Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / due unita immobiliari unite con 2 intestatari diff...
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  2 - Vai a pagina precedente

Argomento: due unita immobiliari unite con 2 intestatari differenti

Autore Risposta

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8726

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 18:11

Appunto.... si tira una linea divisoria immaginaria (no tratto e punto) e si aggiornano semplicemente le due rispettive planimetrie!

risaluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

Messaggi:
1511

Località

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 18:43

"CESKO" ha scritto:
Appunto.... si tira una linea divisoria immaginaria (no tratto e punto) e si aggiornano semplicemente le due rispettive planimetrie!

risaluti



Sempre con la speranza che i due proprietari non vadano mai in lite, altrimenti per l'appunto è un casino. E' come se i due si legassero con una catena tra loro perdendo la disponibilità esclusiva del proprio fondo, invece di mettere semplicemente a disposizione la loro unità immobiliare per far svolgere una unica attività commerciale con l'utilizzo contemporaneo di due fondi.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

rubino
.
(GURU)

Iscritto il:
04 Febbraio 2005

Messaggi:
4277

Località
Potenza

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 19:14

"Latemar" ha scritto:
Ho visto le immagini allegate.

Le opere edilizie finalizzate alla fusione di due unità immobiliari in una sono ben altre rispetto ad una demolizione di una parete divisoria.

In questo caso con la demolizione di una parete divisoria è stato realizzato un collegamento tra due unità immobiliari. Del resto nessuno dei proprietari dei rispettivi due negozi ha il vantaggio di far diventare le due una unica unità immobiliare, perchè poi tornare alla situazione originaria, che potrebbe succedere in qualsiasi momento, quando il gestore dell'attività chiude o se ne va via, può essere ancora piu' gravoso, oltre che difficoltoso. La mia considerazione vale dal punto di vista fiscale, ma anche urbanistico, nonchè pratico. Fossi il proprietario di uno dei due fondi vorrei avere piena autonomia sulla disposizione del fondo seppur collegato momentaneamente all'altro di altrui proprietà.



Latemar, mi devi spiegare:

1) quali sono queste "ben altre" modalità di fusione di due unità immobiliari se non più che la rimozione del/i muro/i divisori? Non hanno creato un collegamento aprendo un varco nel muro (che sempre una fusione crea): hanno tolto il confine fra i due beni che in principio erano funzionalmente e redditualmente autonomi, è nata un'altra unità immobiliare che comprende porzioni con titolarità di diritti reali diverse e quindi le due unità immobiliari fin che non saranno di un solo intestato non potranno mai diventare una ma fiscalmente lo sono e anche urbanisticamente sono un solo cespite dato che il titolo per l'abbattimento del muro ce l'hanno. Giustamente il Comune non ha sindacato nulla sulla fusione perchè non sono fatti suoi se rientra nei parametri urbanistici ma questo all'ufficio urbanistica, riguardano eccome l'ufficio imposte e soprattutto sono fatti che interessano, e parecchio pure, il Catasto;

2) creare un collegamento fra due unità immobiliari non equivale e fonderle? La definizione di unità immobiliare ce la ricordiamo?

3) i proprietari l'autonomia ce l'hanno, tant'è che hanno promosso il titolo edilizio e l'hanno ottenuto, ma devono pagare le tasse locali e statali in funzione della capacità reddituale e per questo esiste il Catasto, quindi sono tenuti all'aggiornamento catastale secondo le norme della conservazione catastale e non secondo quello che vorrebbero.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

Messaggi:
3534

Località
NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 19:40

Queste sono solo due uiu unite di fatto, ma ai fini fiscali la questione non cambia (in genere qualla dicitura ai fini fiscali è utile per ottenere i benefici). A mio avviso, la corretta prassi catastale, prevede la variazione come unite di fatto, diversamente non sarebbe ortodossa, poichè l'uiu deve avere un proprio perimetro definito, inoltre si pensi se una delle due uiu fosse oggetto di vendita.

Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8726

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 19:45

"robertopi" ha scritto:
Queste sono solo due uiu unite di fatto, ma ai fini fiscali la questione non cambia (in genere qualla dicitura ai fini fiscali è utile per ottenere i benefici). A mio avviso, la corretta prassi catastale, prevede la variazione come unite di fatto, diversamente non sarebbe ortodossa, poichè l'uiu deve avere un proprio perimetro definito, inoltre si pensi se una delle due uiu fosse oggetto di vendita.

Saluti



Quindi l'Ufficio successivamente alla Registrazione delle 2 pratiche dovrebbe apporre rispettivamente la seguente annotazione:

"porzione di u.i.u. unita di fatto con quella censita al foglio XX p.lla YYY sub. Z appartenente ad altra ditta - rendita attribuita ai soli fini fiscali"

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

Messaggi:
1511

Località

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 19:59

Esempio:

Prendere due pezzi di ferro e fare una fusione. Diventa un unico pezzo di ferro.

Prendere gli stessi pezzi di ferro e mettierli a contatto. Rimangono due pezzi di ferro.

Riguardo l'aspetto del vantaggio o svantaggio che hanno i due proprietari in questa situazione è ovvio che entrambi non vorranno legarsi indissolubilmente l'uno con l'altro con l'effettuare una fusione seria e inopportuna. Molto meglio eseguire il minimo intervento per rendere funzionalmente collegate le due unità immobiliari senza fonderle.

Il problema è anche fiscale. Il vantaggio deve essere solo in conto allo stato. La considerata fusione può essere un elemento negativo per i due contribuenti che potrebbero subire un accertamento dell'Agenzia che io on vorrei affrontare. Ho già una rendita consolidata esclusiva per ogni singolo fondo, perchè andare stuzzicare l'ufficio con una variazione che considerare fusione è un parolone. Ho visto tante unità immobiliari contigue abitative anche della stessa proprietà residente aprire una porticina o demolire mezza parete o tutta una parete e considerare una fusione da due a una abitazione per non pagarci l'IMU. Non funziona così, purtroppo. o meglio, funziona così quando va bene al catasto.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

Messaggi:
3534

Località
NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 20:02

"CESKO" ha scritto:
"robertopi" ha scritto:
Queste sono solo due uiu unite di fatto, ma ai fini fiscali la questione non cambia (in genere qualla dicitura ai fini fiscali è utile per ottenere i benefici). A mio avviso, la corretta prassi catastale, prevede la variazione come unite di fatto, diversamente non sarebbe ortodossa, poichè l'uiu deve avere un proprio perimetro definito, inoltre si pensi se una delle due uiu fosse oggetto di vendita.

Saluti



Quindi l'Ufficio successivamente alla Registrazione delle 2 pratiche dovrebbe apporre rispettivamente la seguente annotazione:

"porzione di u.i.u. unita di fatto con quella censita al foglio XX p.lla YYY sub. Z appartenente ad altra ditta - rendita attribuita ai soli fini fiscali"



Non mi pare che l'ufficio apponga nulla, ma di fatto non potendo usufruire dei benefici fiscali non serve a niente.

Saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

Latemar

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
29 Agosto 2022 alle ore 22:25

Messaggi:
1511

Località

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 20:11

Forse l'indicazione "unite di fatto" confonde. Io propongo: "due unità immobiliari funzionalmente collegate" per consentire l'esercizio di una unica attività.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8726

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2022 alle ore 20:19

"robertopi" ha scritto:
Non mi pare che l'ufficio apponga nulla, ma di fatto non potendo usufruire dei benefici fiscali non serve a niente.

Saluti



su richiesta della "parte" SI che appone l'annotazione!

a me è capitato con due porzioni in categoria D/10 (con allegata documentazione inerente la ruralità richiesta dalla società conduttrice)

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  2 - Vai a pagina precedente

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Studio Tecnico Guerra

Sviluppo di software topografico e catastale e rilievi topografici

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie