Forum
Autore |
inserimento Soffitta al piano sottostante |

Francy89
Iscritto il:
14 Aprile 2018 alle ore 13:20
Messaggi:
132
Località
|
Ciao a tutti, ho un quesito da sottoporre..... devo eseguire una variazione per "nuova distribuzione interna" su un'appartamento al piano primo di un fabbricato, facendo presente che il fabbricato è costituito da n. 2 u.i. residneziali, al piano terra è presente un'ulteriore appartamento di diversa proprietà. All'interno dell'appartamento posto al piano primo, è presente una botola per accedere al piano secondo (sottotetto) dove è presente una "soffitta" con altezza massima interna di 1,66 ml. che ad oggi non risulta essere graficamente presente nella planimetria catastale. Mi domandavo, secondo voi il piano secondo (soffitta) essendo acessibile solamente dall'appartamento del piano sottostante, la devo per forza inserire con esso?? oppure potrei creare un BCNC alle 2 u.i.?? Faccio presente che questo fabbricato ha un BCNC che risurda la corte esterna e la scala esterna, che praticamente utilzza "solamente" la proprietà dell'appartameno al piano primo per accedere ad esso. Grazie a presto!!
|
|
|
|
Autore |
Risposta |

bertone
Iscritto il:
15 Novembre 2004
Messaggi:
757
Località
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
|
Bel quesito, ce ne sono migliaia di fabbricati simili al tuo, e la stragrande maggioranza sono fabbricati edificati tra gli anni '60 e '70 (forse più i '60) - correggimi se sbaglio - . All'epoca non si poneva tanta attenzione all'accatastamento delle soffitte, disegnando solo le uu.ii. sottostanti. Di sicuro ci sarà un'atto di divisione / cessione dove vengono assegnate le abitazioni ai rispettivi intestatari. Ti consiglio di leggerlo per vedere come sono state trattate (e se sono state elencate...) le parti comuni del fabbricato (ex art. 1117 c.c.), dubito ci sia un regolamento di condominio (ora se ne vedono di tutti i colori  - vedi iperbonus -) . Tempo fa ho provveduto ad aggiornare la planimetria di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina al fine di annettergli la sovrastante soffitta (era accessibile mediante una scala interna). Ricordo che ho allegato relazione tecnica dove citavo ANCHE (non la metto tutta...) OMISSIS .... Ne consegue che, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio ne per atti, ne per uso, viene meno la presunzione che lo stesso possa essere compreso nelle parti comuni dell’edificio (ex art. 1117 del c.c.), ma bensì possa considerarsi parte integrante dell’appartamento sottostante. Tale principio è stato più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione già a partire dal 1978 con la sentenza 2 febbraio n. 470 e successivamente riconfermato con varie sentenze (cfr. Cass. Civ. 1988 n. 6206; Cass. Civ. 2002 n. 18091; Cass. Civ. 2004 nn. 18131 e 24147). Ma la Corte di Cassazione si è spinta oltre, riconoscendo la proprietà esclusiva del sottotetto al proprietario dell’appartamento al piano più elevato anche in tutti quei casi in cui, pur avendo il sottotetto dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, non risulti in concreto, per le sue caratteristiche oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio comune, ponendo attenzione quindi alla funzione cui il sottotetto è destinato in concreto (Cass. Civ. 2003 n. 6049; Cass. Civ. 1999 n. 4266; Cass. Civ. n. 2067). .... OMISSIS La seconda parte della relazione potrebbe essere stata scritta meglio, ma così è andata. Buon Lavoro.
|
|
|
|

geoalfa
(GURU)
Iscritto il:
02 Dicembre 2005
Messaggi:
12182
Località
-
|
Condivido in toto la risposta di Bertone ! E rimando ad una semplice ricerca su geolive.org come per esempio questa, dove troverari molte risposte ed anche una guida: cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827... Cordialità
|
|
|
|

