Capita spesso, anche da parte degli uffici tecnici dei comuni, confondere gli aspetti catastali da quelli urbanistici, sovrapponendo due cose che sono per se diverse e separate.
Per quanto riguarda l'aspetto catastale un fabbricato rurale attualmente censito al catasto terreni e parzialmente diruto (senza tetto, con parte delle pareti crollate ecc.) può essere oggettivamente classato come unità collabente in quanto inagibile e non utilizzabile, questo consente di mantenere in vita una traccia dell'edificio seppur inutilizzabile.
Se il fabbricato è completamente diruto naturalmente (a meno di dichiarazioni non veritiere) lo stesso va tolto dalla mappa mediante un mod. 26 per demolizione di fabbricato.
Dal punto di vista urbanistico il diritto alla sua ricostruzione è legato non tanto alla sua posizione catastale quanto piuttosto a quello che è previsto nei regolamenti edilizi;
Almeno dalle mie parti esistono vari regolamenti di comuni che indicano le condizioni minime per cui un edificio possa essere recuperato (altezze delle pareti semidirute ecc.) a prescindere dal suo classamento catastale.
Riguardo all'ICI anche qui bisogna vedere i regolamenti comunali cosa dicono, spesso per i fabbricati non utilizzabili vengono previste delle detrazioni al 50% o simili, tra l'altro in caso di unità collabente qualora sia previsto comunque il pagamento dell'ICI il valore imponibile dovresse essere stimato come area fabbricabile in quanto l'unità è priva di rendita catastale.
Tutto quanto sopra per dire che in casi di questo genere non è sufficiente valutare la mera posizione catastale ma va approfondita la ricerca anche ad altri campi.
Cordialità