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Autore Necessaria D.I.A. per fusione di U.I.U.?

mitrandir

Iscritto il:
14 Maggio 2008

Messaggi:
5

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 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 22:15

Chiedo scusa se apro questo nuovo argomento, ma purtroppo, dopo aver cercato in lungo ed in largo, proprio non sono riuscito a trovare nulla che mi potesse aiutare...
Vengo al dunque...
Secondo voi è possibile fondere due u.i.u.
-appartenenti al medesimo soggetto,
-poste sullo stesso piano di un condominio,
-aventi la stessa categoria e classe,
-comunicanti tra di loro grazie ad una apertura realizzata da tempo immemorabile;
senza che venga presentata al comune una D.I.A. o pratica edilizia?
Vorrei aggiungere che effettivamente si tratta di un unico appartamneto (c'è una sola cucina infatti), anche se catastalmente è censito come due unità.
Spero di essermi spiegato e confido nel vostro aiuto.
Grazie mille e un cordiale saluto.

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Autore Risposta

lorenzo8125

Iscritto il:
08 Agosto 2007

Messaggi:
743

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 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2008 alle ore 22:51

certo che lo puoi fare, a che ti serve la D.i.a.?

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

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-

 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 07:33

"mitrandir" ha scritto:
Chiedo scusa se apro questo nuovo argomento, ma purtroppo, dopo aver cercato in lungo ed in largo, proprio non sono riuscito a trovare nulla che mi potesse aiutare...
Vengo al dunque...
Secondo voi è possibile fondere due u.i.u.
-appartenenti al medesimo soggetto,
-poste sullo stesso piano di un condominio,
-aventi la stessa categoria e classe,
-comunicanti tra di loro grazie ad una apertura realizzata da tempo immemorabile;
senza che venga presentata al comune una D.I.A. o pratica edilizia?
Vorrei aggiungere che effettivamente si tratta di un unico appartamneto (c'è una sola cucina infatti), anche se catastalmente è censito come due unità.
Spero di essermi spiegato e confido nel vostro aiuto.
Grazie mille e un cordiale saluto.



scusate il mio ingresso in questo topic, ma mi sento in dovere di contestare la risposta fuorviante di lorenzo8125 per un semplice motivo:

abbiamo necessità di risposte chiare, semplici e soprattutto veritiere:

nel caso di fusione e/o divisione di due o più u.i.u. la D.I.A. (denuncia di inizio attività urbanistica) serve e come se serve!
catastalmente potrebbe no servire se uno fa una denuncia di variazione per denunciare un palese errore di rappresentazione delle schede, ma
serve perchè è raffigurata una evidente trasformazione urbanistica e da quanto sembra, senza alcun rilascio di autorizzazione edilizia.
addirittura potrebbe servire una D.I.A. in sanatoria,
e visto che la trasformazione è avvenuta in tempo immemore, si lascia pensare alla esecuzione ante 1967 - quindi dimostrabile con atto notorio -
la faccenda si potrebbe aggiustare!
ma la D.I.A. serve comunque!

ritengo inoltre doveroso tener presente il testo unico di cui al 380 e particolare riferimento all'art. 3 comma d (definizione degli interventi edilizi di cui alla legge 457 del 15/8/78 art.31) modificato con DLgs 301/2002

tenete conto che ora queste denuncie di variazione vengono comunicate ai comuni ed i comuni attenti poi vanno a verificare, e se verificano che non c'è alcun atto autorizzativo, poi il comune - sempre alla ricerca di denaro fresco e di facile reperimento - secondo voi, cosa farà?

cordialità

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geomice

Iscritto il:
06 Febbraio 2006

Messaggi:
11

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 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 15:40

Se mi è consentito intervenire, credo che la questione si possa ricondurre alle seguenti Leggi:

=====
L'Art.26 della Legge 47/1985 dice che non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni purché non contrastino "con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile...
=====

=====
La Legge 662/1996, pur non abrogando l'Art.26 della Legge 47/1985, nell'Art.2 ha ampliato l'ambito degli interventi subordinati a DIA ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; si tratta di una rilevante novità perché la giurisprudenza era in passato piuttosto rigorosa e richiedeva addirittura la concessione

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; la costituzione di un impianto sportivo senza creazione di volumetria è soggetto al semplice obbligo di denuncia e non al regime del rilascio della concessione edilizia solo quando esso non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici già adottati o approvati.

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.

f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. La legge 662/1996 non sembra distinguere fra opere su edifici abitativi e opere su edifici non abitativi.
=====

Entrando nel merito della questione voglio riferire che:
-in primo luogo ho sentito qualcuno ritenere "che si possa ricorrere alla norma del 1985 tutte le volte che ciò sia più opportuno; ad esempio per lavori in zone escluse dalla legge 662 e non dalla applicazione della legge 47";

-in secondo luogo altri, riferendosi alla data di esecuzione dei lavori (ante 1967), sostengono sia del tutto inutile qualsiasi DIA o provvedimento autorizzativo.

A questo punto mi viene spontaneo dare ragione sia a Lorenzo8125 che a Geoalfa!

Nel dubbio, comunque, io applicherei la norma più restrittiva, seguendo proprio il suggerimento di Geoalfa.

Sarebbero utili ulteriori contributi...

Chiedo scusa se sono stato inopportuno, ringrazio per l'attenzione e cordialmente saluto: ciao

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mitrandir

Iscritto il:
14 Maggio 2008

Messaggi:
5

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 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2008 alle ore 17:54

Ringrazio tutti per il gentile interessamento e pur avendo ancora le idee confuse, credo che che sia opportuno seguire il consiglio di Geoalfa e Geomice (non volermene Lorenzo8125, anche perché preferirei la tua tesi).

...ma GEO-alfa e GEO-mice siete parenti?

Di nuovo grazie e cordiali saluti

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