Francy89
Iscritto il:
14 Aprile 2018 alle ore 13:20
Messaggi:
132
Località
|
"bertone" ha scritto: Bel quesito, ce ne sono migliaia di fabbricati simili al tuo, e la stragrande maggioranza sono fabbricati edificati tra gli anni '60 e '70 (forse più i '60) - correggimi se sbaglio - . All'epoca non si poneva tanta attenzione all'accatastamento delle soffitte, disegnando solo le uu.ii. sottostanti. Di sicuro ci sarà un'atto di divisione / cessione dove vengono assegnate le abitazioni ai rispettivi intestatari. Ti consiglio di leggerlo per vedere come sono state trattate (e se sono state elencate...) le parti comuni del fabbricato (ex art. 1117 c.c.), dubito ci sia un regolamento di condominio (ora se ne vedono di tutti i colori  - vedi iperbonus -) . Tempo fa ho provveduto ad aggiornare la planimetria di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina al fine di annettergli la sovrastante soffitta (era accessibile mediante una scala interna). Ricordo che ho allegato relazione tecnica dove citavo ANCHE (non la metto tutta...) OMISSIS .... Ne consegue che, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio ne per atti, ne per uso, viene meno la presunzione che lo stesso possa essere compreso nelle parti comuni dell’edificio (ex art. 1117 del c.c.), ma bensì possa considerarsi parte integrante dell’appartamento sottostante. Tale principio è stato più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione già a partire dal 1978 con la sentenza 2 febbraio n. 470 e successivamente riconfermato con varie sentenze (cfr. Cass. Civ. 1988 n. 6206; Cass. Civ. 2002 n. 18091; Cass. Civ. 2004 nn. 18131 e 24147). Ma la Corte di Cassazione si è spinta oltre, riconoscendo la proprietà esclusiva del sottotetto al proprietario dell’appartamento al piano più elevato anche in tutti quei casi in cui, pur avendo il sottotetto dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, non risulti in concreto, per le sue caratteristiche oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio comune, ponendo attenzione quindi alla funzione cui il sottotetto è destinato in concreto (Cass. Civ. 2003 n. 6049; Cass. Civ. 1999 n. 4266; Cass. Civ. n. 2067). .... OMISSIS La seconda parte della relazione potrebbe essere stata scritta meglio, ma così è andata. Buon Lavoro. Ciao, grazie per la tua risposta. Concordo con quanto hai scritto, tempo fa mi era capitata la stessa situazione analoga, ossia il sottotetto era sempre esistito ma a livello catastale non era mai stato inserito; ad oggi siccome ho dovuto a livello urbanistico sistemare alcune cose con tanto di presentazione di pratica edilizia, ho provveduto a rilevare tale piano e inserirlo graficamente. Il dubbio era se appunto, essendo il piano sottotetto, accessibile solo ed esclusivamente dal piano sottostante tramite scala "botola" interna all'appartamento, può s"olo" che essere parte integrante di esso. Grazie a presto!!
|
|
|
|

Francy89
Iscritto il:
14 Aprile 2018 alle ore 13:20
Messaggi:
132
Località
|
Mi hanno respinto la variazione, perchè voglio copia degli atti che certificano in maniera esclusiva il P2 (sottotetto) al piano P1. Mi domando, ma se l'accesso al P2 (sottotetto), avviene tramite botola interna all'appartamento e non da altre scale ecc, esterne all'unità immobiliare, va dimostrata questa cosa? Io ho inserito ora il P2 visto che devo fare una Variazione, essendo non presente agli attie comunque esistente a livello urìbanistico. Specifico che l'accesso al P1 avviene da una scala esterna che attualmente è censita come BCNC, ma in pratica viene utilizzata solamente dal proprietario del P1 per accedere....
|
|
|
|

samsung
Iscritto il:
29 Ottobre 2005
Messaggi:
2844
Località
|
Come ti è stato detto, in assenza di diversi accordi rilevabili da atti notarili, la camera d'aria sottotetto si presume di proprietà dell'utltimo piano. Se ha un accesso esclusivo dall'appartamento si presume sempre di proprietà dell'ultimo piano. Solo se l'accesso avviene da parti comuni si presume di proprietà comune. Comunque procurarsi l'atto o gli atti di vendita non è mai tempo perso. Se questi riportano frasi soddisfacenti l'alleghi, altrimentio alleghi una relazione firmata da te e dai proprietari dove fai le opprtune precisazioni. Saluti
|
|
|
|
|
|
|

