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IMU su F/2 |

geomborgh
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Ho presentato un DOCFA x unità collabente F/2 nel 2013 ,però ho messo come data di variazione avvenuta nel 2000. Chiedo, ai fini IMU, vale la data di presentazione - 2013- oppure la data dell'avvenuta variazione - 2000- Il fabbricato risultava censito in C.F. con rendita però in realtà era collabente.
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barabba
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Varese
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Quello che conta è la data di variazione indicata nel Docfa. Gli Uffici Tributi dei comuni che frequento applicano tutti questo concetto.
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geomborgh
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"barabba" ha scritto: Quello che conta è la data di variazione indicata nel Docfa. Gli Uffici Tributi dei comuni che frequento applicano tutti questo concetto. Nel comune di pertinenza l'uff. tributi, invece, dice che vale la data della presentazione del DOCFA ?? Eisiste qualche circolare o disposizione in merito ?? grazie per la risposta
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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"geomborgh" ha scritto: "barabba" ha scritto: Quello che conta è la data di variazione indicata nel Docfa. Gli Uffici Tributi dei comuni che frequento applicano tutti questo concetto. Nel comune di pertinenza l'uff. tributi, invece, dice che vale la data della presentazione del DOCFA ?? Eisiste qualche circolare o disposizione in merito ?? grazie per la risposta La data che metti nel Mod D, anche se vera, cioè anche se non errata, non la vede nessuno. Tutti guardano, "puntano", la data che risulta in visura. Questo anche per dire che "applicano questo concetto" (che poi non è un concetto, ma una specie di prassi), potendo vedere solo quella che hanno modo di vedere. Non credo esista Circolare o disposizione in merito, ma non sarei sorpreso se qualche guru mi smentisce.
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andrea64
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Ciao. Purtroppo, la modifica retroattiva con riclassificazione in F/2 non produce effetti retroattivi. Questo è quanto si evince da Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 8 febbraio – 13 marzo 2012, n. 4004.
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"andrea64" ha scritto: Questo è quanto si evince da Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 8 febbraio 13 marzo 2012, n. 4004. Questo, mi sembra, il succo della Sentenza citata da Andrea64: Sicché, fino a che la nuova rendita sia determinata, non può neppure applicarsi l'art.5, quarto comma, del d.lgs. n. 504 citato, laddove dispone che i fabbricati, per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti, ed inoltre, gli effetti della variazione si producono solo dal momento in cui la stessa è formalmente tradotta in un atto amministrativo (cfr. Cass. 13230/05). Per il che tali effetti non possono operare - come preteso dai ricorrenti - con effetto retroattivo. Altre considerazioni ? Ciao, buon lavoro.
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geomborgh
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"dado48" ha scritto: "andrea64" ha scritto: Questo è quanto si evince da Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 8 febbraio – 13 marzo 2012, n. 4004. Questo, mi sembra, il succo della Sentenza citata da Andrea64: Sicché, fino a che la nuova rendita sia determinata, non può neppure applicarsi l'art.5, quarto comma, del d.lgs. n. 504 citato, laddove dispone che i fabbricati, per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti, ed inoltre, gli effetti della variazione si producono solo dal momento in cui la stessa è formalmente tradotta in un atto amministrativo (cfr. Cass. 13230/05). Per il che tali effetti non possono operare - come preteso dai ricorrenti - con effetto retroattivo. Altre considerazioni ? Ciao, buon lavoro. Secondo me il deposito e l'accettazione del DOCFA è già un atto di per se amministrativo, anche se il Catasto ha un anno di tempo per la sua verifica.Con l'accettazione del DOCFA si accetta anche tutto quanto in esso riportato, fatto salvo la verifica nei termini- Pertanto penso che la data di riferimento sia quella della vriazione e non quella del deposito . Questa è la mia tesi però vedo che non esiste una chiarezza in merito.
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Salvatore_B.
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Juneau
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Tenete pure presente che si ha l'obbligo di denunciare la variazione entro i 30 giorni successivi... e possono dire "perché l'ha fatta 3 anni dopo?" Insomma, ci si impelaga in un discorso senza soluzione semplice.
