Se mi è consentito intervenire, credo che la questione si possa ricondurre alle seguenti Leggi:
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L'Art.26 della Legge 47/1985 dice che non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni purché non contrastino "con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile...
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La Legge 662/1996, pur non abrogando l'Art.26 della Legge 47/1985, nell'Art.2 ha ampliato l'ambito degli interventi subordinati a DIA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; si tratta di una rilevante novità perché la giurisprudenza era in passato piuttosto rigorosa e richiedeva addirittura la concessione
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; la costituzione di un impianto sportivo senza creazione di volumetria è soggetto al semplice obbligo di denuncia e non al regime del rilascio della concessione edilizia solo quando esso non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici già adottati o approvati.
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. La legge 662/1996 non sembra distinguere fra opere su edifici abitativi e opere su edifici non abitativi.
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Entrando nel merito della questione voglio riferire che:
-in primo luogo ho sentito qualcuno ritenere "che si possa ricorrere alla norma del 1985 tutte le volte che ciò sia più opportuno; ad esempio per lavori in zone escluse dalla legge 662 e non dalla applicazione della legge 47";
-in secondo luogo altri, riferendosi alla data di esecuzione dei lavori (ante 1967), sostengono sia del tutto inutile qualsiasi DIA o provvedimento autorizzativo.
A questo punto mi viene spontaneo dare ragione sia a Lorenzo8125 che a Geoalfa!
Nel dubbio, comunque, io applicherei la norma più restrittiva, seguendo proprio il suggerimento di Geoalfa.
Sarebbero utili ulteriori contributi...
Chiedo scusa se sono stato inopportuno, ringrazio per l'attenzione e cordialmente saluto: ciao