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Autore Imp. Fotovoltaico D/10

Francy89

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14 Aprile 2018 alle ore 13:20

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2019 alle ore 13:07

Ciao a tutti,

volevo chiedervi in merito ad una pratica che stò elaborando, un consiglio su come inserire un impianto fotovoltaico, in quanto è la prima volta che mi capita;

sto effettuando una cambio di destinazione d'uso da C/2 a D/10 per una u.i di circa 100 mq ad uso dell'imprenditore agricolo, dove nella copertura verrà installato un impianto fotovoltaico di 6/7 kW.

Per il fabbricato verrà predisposta tutta la documentazione per l'attestazione dei requisiti di ruralità, pertanto verrà censito con cat. D/10, ma per quanto riguarda invece il discorso dell'impianto fotovoltaico, che verrà attribuito il proprio subalterno di cat. D/10 come il fabbricato?

Leggendo l'art. 2, punto 2.1 della circolare 36/E, mi pare di aver capito così....nei casi in cui il fabbricato venga assegnata la categoria D/10 di ruralità.



Grazie in anticipo a presto.

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Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2019 alle ore 15:01

Ma in realtà non si tratta di un cambio destinazione, trattandosi di un'uiu in cat.C/2 di 100 mq, puoi semplicemente richiedere la ruralità con gli appositi moduli, senza cambiare la scheda., a meno che tu abbia altri motivi per cambiarla.



Per quanto riguarda l'impiuanto se è per uso prorpio, non devi denunciarlo, parli di 6/7 KW.



Chiarisci un po il tutto.



Saluti

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Francy89

Iscritto il:
14 Aprile 2018 alle ore 13:20

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 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2019 alle ore 20:43

"bioffa69" ha scritto:
Ma in realtà non si tratta di un cambio destinazione, trattandosi di un'uiu in cat.C/2 di 100 mq, puoi semplicemente richiedere la ruralità con gli appositi moduli, senza cambiare la scheda., a meno che tu abbia altri motivi per cambiarla.



Per quanto riguarda l'impiuanto se è per uso prorpio, non devi denunciarlo, parli di 6/7 KW.



Chiarisci un po il tutto.



Saluti





Ciao, grazie per la tua risposta.

Allora l'u.i. è attualmente censita come C/2, ma internamente sono state fatte opere di nuova distribuzione interna, mediante la realizzazione di ufficio, bagno e un'area per la esposizione e degustazione di alcuni prodotti dell'azienda agricola, pertanto ho subito pensato che chiedere la ruralità ma inserendo appunto la categoria D/10...dopo queste opere.



Per l'impianto fotovoltaivo invece non mi è chiaro il da farsi, si è per uso proprio ma una parte credo che venga rimessa in rete, non so se ai fini catastali cambi qualcosa, ossia in parole povere non ho capito quando scatta l'obbligatorietà di dover accatastare e quindi attribuebdigli una rendita.

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2019 alle ore 21:31

"Francy89" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
Ma in realtà non si tratta di un cambio destinazione, trattandosi di un'uiu in cat.C/2 di 100 mq, puoi semplicemente richiedere la ruralità con gli appositi moduli, senza cambiare la scheda., a meno che tu abbia altri motivi per cambiarla.



Per quanto riguarda l'impiuanto se è per uso prorpio, non devi denunciarlo, parli di 6/7 KW.



Chiarisci un po il tutto.



Saluti





Ciao, grazie per la tua risposta.

Allora l'u.i. è attualmente censita come C/2, ma internamente sono state fatte opere di nuova distribuzione interna, mediante la realizzazione di ufficio, bagno e un'area per la esposizione e degustazione di alcuni prodotti dell'azienda agricola, pertanto ho subito pensato che chiedere la ruralità ma inserendo appunto la categoria D/10...dopo queste opere.



Per l'impianto fotovoltaivo invece non mi è chiaro il da farsi, si è per uso proprio ma una parte credo che venga rimessa in rete, non so se ai fini catastali cambi qualcosa, ossia in parole povere non ho capito quando scatta l'obbligatorietà di dover accatastare e quindi attribuebdigli una rendita.





