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Argomento: Docfa respinto

Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2026 alle ore 09:03

"Topgun" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
"Topgun" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
Se guardi sotto lo schema trovi

(1) Si fa riferimento ai beni disgiunti dall'unità abitativa principali, ossia.......



Per cui parla di unià abitativa.



Ma penso che sia ancora più chiaro con la nota prot.38500m del 04-06-2020



OGGETTO: Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Continuano a pervenire alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all’autonomo censimento in Catasto delle cantine e delle autorimesse autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, nonostante sull’argomento siano state già fornite indicazioni con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (cfr. punto 3.3.2) e ulteriori precisazioni con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016. Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici Provinciali – Territorio competenti (nel seguito UPT), occorre rimarcare che la finalità perseguita al punto 3.3.2 della circolare sopra richiamata “…è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni [cantine e autorimesse], autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, ossia come accessori complementari delle stesse, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento”



A mio avviso parla sempre di unità abitative o residenziali, per cui escludendo negozi ed uffici.

Saluti





Riguardando la norma anche le autorimesse e non solo le cantine, anche le auto rimesse non possono essere censite associate ad un ufficio o a un negozio facenti parte di un edificio promiscuo residenziale.





Non divaghiamo, per quanto mi riguarda le autorimesse da sempre sono indipendenti, in Lombardia è sempre stato così.



Ma la mia è riferita al fatto che parla sempre di unità abitative.



Personalmente mai stralciato cantine da negozi o uffici, a me sembra chiara la normativa.



Saluti



Il primo a divagare sei stato tu riportando nel primo messaggio un tuo suggerimento che non riguardava il quesito.

Nella circolare sulla separazione delle cantine hanno inserito le autorimesse per equiparare le cantine alle autorimesse le quali erano già oggetto di censimento autonomo e lo stesso deve valere per le cantine d'ora in avanti all'entrata in vigore della circolare sulle cantine e sottotetti pure.





Abbiamo idee diverse su cosa significa divagare.



Io ho risposto alla sua, dando una info sul fatto che trtattandosi di ufficio, non è obbligato a srtralciare la cantina.



Poi ho allegato la normativa evidenziando che parla di unità abitative / residenziali.

Per cui non cambiare discorso, questo era .



Saluti

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2026 alle ore 09:52

"bioffa69" ha scritto:
"Topgun" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
"Topgun" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:
Se guardi sotto lo schema trovi

(1) Si fa riferimento ai beni disgiunti dall'unità abitativa principali, ossia.......



Per cui parla di unià abitativa.



Ma penso che sia ancora più chiaro con la nota prot.38500m del 04-06-2020



OGGETTO: Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Continuano a pervenire alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all’autonomo censimento in Catasto delle cantine e delle autorimesse autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, nonostante sull’argomento siano state già fornite indicazioni con la circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 (cfr. punto 3.3.2) e ulteriori precisazioni con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016. Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici Provinciali – Territorio competenti (nel seguito UPT), occorre rimarcare che la finalità perseguita al punto 3.3.2 della circolare sopra richiamata “…è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni [cantine e autorimesse], autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, ossia come accessori complementari delle stesse, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento”



A mio avviso parla sempre di unità abitative o residenziali, per cui escludendo negozi ed uffici.

Saluti





Riguardando la norma anche le autorimesse e non solo le cantine, anche le auto rimesse non possono essere censite associate ad un ufficio o a un negozio facenti parte di un edificio promiscuo residenziale.





Non divaghiamo, per quanto mi riguarda le autorimesse da sempre sono indipendenti, in Lombardia è sempre stato così.



Ma la mia è riferita al fatto che parla sempre di unità abitative.



Personalmente mai stralciato cantine da negozi o uffici, a me sembra chiara la normativa.



Saluti



Il primo a divagare sei stato tu riportando nel primo messaggio un tuo suggerimento che non riguardava il quesito.

Nella circolare sulla separazione delle cantine hanno inserito le autorimesse per equiparare le cantine alle autorimesse le quali erano già oggetto di censimento autonomo e lo stesso deve valere per le cantine d'ora in avanti all'entrata in vigore della circolare sulle cantine e sottotetti pure.