Francy89
Iscritto il:
14 Aprile 2018 alle ore 13:20
Messaggi:
132
Località
|
"Burbe" ha scritto: Se può servire, riporto l'intero articolo che nel commento alla sentenza n.20.038 del 6 ottobre 2016, chiarirebbe la questione. Presunzione di proprietà del sottotetto in Condominio La Corte di Cassazione con Sentenza n. 20.038 del 6 ottobre 2016 ha fornito un chiarimento in merito alla delicata questione della presunzione di proprietà dei sottotetti nei Condomini. Tale disposto giurisprudenziale afferma che: “l’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al TITOLO, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva”. Pertanto per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche STRUTTURALI e FUNZIONALI, cosicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di ISOLARE e PROTEGGERE dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia DIMENSIONI e CARATTERISTICHE STRUTTURALI tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento. Secondo il concetto giurisprudenziale espresso a nulla vale, quale elemento probatorio della titolarità esclusiva, la presenza di una botola all’interno di una unità per accedere al sottotetto: d’altra parte tale fattispecie è comprensibile vista la possibilità che la stessa possa essere stata realizzata (anche abusivamente) in un tempo successivo alla costruzione, onde usufruire in via esclusiva di uno spazio che magari è effettivamente condominiale seppur “tacitamente” non reclamato come tale. Fate le vostre considerazioni, tenendo conto però dell'orientamento giurisprudenziale, per non ritrovarsi in probabile lite con il vicino di casa. Ciao, grazie per la tua risposta. Le strada che mi ha fatto capire il tecnico del catasto sono 2, trovare un titolo che legittimi tale cosa della proprietà esclusiva, oppure visto che l'appartamento del piano 1 è accessibile da una scala esterna che risulta BCNC con l'altra U.I. al piano T, la soffitta andrà censita in maniera autonoma e intestata a tutti gli aventi diritto in quote provvisorie.
|
|
|
|

Francy89
Iscritto il:
14 Aprile 2018 alle ore 13:20
Messaggi:
132
Località
|
"samsung" ha scritto: Come ti è stato detto, in assenza di diversi accordi rilevabili da atti notarili, la camera d'aria sottotetto si presume di proprietà dell'utltimo piano. Se ha un accesso esclusivo dall'appartamento si presume sempre di proprietà dell'ultimo piano. Solo se l'accesso avviene da parti comuni si presume di proprietà comune. Comunque procurarsi l'atto o gli atti di vendita non è mai tempo perso. Se questi riportano frasi soddisfacenti l'alleghi, altrimentio alleghi una relazione firmata da te e dai proprietari dove fai le opprtune precisazioni. Saluti Ciao, grazie per la tua risposta. Come già risposto a Burbe, le strada che mi ha fatto capire il tecnico del catasto sono 2, trovare un titolo che legittimi tale cosa della proprietà esclusiva, oppure visto che l'appartamento del piano 1 è accessibile da una scala esterna che risulta BCNC con l'altra U.I. al piano T, la soffitta andrà censita in maniera autonoma e intestata a tutti gli aventi diritto in quote provvisorie. Ma se la censisco in maniera autonoma, comunque chi accederà dovrà passare all'interno dell'appartamento....mi sembra una "cavolata" forse non ha capito che la scala ha accesso solo all'appartamento del P1 e non anche alla soffitta...
|
|
|
|

