Testo unico in materia edilizia
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Titolo II
Titoli abilitativi
Capo I
Disposizioni generali
Art. 6 (L) Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera
c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94) (44) (61)
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[2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione,
anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun
titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento
di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio; (50) (66)
[3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione
di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle
normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del
medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare
la realizzazione dei lavori. (48) ]
[4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato
trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e
la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il
quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento
energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti
strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi
dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. (49)
(58) ]
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede,
nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera
b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. (60) (67)
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi
edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi
di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli
interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio
attività in alternativa al permesso di costruire; (59)
b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli
(51).
[7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero
la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,
comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta
di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l'intervento è in corso di esecuzione. (52) (58) ]
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Secondo quanto disposto dal TUE è prevista la CILA ma potrebbe non essere necessario il DOCFA se la modifica non comporta una variazione della rendita.