediare.



Buonasera.

Non è così.

Si può procedere alla richiesta del ravvedimento operoso anche DOPO LA PRESENTAZIONE (e registrazione) della pratica Docfa, il tutto ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs 18/12/1997 n. 472, così come modificato dalla legge 190 del 23/12/2014 e dal D.Lgs 158/2015 ed infine dalla legge di Stabilità 2016.

La normativa attualmente in vigore consente al contribuente di poter usufruire del ravvedimento operoso qualora non sia in essere un accertamento in atto da parte dell'ufficio, ossia non sia stata notificata alcuna sanzione al contribuente.

La circolare n. 180/E/98 del Ministero delle Finanze ha precisato che la previsione da parte delle norme circa la definizione del ravvedimento operoso "contestualmente" con la rimozione formale della violazione e il pagamento delle somme dovute, non è da intendersi nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento debbano avvenire nel "medesimo giorno" della rimozione formale della violazione e del pagamento delle somme dovute, ma nel senso che il tutto debba avvenire entro lo stesso "limite temporale" previsto dalla norma per l'accesso al ravvedimento stesso.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate di Brescia n. 3327 del 18/03/2014, al punto c) ad oggetto "Sanzioni catastali. Ravvedimento operoso per la presentazione degli atti di aggiornamento docfa" chiarisce che il ravvedimento operoso può essere richiesto anche dal professionista incaricato.

Quindi peeppo fai una semplice istanza alla tua agenzia delle entrate - territorio citando le leggi e circolari di cui cui sopra, ed esponi la cronistoria della tua pratiche e chiedi di voler usufruire del ravvedimento operoso oggi, a pratica già registrata e, chiedi altresì di farti notificare la sanzione ravveduta direttamente a te e non al committente.

L'agenzia delle entrate - territorio ti notificherà la sanzione con allegato il modello F24 per procedere al pagamento.

Saluti.





Grazie, Effegi.

Non ho dimestichezza con gli uffici dell'AdE, perdonate l'ingenuità della domanda: ci vado di persona senza appuntamento?
Prendo appuntamento (come?)?
Posso scrivere tutto via PEC?

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