Per le previsioni normative e di prassi previgenti gli impianti fotovoltaici debbono accatastarsi autonomamente, salvo che rientrino in una delle fattispecie degli impianti “domestici” (e che comunque non incrementino oltre il 15% il valore capitale dell’unità immobiliare cui tali impianti risultino integrati) di cui alla Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 o degli impianti connessi alla imprenditoria “agricola” di cui alla Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009. In linea generale, infatti, coerentemente con quanto precisato nella Risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008, gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 - opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di “opificio”. Per i casi di installazioni fotovoltaiche poste su edifici ovvero realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al NCEU, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto assimilabili agli impianti di pertinenza degli immobili. Non hanno autonoma rilevanza catastale, costituendo semplici pertinenze delle Capitolo 8 - La Circolare 2/E/2016 dell’Agenzia delle entrate e le istruzioni Docfa 4.00.3 __________ 430 unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, quali, ad esempio, destinati prevalentemente ai consumi domestici. In particolare, in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come autonoma variazione qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: - la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso; - la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; - per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3 , in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28. Con riferimento, poi, agli indirizzi della Circolare 32/E del 6 luglio 2009: 1. La produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola; 2. La produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti. b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola. È, invece, obbligatorio procedere, con denuncia di variazione da parte del soggetto intestatario, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare cui risulta integrato, allorquando l’impianto fotovoltaico ne incrementa, in accordo con la prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale, la relativa redditività ordinaria di una percentuale pari o superiore al 15%. In tal senso, erano Capitolo 8 - La Circolare 2/E/2016 dell’Agenzia delle entrate e le istruzioni Docfa 4.00.3 __________ 431 state fornite prime istruzioni con Circolare n. 10/T del 4 agosto 2005, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Riferendoci, ora, alle quattro categorie costitutive in cui la Circolare 2/E distingue l’unità immobiliare urbana da accertare emergono alcune novità sostanziali in merito all’assimilazione alla “costruzione” dei pannelli costituenti la centrale fotovoltaica. L’Agenzia ha, infatti elencato, con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici, le fattispecie da considerare: - il “suolo”: nel caso specifico la porzione di terreno coperta dall’impianto e sue aree scoperte accessorie e pertinenziali; - le “costruzioni”: che, esclusi i pannelli (per quanto infra) non trovano particolare riferimento agli impianti fotovoltaici (eccezion fatta per le cabine elettriche, qualora non accatastate separatamente dall’impianto); - gli “elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità” che sono composte in buona sostanza dalle strutture di sostegno ed infissione dell’impianto ad altro immobile sia che trattasi di terreno sia che trattasi di lastrico solare; - le “componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali allo specifico processo produttivo” costituite da quelle componenti di natura essenzialmente impiantistica (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti) che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile. Nell’ambito di tali componenti – che sono da escludere dalla stima – l’Agenzia ha, però, inteso includere, per questi specifici impianti, gli inverter e i pannelli fotovoltaici (fatta eccezione di quelli integrati e costituenti parte della struttura immobiliare stessa, ad es. quelli “integrati architettonicamente” ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 (2)). (2) “b3) Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3 [alla menzionata Nota. NdA] in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. Tipologia specifica 1. Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita; 2. Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto; 3. Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni; 4. Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici; 5. Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici; Capitolo 8 - La Circolare 2/E/2016 dell’Agenzia delle entrate e le istruzioni Docfa 4.00.3 __________ 432 Va ricordato che la precedente Risoluzione 3/T del 6 novembre 2008, utilizzando una interpretazione analogica basata sul confronto tra le turbine delle centrali idroelettriche, ha stabilito l’inclusione dei pannelli fotovoltaici, in quanto determinanti il carattere sostanziale di centrale elettrica, i.e. di “opificio”. Sul punto invece nulla innova la norma per il caso già previsto nella stessa risoluzione citata di “impianti che non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici”. Tipiche componenti di un impianto fotovoltaico risultano, pertanto, le seguenti: - area (suolo o lastrico solare, in locazione ovvero in diritto di godimento); - eventuali opere di sistemazione e fondazione (recinzioni, percorsi asfaltati, platee di fondazione, ecc.); - strutture di sostegno (in genere telai metallici, talvolta dotati anche di sistemi “ad inseguimento”); - pannelli; - cablaggi vari; - eventuale locale tecnico; - inverter. Secondo le indicazioni desumibili dalla Circolare 2/E, l’area, le eventuali opere di sistemazione e fondazione nonché l’eventuale locale tecnico sono da includere nella stima diretta mentre invece gli altri elementi possono esserne esclusi. Al riguardo la circolare annovera, infatti, tra le “costruzioni” sia le “fondazioni” che le “opere di supporto in genere”. Per le strutture metalliche che sorreggono i pannelli l’indicazione più aggiornata è di annoverarle tra gli “impianti”, ritenendole di non rilevante consistenza volumetrica (3). Analizzando il portato della norma, alcuni dubbi potrebbero sorgere a seguito dell’eliminazione dei pannelli fotovoltaici in conformità alla norma “Svuota impianti” e del relativo obbligo di accatastabilità dell’unità immobiliare rimanente. 6. Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto; 7. Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura; 8. Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse; 9. Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane; 10. Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa”. (3) La questione è stata, comunque, ripresa e risolta dalla Nota n. 60244 del 27 aprile 2016 diramata dalla Direzione centrale catasto, cartografia e pubblicità immobiliare, che ha ulteriormente stabilito che i sistemi di ancoraggio dei pannelli solari vadano considerati “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, quindi esclusi dalla stima catastale a far data dal 1° gennaio 2016 ex comma 21. Capitolo 8 - La Circolare 2/E/2016 dell’Agenzia delle entrate e le istruzioni Docfa 4.00.3 __________ 433 Sul punto va, però, ricordato che se l’unità immobiliare è stata dichiarata in atti del catasto ne era stata riconosciuta una propria autonomia funzionale e reddituale conseguendone la permanenza in catasto se pur con una rendita ridotta, al limite determinata sulla base del valore dell’area o del lastrico solare in cui deve essere ricompreso il valore delle fondazioni (4). In merito, infine, ai valori da attribuire a tali aree, utili elementi ai fini della determinazione della rendita stessa possono essere reperiti dagli eventuali contratti di locazione, diritto di superficie o altro, con cui tali lastrici (nel caso dei tetti) o tali aree vengono date in uso al fine della produzione di energia elettrica. L’assumere la decisione di utilizzare tali elementi di confronto nella stima dovrà accompagnarsi all’accortezza di riportare al biennio economico 1988-1989, con opportuni coefficienti (cfr. parte seconda, capitolo 5), i valori selezionati.

