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Autore FABBRICATI RURALI: OBBLIGHI E SCADENZE

lustefano

Iscritto il:
10 Marzo 2005

Messaggi:
67

Località

 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2007 alle ore 11:47

Ciao a tutti.
Domanda semplice semplice:

ad oggi c'è un'obbligo e di conseguenza una scadenza per accatastare all'urbano i fabbricati rurali (i fabbricati da sempre inseriti ai terreni come rurali; abitazioni, stalle, fienili, cantine, magazzini vari, ecc. ad uso del fondo e di ditta proprietaria con i requisiti di ruralità).

grazie

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Autore Risposta

geosim

Iscritto il:
08 Ottobre 2005

Messaggi:
832

Località
Grosseto

 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2007 alle ore 12:30

Personalmente ritengo che per i fabbricati rurali a tutt'oggi in possesso dei requisiti di ruralità non esista l'obbligo di passarli al catasto fabbricati o quanto meno il mancato passaggio non comporta particolari problemi fiscali al proprietario in quanto esonerato dal pagamento dell'ICI e dell'Irpef. E' opportuno comunque il passaggio dei fabbricati rurali in occasione di un atto di compravendita, divisione, successione ecc. in maniera da regolarizzare tutto e di attribuire valore certo (nei casi in cui è tuttora possibile attribuire il valore catastale) all'immobile. Per quanto riguarda i fabbricati che non hanno carattere di ruralità il discorso è diverso perchè dal punto di vista fiscale il proprietario è soggetto ad ICI, IRPEF ecc. e quindi è necessario il passaggio al catasto fabbricati, anche secondo quanto indicato dalla attuale finanziaria:

Art. 1, comma 339: catasto terreni (variazioni colturali; requisiti ruralità dei fabbricati)
339. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 34 è
sostituito dal seguente:"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della
banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33,
presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio
dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli
immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle
suddette dichiarazioni.In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle
operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i
risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione
dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di
aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti
fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall’articolo 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."; b) il comma 36 è sostituito dal seguente:"36.
L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito
dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti
meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano
dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai
sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata
presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni
successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei
diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano
alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo
precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni
redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data
cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione,
dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per
l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall’articolo 28
del regio decreto- legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni".

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