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Autore Fine lavori difforme da DOCFA

Six85

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28 Settembre 2018 alle ore 12:50

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 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2018 alle ore 12:57

Buongiorno,

Mi sono appena reso conto che l'architetto che ha eseguito la CILA di cui ho fatto l'elaborato DOCFA si è dimenticato di inserire alcune modifiche di separazione interna nell'abitazione soggetta a lavori eseguendo quindi anche la fine lavori.

Adesso mi trovo nella condizione che l'elaborato in possesso dell'amministrazione comunale non è corretto sebbene i lavori siano stati eseguiti tramite regolare CILA su cui però non sono state inserite tutte le modifiche regolarmente eseguite. Mentre catastalmente la pianta è corretta.

Siccome l'architetto ha detto che non può modificare la CILA mi ha proposto di variare il docfa e poi fare una nuova cila.

non c'è un sistema meno macchinoso per ottenere la conformità tra le due entità? disegni sul comune e DOCFA?

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Autore Risposta

Giuseppe329

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15 Settembre 2017 alle ore 13:56

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 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2018 alle ore 18:27

si cila in sanatoria, ma credo che il proprietario non sia proprio d'accordo. scusa, ma prima di presentare il docfa non hai controllato se era conforme alla cila? e poi l'architetto quando ha fatto il fine lavori non ha visto che la planimetria catastale era diversa dalla cila?

non mi sembra il massimo della professionalità

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2018 alle ore 19:05

Con il catasto conforme sono stata autodenunciate le opere eseguite in difformità alla CILA. Va fatto per forza una CILA tardiva in sanatoria con il pagamento di una sanzione minima di 1000,00 euro (mi par di ricordare).



Saluti

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2018 alle ore 20:56

La C.I.L.A. in Sanatoria mi giunge nuova.

Spendere molti soldi per sanzioni relative a sole modifiche interne comunque autorizzate, seppur in parte, mi sembra un pò eccessivo.

Io ho avuto un caso recente dove in aggiunta alle opere autorizzate con C.I.L.A. è stata aperta una piccola apertura ovvero finestra interna sul tramezzo divisorio allo scopo di permettere una maggiore areazione e illuminazione del locale ripostiglio.

Nell'accatastamento ho inserito la finestra ed è stata regolarmente accettata la S.C.A.G.I. nonostante nel progetto allegato alla C.I.L.A. detta finestra manchi.

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Giuseppe329

Iscritto il:
15 Settembre 2017 alle ore 13:56

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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2018 alle ore 14:26

"EALFIN" ha scritto:
La C.I.L.A. in Sanatoria mi giunge nuova.

Spendere molti soldi per sanzioni relative a sole modifiche interne comunque autorizzate, seppur in parte, mi sembra un pò eccessivo.

Io ho avuto un caso recente dove in aggiunta alle opere autorizzate con C.I.L.A. è stata aperta una piccola apertura ovvero finestra interna sul tramezzo divisorio allo scopo di permettere una maggiore areazione e illuminazione del locale ripostiglio.

Nell'accatastamento ho inserito la finestra ed è stata regolarmente accettata la S.C.A.G.I. nonostante nel progetto allegato alla C.I.L.A. detta finestra manchi.





volgarmente chiamata cila in sanatoria, il riferimento è l'art 6bis comma 5 dpr 380/01, come dice totonno c'è una prova indelebile (il docfa) che sono stati fatti dei lavori abusivi senza autorizzazione. Si poteva fare un docfa per corregere la planimetria catastale e farla combaciare con la cila e e dopo presentare un'altra cila e relativo accatastamento conforme allo stato di fatto, ma questo prima che fosse presentato il fine lavori, ormai la frittata è fatta perchè con il fine lavori saranno state protocollate anche le planimetrie catastali. Per quanto riguarda la tua pratica ealfin il fatto che sia stata accettata non vuol dire che il procedimento è corretto.

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2018 alle ore 23:27

Il foro su un tramezzo interno non é considerato una opera edile. Come attaccare un chiodo.



Saluti

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macius

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 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2018 alle ore 16:05

Mi è caduto il telecomando su una piastrella e questa si è un pò danneggiata. Secondo voi devo fare la CILA in sanatoria?

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2018 alle ore 16:49

Per le varianti in corso d'opera eseguite a seguito di rilascio e/o presentazione di titolo abilitativo, aventi per oggetto opere non rilevanti da un punto urbanistico e penale, a suo tempo (e non so se anche ora perché non sono in ufficio e quindi non posso consultare altre notizie in merito) le norme prevedevano che le medesime varianti incidevano solo ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità.

Per intenderci, almeno a suo tempo, in caso di modifiche interne in corso d'opera realizzate senza intaccare la sagoma, le superfici utili, i volumi, la destinazione delle singole unità immobiliari, ecc. , il Comune al massimo poteva bloccare l'Agibilità e, in assenza della richiesta dell'Agibilità, non poteva certo sanzionare e/o far demolire le suddette opere difformi e/o costringere a presentare una sanatoria per regolarizzare il tutto.

Non sappiamo l'entità delle opere eseguite in difformità dal progetto, nel caso di Six85, per cui credo che la questione sia da valutare in funzione di dette varianti.

Nel mio caso, per una semplice apertura finestrata interna su un tramezzo non portante, non ho ritenuto presentare una nuova C.I.L.A. e/o una C.I.L.A. a di Variante e/o Sanatoria (nel caso fosse possibile presentarle dette C.I.L.A. di Variante e/o Sanatoria).

Non avevo spiegato prima, sempre nel mio caso, che la C.I.L.A. prevedeva anche lo spostamento di posizione di una porta interna sul medesimo tramezzo e che la suddetta finestra è stata ricavata all'interno di un'apertura già preesistente ovvero è stata ricavata chiudendo solo parzialmente la porta interna preesistente (e da spostare) che in base al progetto approvato doveva essere chiusa totalmente.

Pertanto al massimo mi potrebbero revocare l'Agibilità ma ormai sono trascorsi diversi mesi e non certo possono dire (U.T.C.) di non essersi accorti prima della finestrella ricavata nella vecchia porta esistente sul tramezzo non portante.

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 09:23

Non riesco a capire cosa c'entri l'agibilità con uno spostamento di una porta su un tramezzo non portante. Non è possibile non considerare la tipologia delle opere che si vanno ad eseguire. Questa variante di una porta spostata che descrivi, Ealfin, a che tipologia di lavori si riferiscono ? Ristrutturazione ? Risanamento conservativo ? Restauro ?

Lo spostamento di una porta non è un foro su un tramezzo.

La CILA non prevede varianti anche se non essenziali. Pertanto, lasciando perdere l'agibilità, nel caso in cui vengono eseguiti lavori in difformità al progetto presentato con CILA e non si ripresenta una nuova CILA prima della loro esecuzione, l'evento è soggetto a sanzione che può essere di un importo minore o maggiore a seconda se la pratica viene presentata nel corso dei lavori oppure a lavori eseguiti.

L'agibilità è un altra cosa.

Il Comune controlla alcune pratiche di CILA ma non tutte e le controlla sol dal punto di vista formale, sopralluoghi quasi zero a meno che non vengano chiamati i vigili da privati confinanti. Ma l'opera eseguitain difformità della CILA, Comune o non Comune è sempre soggetta a sanzione, pertanto quando vai a vendere l'immobile l'acquirente non vuole pagare sanzioni su lavori che ha eseguito il venditore e la tipologia delle opere eseguite in abuso non provocano la nullità dell'atto visto che la CILA è una pratica di tipo autodichiarativo e non autorizzatorio.

Saluti

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