geoalfa
(GURU)
Iscritto il:
02 Dicembre 2005
Messaggi:
12182
Località
-
|
Quoto Samsung in toto! "samsung" ha scritto: Come ti è stato detto, in assenza di diversi accordi rilevabili da atti notarili, la camera d'aria sottotetto si presume di proprietà dell'utltimo piano. Se ha un accesso esclusivo dall'appartamento si presume sempre di proprietà dell'ultimo piano. Solo se l'accesso avviene da parti comuni si presume di proprietà comune. Comunque procurarsi l'atto o gli atti di vendita non è mai tempo perso. Se questi riportano frasi soddisfacenti l'alleghi, altrimentio alleghi una relazione firmata da te e dai proprietari dove fai le opprtune precisazioni. Saluti Ovviamente i passaggi che ti interessano li ho evidenziari Cordialità
|
|
|
|

samsung
Iscritto il:
29 Ottobre 2005
Messaggi:
2844
Località
|
"Francy89" ha scritto: ... il tecnico del catasto sono 2, trovare un titolo che legittimi tale cosa della proprietà esclusiva, oppure visto che l'appartamento del piano 1 è accessibile da una scala esterna che risulta BCNC con l'altra U.I. al piano T, la soffitta andrà censita in maniera autonoma e intestata a tutti gli aventi diritto in quote provvisorie. Il semplice fatto d essere tecnico catastale non significa avere la verità e la soluzione in tasca. Spesso danno ottimi sugerimenti, talvolta prendono granchi. Nel tuo caso la seconda che ho detto. Fatti consegnare gli atti, in un caso analogo recntemente ho scritto una piccola relazione sottoscritta dai proprietari, dove si evidenziava l'acceso al sottoteto esclusivamente dall'ultimo appartamento, vi erano stesi gli impianti di servizio del solo ultimo piano, qualche considerazione guiridica e l'atto che diceva solo che veniva venduto un appartamento confinante sotto con altro apartamento e sopra con il tetto. Registrato.
|
|
|
|
|
|
|

