Come previsto dalla circolare 1/2005 il tributo di € 35 e dovuto anche per le categorie F.
Percui si paga due volte!
Estratto circolare:
3. Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all’anagrafe tributaria.
Si rileva, al riguardo, che la modifica intervenuta attiene esclusivamente
all’aumento della tariffa delle voci di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 da euro 25,82 a euro 35,00 .............
È da osservare che il diritto di euro 35,00 previsto per le dichiarazioni al catasto si applica anche alle aree urbane in considerazione dell’equiparazione espressa nella nota alla tabella per cui “Per unità immobiliare è da intendersi sia la particella dei terreni, sia l’unità immobiliare urbana”. Del pari il tributo è dovuto anche per le
dichiarazioni dei lastrici solari e delle unità collabenti, ovvero in corso di
costruzione o di definizione, che di norma vengono dichiarate nel gruppo F delle categorie fittizie, già menzionate nella circolare 26 novembre 2001, n. 9, di quest’Agenzia. ........... Per i beni non censibili se non dichiarati autonomamente con la procedura Docfa e semplicemente menzionati nell’elaborato planimetrico e nel quadro “D – Beni Comuni non Censibili” del Mod. D1, il tributo non è dovuto.
In via esemplificativa, il tributo è dovuto per tutti gli immobili dichiarati in catasto ai quali viene associata una qualsiasi delle categorie dei Gruppi A, B, C, D, E ed F.
www.agenziaterritorio.it/documentazione/...