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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"Geomborg" ha scritto: Questa è la mia tesi però vedo che non esiste una chiarezza in merito. Certo, anche tu ammetti che il deposito del docfa è un atto amministrativo, allineandoti alla Sentenza prima citata. Però ne contesti l'efficacia, poiché la variazione indicata nel Docfa è di molto precedente la data di consegna, nel tuo caso fabbricato che da abitazione passa a collabente. Sotto questo aspetto ho riscontrato, in passato, questo comportamento dell'Ente impositivo (Comune): - oggi dichiari un'unità ultimata 5/6 anni fà ed io Comune ti contesto il mancato pagamento dell'ICI e dell'IMU per gli anni pregressi. - oggi dichiari un'unità resa collabente 5/6 anni fà ed io Comune non ti restituisco le somme pagate quali tasse, a meno di una tua esplicita e circostanziata richiesta che io, magari, contesterò. L'unica volta che ho constatato la restituzione di somme pagate (ICI) è stata in occasione di attribuzione di rendite definitive inferiori alle rendite presunte utilizzate per il calcolo della tassa. Ciao, buon lavoro.
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geomborgh
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"dado48" ha scritto: "Geomborg" ha scritto: Questa è la mia tesi però vedo che non esiste una chiarezza in merito. Certo, anche tu ammetti che il deposito del docfa è un atto amministrativo, allineandoti alla Sentenza prima citata. Però ne contesti l'efficacia, poiché la variazione indicata nel Docfa è di molto precedente la data di consegna, nel tuo caso fabbricato che da abitazione passa a collabente. Sotto questo aspetto ho riscontrato, in passato, questo comportamento dell'Ente impositivo (Comune): - oggi dichiari un'unità ultimata 5/6 anni fà ed io Comune ti contesto il mancato pagamento dell'ICI e dell'IMU per gli anni pregressi. - oggi dichiari un'unità resa collabente 5/6 anni fà ed io Comune non ti restituisco le somme pagate quali tasse, a meno di una tua esplicita e circostanziata richiesta che io, magari, contesterò. L'unica volta che ho constatato la restituzione di somme pagate (ICI) è stata in occasione di attribuzione di rendite definitive inferiori alle rendite presunte utilizzate per il calcolo della tassa. Ciao, buon lavoro. Io non contesto l'efficacia dell'atto ma la sua applicazione o interpretazione Gli enti : Stato.Comune,Regione ecc. hanno tutto il dititto e dovere di verificare le "dichiarazioni" ed eventualmente contestarle. Nel mio caso è lampante che il risultato della verifica non può che confermare la mia dichiarazione di -F/2- e la data della sua avvenuta - anno più anno meno- Quindi da questo deriva il loro obbligo di adeguarsi allo stato di fatto nell'applicare i relativi tributi -ICI-IMU-ecc. In definitiva è come se io oggi dichiarassi ufficialmente che il sig. Tizio è deceduto 10 anni fa; per il decesso vale la data della denuncia -oggi- o la data effettiva de decesso -10 anni fa??? Ti ringrazio per l'attenzione, saluti
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geomborgh
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"geomborgh" ha scritto: Ho presentato un DOCFA x unità collabente F/2 nel 2013 ,però ho messo come data di variazione avvenuta nel 2000. Chiedo, ai fini IMU, vale la data di presentazione - 2013- oppure la data dell'avvenuta variazione - 2000- Il fabbricato risultava censito in C.F. con rendita però in realtà era collabente. Per completezza del caso ho rovolto in data 13/3.2014 la stessa domanda all'Agenzia delle Entrate" ed oggi 19.3.2014 ho avuto risposta... che allego. Vi chiedo cosa capite .... a me sembra contradditoria... ad una domanda semplice mi aspettavo una risposta semplice... [size= 10pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: navy]In linea generale, per quanto concerne l’efficacia delle rendite catastali si richiama l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342.[/size] [size= 10pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: navy]In particolare il primo capoverso prevede che « A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.».[/size] [size= 10pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: navy]Peraltro, ai sensi dell’articolo 2 comma 36 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, come succ. modificato, per “i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto … [omissis] ... le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo.”.[/size] [size= 10pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: navy]Si segnala altresì che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5 bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, come succ. modificato, “ in deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.”.[/size] [size= 10pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: navy]Fermo restando che per informazioni inerenti la tassazione degli immobili si deve rivolgere alle competenti Amministrazioni, ad ogni buon fine si richiama quanto disposto ad esempio dalla Corte di Cassazione Civile, Sez. V, la quale con sentenza del 25/05/2009, n. 12029 ha determinato che .