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Autore Muro del soggiorno diventato muretto

alex900

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28 Agosto 2023 alle ore 21:59

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12

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 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2023 alle ore 22:07

Buonasera a tutti,
vorrei gentilmente conoscere il vostro parere in merito questa situazione:
Sto aspettando la perizia del Perito della banca per la concessione di un mutuo, per l'acquisto di un immobile che presenta a mio avviso (spero) una piccola difformità:
Tra l'ingresso e il soggiorno, è presente attualmente un muretto (come da foto allegata) senza porta.
In passato presumo (osservando la planimetria) era presente un muro intero che arrivava al soffitto con una porta, che permetteva l'accesso al soggiorno.

Sulla planimetria attuale il muretto non è presente (allegata la parte del soggiorno), ma è presente il muro intero.
La mia domanda : è necessario/obbligatorio modificare la planimetria e richiedere una CILA ?
Il perito potrebbe addirittura annullarmi la richiesta di mutuo per questo motivo ?
Purtroppo sono molto agitato e preoccupato per questa situazione.
[size= 15px]In attesa, vi ringrazio anticipatamente.[/size]

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Autore Risposta

gegis

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10 Novembre 2006

Messaggi:
33

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 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 00:10

Testo unico in materia edilizia

---- omissis ---

Titolo II
Titoli abilitativi
Capo I
Disposizioni generali
Art. 6 (L) Attività edilizia libera (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera
c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94) (44) (61)

---- omissis ---

[2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione,
anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun
titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento
di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio; (50) (66)

[3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione
di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle
normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del
medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare
la realizzazione dei lavori. (48) ]
[4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato
trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e
la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il
quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento
energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti
strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi
dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. (49)
(58) ]
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede,
nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera
b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. (60) (67)
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi
edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi
di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli
interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio
attività in alternativa al permesso di costruire; (59)
b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli
(51).
[7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero
la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,
comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta
di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l'intervento è in corso di esecuzione. (52) (58) ]


---- omissis --



Secondo quanto disposto dal TUE è prevista la CILA ma potrebbe non essere necessario il DOCFA se la modifica non comporta una variazione della rendita.

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alex900

Iscritto il:
28 Agosto 2023 alle ore 21:59

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12

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 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 00:20

Buonasera grazie.

Secondo lei guardando le immagini, questa modifica può modificare la rendita?

Cordialità

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Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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29 Agosto 2022 alle ore 22:25

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 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 06:48

Concordo. Ci vuole la CILA e nell'asseverazione il tecnico deve verificare se l'opera rispetta i requisiti aeroilluminanti, poiché l' ingresso può essere stato accorpato al soggiorno con la demolizione della porzione del tramezzo che non è più divisorio.

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alex900

Iscritto il:
28 Agosto 2023 alle ore 21:59

Messaggi:
12

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 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 07:34

"Latemar" ha scritto:
Concordo. Ci vuole la CILA e nell'asseverazione il tecnico deve verificare se l'opera rispetta i requisiti aeroilluminanti, poiché l' ingresso può essere stato accorpato al soggiorno con la demolizione della porzione del tramezzo che non è più divisorio.





Quindi quel tramezzo non è più divisorio? Considerando che è alto la metà?

Grazie

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Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

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1511

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 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2023 alle ore 11:09

Lo deve verificare il tecnico asseveratore della cila tardiva.

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samsung

Iscritto il:
29 Ottobre 2005

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2844

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 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2023 alle ore 23:27

"alex900" ha scritto:
Secondo lei guardando le immagini, questa modifica può modificare la rendita?



Purtroppo non è possibile esprimersi non conoscendo l'attuale consistenza agli atti, il suo classamento, la conformazione degli spazi e la loro dimensione.

Da quello che si vede l'ingresso è inglobato in un lungo corridoio che probabilmente supera la superficie minima di vano, a cui aggiungere la superficie della sala e calcolare la consistenza della porzione secondo le eventuali eccedenze (non sappiamo come furono conteggiati a suo tempo i locali, potrebbero i vani rimanere invariati, salire o scendere). Come vede l'unico che può risponderle con cognizione di causa è il tecnico che seguirà la pratica.

Cordialmente

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