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pacioto

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il mondo (purchè sia da rilevare)

 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2019 alle ore 08:35

A me è capitato un caso simile: impianto fotovoltaico e impianto biogas a servizio di un allevamento di suini, il cui proprietario ha i requisiti di imprenditore agricolo, entrambi gli impianti sono stati classificati in D/10. Agenzia del territorio di Padova

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2019 alle ore 10:28

Salve

se l'impianto fotovoltaico è strumentale alla produzione del fondo agricolo, vedasi tipologia 10 del modello allegato C del d.m. 26.12.2012.

cordiali saluti

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robertopi

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2019 alle ore 10:41

"SIMBA4" ha scritto:
Salve

se l'impianto fotovoltaico è strumentale alla produzione del fondo agricolo, vedasi tipologia 10 del modello allegato C del d.m. 26.12.2012.

cordiali saluti



Ma questo è il caso in cui si identifichi l'impianto con un'uiu a se stante?

Premesso che con la legge viegnte (208/15) i pannelli/inverter non concorrono nella determinazione della rendita, 6Kw sul tetto è una potenza irrisoria che forse copre a malpena il fabbisogno dell'azienda.

Se non per esigenze particolari, non va individuato il lastrico solare e il FTV non determina variazione della rendita; volendo lo si può rappresentare in planimetria (personalemnte nemmeno lo farei).

saluti

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SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2019 alle ore 11:36

"robertopi" ha scritto:
"SIMBA4" ha scritto:
Salve

se l'impianto fotovoltaico è strumentale alla produzione del fondo agricolo, vedasi tipologia 10 del modello allegato C del d.m. 26.12.2012.

cordiali saluti



Ma questo è il caso in cui si identifichi l'impianto con un'uiu a se stante?

Premesso che con la legge viegnte (208/15) i pannelli/inverter non concorrono nella determinazione della rendita, 6Kw sul tetto è una potenza irrisoria che forse copre a malpena il fabbisogno dell'azienda.