[/size] [size= 10pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: navy]Si richiamano inoltre, al fine di fornire ulteriori elementi di analisi, la Circolare 11/2005 e la Risoluzione 1/2007 emanate dall’ex Agenzia del Territorio.[/size] [size= 10pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: navy]Per approfondimenti riguardanti il caso specifico, si deve rivolgere all’Ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia competente (recapiti ed orari:[/size][size= 10pt; line-height: 20px; font-family: Arial, sans-serif; color: navy] http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/serv...).[/size] [size= 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: navy] [/size] [size= 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d]Cordiali saluti[/size] [size= 10pt; font-family: Arial, sans-serif; color: #1f497d]Territorio Informa[/size] [size= 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: #1f497d] [/size]
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Geom.Anzalone
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salve, ho la stesso problema....mi spiego....un mio cliente proprietario di un fabbricato mai dichiarato in zona agricola, è stato sottoposto a rendita presenta nel 2011! Un mese fa gli arrivano due notifiche da parte dell'ufficio tributi relativi all' anno 2012 e 2013 calcolati con la rendita presunta! Io la prima cosa che ho fatto è stato regolatizzare a livello catastale il fabbricato, procedendo con mappale e relativo docfa! Tutto è andato a buon fine e approvato! Ora la mia domanda è...siccome la fine dei lavori è avvenuta nel 1995, anno riportato nel docfa...la signora deve pagare le imposte in base alla rendita presunta o quella definitiva approvato dal catasto? Capite bene che si parla di un c\2 di 30,99€ di rendita catastale, a fronte di un a\2 di 5,5 vani con rendita catastale presunta pari a 360,00€! L'ufficio tributi mi ha detto che l'accatastamento avrà validità ai fini dell imu e ici per il 2017 in poi....sexondo me si dovrebbe applicare la rendita reale e non presunta per gli anni antecedenti 2012,2013 e così via...grazie per l'attenzione e buona giornata
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John_Pippero
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"Geom.Anzalone" ha scritto: salve, ho la stesso problema....mi spiego....un mio cliente proprietario di un fabbricato mai dichiarato in zona agricola, è stato sottoposto a rendita presenta nel 2011! Un mese fa gli arrivano due notifiche da parte dell'ufficio tributi relativi all' anno 2012 e 2013 calcolati con la rendita presunta! Io la prima cosa che ho fatto è stato regolatizzare a livello catastale il fabbricato, procedendo con mappale e relativo docfa! Tutto è andato a buon fine e approvato! Ora la mia domanda è...siccome la fine dei lavori è avvenuta nel 1995, anno riportato nel docfa...la signora deve pagare le imposte in base alla rendita presunta o quella definitiva approvato dal catasto? Capite bene che si parla di un c\2 di 30,99€ di rendita catastale, a fronte di un a\2 di 5,5 vani con rendita catastale presunta pari a 360,00€! L'ufficio tributi mi ha detto che l'accatastamento avrà validità ai fini dell imu e ici per il 2017 in poi....sexondo me si dovrebbe applicare la rendita reale e non presunta per gli anni antecedenti 2012,2013 e così via...grazie per l'attenzione e buona giornata La prima cosa che hai fatto è stata effettuata prima o dopo l'accertamento IMU del comune ? Se è prima, hai ragione tu, se è dopo ha ragione il comune. Saluti
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Geom.Anzalone
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salve, intanto grazie per la risposta!allora il mappale è il docfa sono stati presentati dopo la prima notifica relativa al 2012....mentre la seconda notifica relativa all'anno 2013 è stata consegnato dopo l'accatastamento! Gentilmente mi potrebbe fornire la legge da dove si evince tutto questo??grazie in anticipo e buona giornata
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John_Pippero
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"Geom.Anzalone" ha scritto: salve, intanto grazie per la risposta!allora il mappale è il docfa sono stati presentati dopo la prima notifica relativa al 2012....mentre la seconda notifica relativa all'anno 2013 è stata consegnato dopo l'accatastamento! Gentilmente mi potrebbe fornire la legge da dove si evince tutto questo??grazie in anticipo e buona giornata Data dell'accertamento, non della consegna della notifica. E' cosa ben diversa. Il punto è che nel momento dell'accertamento da parte del comune l'immobile agli atti catastali era censito A2 di 5,5 vani con rendita di 360,00 euro. Su quest'ultimo importo il comune ti ha calcolato l'IMU. L'errore è imputabile per quegli anni al contribuente che non ha provveduto a regolarizzare per tempo l'immobile, e questa è la conseguenza. Le norme specifiche sono tutte elencate nelle notifiche ricevute dal contribuente. Comunque il consiglio è quello di andare all'ufficio tributi del comune e chiedere se è possibile rivedere il calcolo sulla base del buon senso che lo stesso ufficio può applicare in via bonaria e se il sindaco si deve ricandidare, ancora meglio. Saluti
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