Francy89
Iscritto il:
14 Aprile 2018 alle ore 13:20
Messaggi:
132
Località
|
"Burbe" ha scritto: "Francy89" ha scritto:
Ma se la censisco in maniera autonoma, comunque chi accederà dovrà passare all'interno dell'appartamento....mi sembra una "cavolata" forse non ha capito che la scala ha accesso solo all'appartamento del P1 e non anche alla soffitta... O forse l'ha capito bene. Il tecnico catastale a mio parere non fa una cavolata quando chiede un titolo di prorpietà che legittimi il diritto di possedere un sottotetto, proprio perchè la giurisprudenza indica esattamente che in assenza di quanto diversamente disposto dal titolo la presunzione è quella che la proprietà del sottotetto, come struttura, e non come intercapedine, è a comune indipendentemente da dove avviene l'accesso. Il fatto dell'assenza del titolo dove non si cita il sottotetto prova due cose al momento della sottoscrizione dell'atto di acquisto: 1_il sottotetto non c'è e c'è solo una intercapedine non calpestabile, 2_c'è il sottotetto ma questo è da considerarsi tra le parti comuni che negli anni 60-70 non venivano individuate con subalterno e citate in atto solo genericamente tra le parti comuni del fabbricato trasferite in quota parte di diritto. L'ipotesi della dimenticanza è da scartare per ovvie ragioni soprattutto per il fatto che il sottotetto non è opponibile ai terzi se non esattamente individuato in atto pubblico di trasferimento. Della serie: come per l'abitazione, chiunque deve essere a conoscenza che il sottotetto è di proprietà esclusiva e il diritto di proprietà è intestato esattamente al soggetto proprietario dell'abitazione sottostante. Questo al momento dell'acquisto è una pretesa che deve avanzare chi compra se il prezzo che paga è riferito all'abitazione comprensiva del sottotetto. Altrimenti è molto presumibile che l'allora parte venditrice non aveva a sua volta titolo cheistituiva il proprio diritto esclusivo sul sottotetto e quindi non poteva inserirlo tra i beni da trasferirsi in via esclusiva. Se si vuole che il docfa venga registrato senza titolo, si deve dimostrare che il locale sottotetto è stato realizzato dopo l'acquisto dell'appartamento sottostante al posto di uno spazio che serviva esclusivamente da intercapedine, delimitato dal famosissimo controsoffitto a stuoia, con tanto di pratica edilizia che legittimi l'esecuzione dell'opera con rilascio del permesso a costruire, e denuncia al genio civile per la realizzazione di solaio calpestabile, intercapedine che aveva funzione esclusiva di coibentazione a favore dell'abitazione sottostante, in questo caso, si può, anzi si deve, accatastare l'appartamento con la soffitta annessa realizzata dopo l'acquisto, con causale ampliamento e diversa distribuzione interna. Se non è così e si vuol comunque individuare catastalmente il sottotetto in maniera autonoma, si deve considerare l'orientamento giurisprudenziale. Altrimenti il rischio è appropriarsi catastalmente di una porzione di edificio di cui non si ha il pieno diritto di proprietà con conseguenze che vanno oltre la cavolata che viene effettuata ed è facile che qualche avente diritto terzo sul sottotetto faccia valere le proprie presunte ragioni nelle aule giudiziarie. Mi era stato "respinto"...ma non avevo ancora disponibile il foglio della motivazione, pertanto ho subito pensato che il Sister spesso "svalvola" , che era stato scartato per motivi tecnici, quindi appena ho visto respinto ho rinviato di nuovo la varizione proposta. Dopo un paio di ore ho riaperto il docfa respinto, e c'èra appunto scritto quello che ho descritto nei post sopra, ossia dimostrate un titolo di proprietà ecc del piano sottotetto, quindi mi sono recato fisicamente presso gli uffici dell'ADE che per mia fortuna ho vicino allo studio ed ho fatto vedere ciò a un tecnico dello sportello che conosco. Bene, avendo rinviato il docfa, senza appunto sapere le motivazioni del precedente "diniego", ieri mi è stato approvato, da un'altro tecnico diverso dal precedente!! Ho richiesto comunque l'atto al proprietario, anche perchè è stato fatto nel 2018 quindi abbastanza recente, ma comunque sono sicuro che in merito al piano sottotetto, non è indicato nulla.
|
|
|
|
|
|
|

Francy89
Iscritto il:
14 Aprile 2018 alle ore 13:20
Messaggi:
132
Località
|
"Burbe" ha scritto: Questo è un giallo dei più classici. Ora che il sottotetto è iscritto agli atti del catasto, il dubbio che permane è: Perchè mai il sottotetto nel titolo di provenienza sottoscritto nel 2018 è stato omesso nella consistenza dell'immobile compravenduto ? Visto che è stata accertata nettamente la proprietà esclusiva, l'errore della omissione dell'accessorio in atto è veramente incredibile. Chissà se almeno nella pratica edilizia di comunicazione delle opere interne il sottotetto sia stato rappresentato, spero almeno in questa coerenza dichiarativa che tende almeno a sostenerela presunta proprietà dell'accessorio anche in comune, oltre che in catasto. Almeno la soffitta manca solo nella pubblica conservatoria dei beni immobiliari, (....e dico poco). In questi casi mi viene da sostenere con forza che sia una fortuna che il catasto non sia probatorio e rimane tale anche se un accessorio viene rappresentato catastalmente in uno stato di diritto non legittimato da alcun titolo. Certo che è stato inserito nella pratica edilizia il sottotetto, nel mio comune la soffitta se è inferiore a 2,00 ml l'altezza massima interna, non costituisce superficie utile e volume urbanistico addirittura. Per me è una cosa scontata, a prescindere dal codice civile, ossia mi pare strano che la soffitta sia censita BCNC se l'ingresso avviene dall'interno di una unità immobiliare privata, no??
|
|
|
|
|
Ultime guide:
Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
SOLIDARIETA':

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
Ultime news
Amici:
Le nostre guide:
|
|