Se non per esigenze particolari, non va individuato il lastrico solare e il FTV non determina variazione della rendita; volendo lo si può rappresentare in planimetria (personalemnte nemmeno lo farei).

saluti





Salve



si Roberto prima bisogna valutare bene se è il caso di censire o meno l'impianto fotovoltaico, la mia era solo una risposta per dire che c'è la possibilità, se ne esiste il presupposto, di accatastarlo come D10.



cordiali saluti

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Francy89

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14 Aprile 2018 alle ore 13:20

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2019 alle ore 12:20

Grazie per le risposte.

Comunque mi pare di aver capito che siccome devo procedere con la dichiarazione di ruralità mediante apposito ALLEGATO C del decreto ministeriale del 26 luglio 2012, indicando la tipologia 1 per il fabbricato e tipologia 10 per l'impianto fotvoltaico?

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Vale76

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30 Maggio 2019 alle ore 17:40

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 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2019 alle ore 18:21

Si, indichi la tipologia 1 e 10, però concordo con robertopi, in quanto credo sia necessario verificare se è davvero il caso che tu inserisca il fotovoltaico nel D/10. Se è parte integrante della struttra è un discorso, in quanto tu rimuovendo il fotovoltaico, il fabbricato rimane senza copertura, invece se non lo è non è necessario inserirlo.

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Francy89

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 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2019 alle ore 09:25

No, non è parte integrante della struttura, pertanto se il proprietario lo vuole rimuore tra 2 mesi lo può fare tranquillamente senza rimuovere la copertura sottostante.

Se comunque deve essere accatastato, risulta poi come "unità afferenti edificate in sopraelevazione" ?

stavo leggengo l'esempio che ha riportato un tecnico nell'installazione di un impianto su un lastrico solare di un capannone.

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RonchiD

Iscritto il:
13 Giugno 2019 alle ore 11:39

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 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2019 alle ore 12:01

Ciao a tutti,

ho un quesito da sottoporvi in riferimento all'accatastamento ad oggi di un impianto fotovoltaico realizzato prima del 2016 sulla copertura di un capannone. (complanare alla superficie del tetto ma non integrato)

Il mio dubbio è il seguente:

-Se lo accatastavano prima del 2016, la rendita derivante dall'istallazione dell'impianto fotovoltaico sul capannone mi superava il 15% della redditività ordinaria del capannone.

- Se considero l'accatastamento ad oggi (dove nel calcolo della rendita non devo più considerare i costi dei pannelli e degli inverter) mi ritrovo a essere al di sotto del 15%.

Penso che l'iter da seguire sia : accatastamento ad oggi con i valori previsti prima della Legge di Stabiità del 2016, successivamente presentazione di docfa per scorporo degli imbullonati.

Voi che ne pensate, avete avuto situazioni come questa?

Grazie in anticipo per le vostre risposte!

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robertopi

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16 Dicembre 2004

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2019 alle ore 12:41

"RonchiD" ha scritto:
.............

Penso che l'iter da seguire sia : accatastamento ad oggi con i valori previsti prima della Legge di Stabiità del 2016, successivamente presentazione di docfa per scorporo degli imbullonati.

Voi che ne pensate, avete avuto situazioni come questa?



Assolutamente no!

Non si accatasta prima con i valori e poi si scorporano. Per favore non facciamo passare messaggi inesatti, peraltro dispendioosi.

Segui quanto detto in precedenza.

Saluti

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bioffa69

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23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2019 alle ore 15:00

"robertopi" ha scritto:
"RonchiD" ha scritto:
.............

Penso che l'iter da seguire sia : accatastamento ad oggi con i valori previsti prima della Legge di Stabiità del 2016, successivamente presentazione di docfa per scorporo degli imbullonati.

Voi che ne pensate, avete avuto situazioni come questa?



Assolutamente no!

Non si accatasta prima con i valori e poi si scorporano. Per favore non facciamo passare messaggi inesatti, peraltro dispendioosi.

Segui quanto detto in precedenza.

Saluti





Non ne sarei così certo, nell'ultimo incontro con l'Agenzia è stato detto qualcosa del genere, per cui se si dichiara che l'impianto esiste da prima del 2016, la procedura deve essere proprio quella citata da RonchiD, comunque mi informerei bene presso l'Agenzia.



Saluti

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RonchiD

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13 Giugno 2019 alle ore 11:39

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 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2019 alle ore 16:05

Effettivamente questa procedura me l'ha indicata recentemente un tecnico del catasto di Milano.

Volevo essere sicuro e verificare se non c'erano altre alternative.....

Grazie per le vostre risposte!



Saluti

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