|
Forum
|
Argomento: Docfa respinto
|
| Autore |
Risposta |

bioffa69
Iscritto il:
23 Settembre 2009
Messaggi:
6740
Località
BRESCIA
|
"Topgun" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: "Topgun" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: Se guardi sotto lo schema trovi (1) Si fa riferimento ai beni disgiunti dall'unità abitativa principali, ossia....... Per cui parla di unià abitativa. Ma penso che sia ancora più chiaro con la nota prot.38500m del 04-06-2020 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Continuano a pervenire alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all’autonomo censimento in Catasto delle cantine e delle autorimesse autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, nonostante sull’argomento siano state già fornite indicazioni con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (cfr. punto 3.3.2) e ulteriori precisazioni con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016. Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici Provinciali – Territorio competenti (nel seguito UPT), occorre rimarcare che la finalità perseguita al punto 3.3.2 della circolare sopra richiamata “…è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni [cantine e autorimesse], autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, ossia come accessori complementari delle stesse, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento” A mio avviso parla sempre di unità abitative o residenziali, per cui escludendo negozi ed uffici. Saluti Riguardando la norma anche le autorimesse e non solo le cantine, anche le auto rimesse non possono essere censite associate ad un ufficio o a un negozio facenti parte di un edificio promiscuo residenziale. Non divaghiamo, per quanto mi riguarda le autorimesse da sempre sono indipendenti, in Lombardia è sempre stato così. Ma la mia è riferita al fatto che parla sempre di unità abitative. Personalmente mai stralciato cantine da negozi o uffici, a me sembra chiara la normativa. Saluti Il primo a divagare sei stato tu riportando nel primo messaggio un tuo suggerimento che non riguardava il quesito. Nella circolare sulla separazione delle cantine hanno inserito le autorimesse per equiparare le cantine alle autorimesse le quali erano già oggetto di censimento autonomo e lo stesso deve valere per le cantine d'ora in avanti all'entrata in vigore della circolare sulle cantine e sottotetti pure. Abbiamo idee diverse su cosa significa divagare. Io ho risposto alla sua, dando una info sul fatto che trtattandosi di ufficio, non è obbligato a srtralciare la cantina. Poi ho allegato la normativa evidenziando che parla di unità abitative / residenziali. Per cui non cambiare discorso, questo era . Saluti
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|

Topgun
Iscritto il:
17 Settembre 2022 alle ore 22:43
Messaggi:
781
Località
|
"bioffa69" ha scritto: "Topgun" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: "Topgun" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: Se guardi sotto lo schema trovi (1) Si fa riferimento ai beni disgiunti dall'unità abitativa principali, ossia....... Per cui parla di unià abitativa. Ma penso che sia ancora più chiaro con la nota prot.38500m del 04-06-2020 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Continuano a pervenire alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all’autonomo censimento in Catasto delle cantine e delle autorimesse autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, nonostante sull’argomento siano state già fornite indicazioni con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (cfr. punto 3.3.2) e ulteriori precisazioni con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016. Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici Provinciali – Territorio competenti (nel seguito UPT), occorre rimarcare che la finalità perseguita al punto 3.3.2 della circolare sopra richiamata “…è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni [cantine e autorimesse], autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, ossia come accessori complementari delle stesse, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento” A mio avviso parla sempre di unità abitative o residenziali, per cui escludendo negozi ed uffici. Saluti Riguardando la norma anche le autorimesse e non solo le cantine, anche le auto rimesse non possono essere censite associate ad un ufficio o a un negozio facenti parte di un edificio promiscuo residenziale. Non divaghiamo, per quanto mi riguarda le autorimesse da sempre sono indipendenti, in Lombardia è sempre stato così. Ma la mia è riferita al fatto che parla sempre di unità abitative. Personalmente mai stralciato cantine da negozi o uffici, a me sembra chiara la normativa. Saluti Il primo a divagare sei stato tu riportando nel primo messaggio un tuo suggerimento che non riguardava il quesito. Nella circolare sulla separazione delle cantine hanno inserito le autorimesse per equiparare le cantine alle autorimesse le quali erano già oggetto di censimento autonomo e lo stesso deve valere per le cantine d'ora in avanti all'entrata in vigore della circolare sulle cantine e sottotetti pure. Abbiamo idee diverse su cosa significa divagare. Io ho risposto alla sua, dando una info sul fatto che trtattandosi di ufficio, non è obbligato a srtralciare la cantina. Poi ho allegato la normativa evidenziando che parla di unità abitative / residenziali. Per cui non cambiare discorso, questo era . Saluti Io ti ho risposto che per me non era così, con il supporto della circolare. Comunque nella divagazione che tu hai provocato, c'è stato un approfondimento della questione che tu hai fatto emergere, che nessuno ci ha chiesto, che è stata per me molto utile e interessante a tutti gli utenti che leggono questo forum e a Geoalfa che ha ritenuto opportuno riportare guide appositamente per condividerti e che ignorano la mia osservazione. Anche per questo ho ritenuto dover precisare la mia posizione che personalmente ritengo corretta come anche il proponente il quesito che si accinge a scorporare la cantina dall'ufficio, al quale gli è stato suggerito incautamente che non esiste l'obbligo di scorporare la cantina dall'ufficio, mentre invece per me esiste e non sono stato neppure smentito ma solo accusato di divagare per aver sollevato dubbi sul tema dell'obbligatorietà delle censimento delle cantine in autonomia che oggi deve seguire esattamente la procedura di accatastamento autonomo delle autorimesse indipendentemente da quale unità immobiliare principale sarebbero a servizio pertinenziale.
|
|
Voti per Off Topic 0
-
Voti per Oscurarlo 0
-
Voti per Spam 0
|
|
|
|
|
|
|
|
Ultime guide:
Ricerca moderatori per il forum:
Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:
Grazie
Convertitore da PDF a libretto DAT:
Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.
SOLIDARIETA':

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:
Ultimi documenti
Amici:
Le nostre guide:
|
|