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Autore FR CON REQUISITI, IN PARTE UTILIZZATO COME PERTINENZA ABITAZIONE

gustos94

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12 Luglio 2016 alle ore 16:07

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UMBRIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2017 alle ore 15:58

imagizer.imageshack.us/v2/722x353q90/924...



saluti a tutti!

mi trovo con un dubbio molto grande e prima di andare in agenzia gradirei dei preziosi consigli da parte di voi colleghi.

Il mio caso è un fr con 2 dei comproprietari iscritti come coltivatori diretti e quindi con i requisiti di ruralità ancora attivi. Il fatto è che circa 15 anni or sono, parte del fabbricato è stato modificato, rimesso a nuovo e suddiviso in 3 garage, mentre lo stalletto ed il magazzino non sono stati ne modificati ne ristrutturati. Tutto questo senza alcuna pratica edilizia od altro! L'immobile risale all'incirca all'anno 1890 e non esistono disegni.

le mie domande sono:

-posso richiedere i requisiti di ruralità solo per lo stalletto ed il magazzino, ovvero le parti non modificate e censire i garage con una semplice dichiarazione ordinaria?

-se la risposta alla prima domanda fosse si, pagherei la sanzione solo solo per lo stalletto ed il magazzino, oppure anche per i garage, visto che andrei ad inserie la presunta data della ristrutturazione ci circa 15 anni fa?

qui la piantina del fabbricato

imagizer.imageshack.us/v2/722x353q90/924...



grazie a tutti anticipatamente

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Autore Risposta

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2017 alle ore 16:48

"gustos94" ha scritto:
Il mio caso è un fr con 2 dei comproprietari iscritti come coltivatori diretti e quindi con i requisiti di ruralità ancora attivi.



ricordo che ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità, non basta essere soltanto coltivatori diretti, ma bisogna avere anche i seguenti requisiti:

- la sussistenza delle condizioni riguardanti la superficie del terreno a cui il fabbricato è asservito (art. 9, comma 3, lettera c, del DL n. 557/1993);

- la sussistenza delle condizioni riguardanti il volume d’affari ed il reddito complessivo (art. 9, comma 3, lettera d, del DL n. 557/1993);

- di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo, presso la Camera di Commercio di ........

- di essere titolare di partita IVA;

- di percepire redditi da pensione corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

- che le unità immobiliari di tipo abitativo insistono nello stesso Comune ove sono ubicati i fondi rustici costituenti l’azienda agricola, ovvero in Comuni confinanti;

- che le abitazioni menzionate nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicate nelle tabelle sopra riportate, posseggono i requisiti di ruralità necessari ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda15.

Domanda? sei sicuro che i tuoi clienti abbiano e/o rispettando tutti i suddetti requisiti e/o in parte?

hai verificato?


saluti

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gustos94

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12 Luglio 2016 alle ore 16:07

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UMBRIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2017 alle ore 17:04

"CESKO" ha scritto:
"gustos94" ha scritto:
Il mio caso è un fr con 2 dei comproprietari iscritti come coltivatori diretti e quindi con i requisiti di ruralità ancora attivi.



saluti





ti posso confermare questi 3 punti:

- di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo, presso la Camera di Commercio di ........

- di essere titolare di partita IVA;

- di percepire redditi da pensione corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;



nel mio caso trattasi di un annesso ediacente all'abitazione principale che non ha i requisiti di ruralità

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2017 alle ore 17:21

"gustos94" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:
"gustos94" ha scritto:
Il mio caso è un fr con 2 dei comproprietari iscritti come coltivatori diretti e quindi con i requisiti di ruralità ancora attivi.



saluti





ti posso confermare questi 3 punti:

- di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo, presso la Camera di Commercio di ........

- di essere titolare di partita IVA;

- di percepire redditi da pensione corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;



nel mio caso trattasi di un annesso ediacente all'abitazione principale che non ha i requisiti di ruralità



e gli altri punti ?????

tipo "la sussistenza delle condizioni riguardanti la superficie del terreno a cui il fabbricato è asservito" (mq. 10.000)
ci sono????

se non ci sono i requisiti allora l'immobile va censito senza la richiesta di requisiti di ruralità!


risaluti

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gustos94

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2017 alle ore 18:05

i mq sono circa 9.500 di cui 3.000 censiti come area rurale.



quindi secondo te dovrei procedere come dichiarazione ordinaria indicanto la data dell'ultima ristrutturazione parziale, oppure come ex rurale indicando la data del 30/11/2012 e fare il ravvedimento x 5 unità imm?

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gustos94

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2017 alle ore 18:39

risaluti[/quote]



scusa... ragionando un po' la strada credo sia questa:

visto che la superficie dei terreni dal momento in cui i sig.ri sono divenuti proprietari ad oggi non è variata (9500mq), dovrò inserire come data quella dell'atto di donazione e dichiarare che in quella data sono cessati i requisiti di ruralità e quindi le sanzioni non sono dovute.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2017 alle ore 18:52

"gustos94" ha scritto:


scusa... ragionando un po' la strada credo sia questa:

visto che la superficie dei terreni dal momento in cui i sig.ri sono divenuti proprietari ad oggi non è variata (9500mq), dovrò inserire come data quella dell'atto di donazione e dichiarare che in quella data sono cessati i requisiti di ruralità e quindi le sanzioni non sono dovute.



SI.... in linea di massima è così!

Comunque per la prossima volta ti consiglio di approfondire un pò meglio (studiare) la questione dei fabbricati rurali.

buon lavoro

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gustos94

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UMBRIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2017 alle ore 18:54

hai ragione ... lo sto facendo proprio ora

grazie mille per la disponibilità

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2017 alle ore 22:35

Primo appunto: lo stalletto e il magazzino sono unità strumentali all'attività agricola. Ai sensi di Legge non serve avere 10000 mq. minimo di terreno asservito (il terreno agricolo asservito alle suddette unità strumentali, anche se, complessivamente, di inferiore superficie al suddetto limite, deve insistere sullo stesso Comune e/o in tutto o in parte su Comuni confinanti con il medesimo Comune), nè occorre essere iscritti alla Camera di Commercio, nè occorre dimostrare le condizioni relative al reddito e al volume d'affari, né occorre essere pensionati da attività agricola. Detti requisiti sono necessari solo se la richiesta di ruralità riguarda abitazioni. Basta avere la partita Iva Agricola per dichiarare le unità strumentali con requisiti di ruralità.

Secondo appunto: per poter dichiarare, in uno stesso edificio oggetto di tipo mappale per nuova costruzione, parte delle unità con richiesta dei requisiti di ruralità e parte senza richiesta dei requisiti di ruralità, occorre presentare due Docfa separati ma contestualmente, il primo ad esempio per lo stalletto e il magazzino, adottando l'apposita tipologia di Docfa per la richiesta di ruralità, il secondo, adottando la tipologia Docfa ordinaria e la procedura Docfa delle "unità afferenti edificate su aree di corte" (nel primo Docfa e nell'elaborato planimetrico, non indicherai i sub da costituire con il secondo Docfa, nemmeno nell'elenco subalterni, pur riportando nei grafici tutto l'edificio, relativi ingressi, relativi perimetri e relativi confini delle e/o fra le varie unità). Le eventuali parti comuni le puoi costituire con il primo Docfa perchè costituisci due unità distinte. Nel secondo Docfa e nell'elenco subalterni indicherai eventualmente che le parti comuni costituite con il primo Docfa sono tali anche ai garage costituiti con il secondo Docfa (per intenderci B.C.N.C. a tutti i sub ovvero ai sub 2, 3, 4, 5 e 6).

Terzo appunto: per i garage il ravvedimento operoso non occorre perchè la ruralità l'hanno persa da più di 5 anni. Cioè non si pagano sanzioni.

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gustos94

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 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 12:25

ciao...

innanzi tutto grazie...ho studiato la situazione e ciò che afferma Elafin è esatto, ora l'unico dubbio che mi assale riguarda la tipologia di dichiarazione...art. 13, comma 14-ter ??? oppure DM del 2012 ?

Qui sul sito si trovano opinioni contrastanti e leggendo i vari decreti, leggi ecc. ho optato per l'art. 13, comma 14-ter. qual'è la vostra opinione?

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