Abbiamo idee diverse su cosa significa divagare.



Io ho risposto alla sua, dando una info sul fatto che trtattandosi di ufficio, non è obbligato a srtralciare la cantina.



Poi ho allegato la normativa evidenziando che parla di unità abitative / residenziali.

Per cui non cambiare discorso, questo era .



Saluti



Io ti ho risposto che per me non era così, con il supporto della circolare.

Comunque nella divagazione che tu hai provocato, c'è stato un approfondimento della questione che tu hai fatto emergere, che nessuno ci ha chiesto, che è stata per me molto utile e interessante a tutti gli utenti che leggono questo forum e a Geoalfa che ha ritenuto opportuno riportare guide appositamente per condividerti e che ignorano la mia osservazione. Anche per questo ho ritenuto dover precisare la mia posizione che personalmente ritengo corretta come anche il proponente il quesito che si accinge a scorporare la cantina dall'ufficio, al quale gli è stato suggerito incautamente che non esiste l'obbligo di scorporare la cantina dall'ufficio, mentre invece per me esiste e non sono stato neppure smentito ma solo accusato di divagare per aver sollevato dubbi sul tema dell'obbligatorietà delle censimento delle cantine in autonomia che oggi deve seguire esattamente la procedura di accatastamento autonomo delle autorimesse indipendentemente da quale unità immobiliare principale sarebbero a servizio pertinenziale.

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coxximo

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 1 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2026 alle ore 18:19

Grazie a tutti per le risposte.

Ho aggiunto le destinazioni d'uso dei locali e corretto i confini, vediamo se lo accettano.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2026 alle ore 09:01

La normativa sullo stralcio delle cantine mira a impedire che tali beni vengano censiti come "maggiore consistenza" (accessori complementari) delle abitazioni per evitare abusi relativi al trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Sebbene la Circolare 2/E/2016 ponga l'accento sul residenziale, il concetto di base è quello di stabilire l'autonomia funzionale e reddituali o meno di tali unità.

Funzionale e reddituale sono principi generali del catasto:
-Autorimesse: Secondo l'Istruzione II del 1942, le scuderie, le rimesse e le autorimesse con accesso diretto costituiscono in ogni caso distinte unità immobiliari, anche se utilizzate da chi possiede un negozio, un magazzino o uno studio nel medesimo fabbricato.

-Cantine e Botteghe: Una cantina annessa a una bottega (categoria C/1) viene considerata accessorio della bottega stessa solo se non può essere riconosciuta come separata unità immobiliare. Se ha i requisiti di autonomia (come un accesso indipendente), deve essere censita separatamente.

Inizialmente lo scorporo delle cantine era limitato alle nuove costruzioni, poi tale obbligo è stato esteso, a far data dal 1° luglio 2020, anche alle dichiarazioni di variazione, indipendentemente dalla destinazione d'uso principale dell'edificio, qualora avvengano mutazioni nello stato dei beni che richiedano un aggiornamento catastale.

In sintesi: Mentre la Circolare 2E/2016 nasce con un forte impatto per il settore residenziale (per fini fiscali), l'obbligo di censire autonomamente cantine e autorimesse dotate di accesso indipendente è un precetto GENERALE che deve essere applicato anche in presenza di unità non residenziali (negozi, uffici), in linea con il principio che ogni porzione con potenziale autonomia reddituale costituisce una distinta unità immobiliare.

Detto quanto sopra nel caso postato ritengo che la cantina se ha i requisiti previsti dalla circolare 2E/2016 vada scorporata dalla restante unità ad uso ufficio.

Saluti

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2026 alle ore 10:08

"EFFEGI" ha scritto:
La normativa sullo stralcio delle cantine mira a impedire che tali beni vengano censiti come "maggiore consistenza" (accessori complementari) delle abitazioni per evitare abusi relativi al trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Sebbene la Circolare 2/E/2016 ponga l'accento sul residenziale, il concetto di base è quello di stabilire l'autonomia funzionale e reddituali o meno di tali unità.

Funzionale e reddituale sono principi generali del catasto:
-Autorimesse: Secondo l'Istruzione II del 1942, le scuderie, le rimesse e le autorimesse con accesso diretto costituiscono in ogni caso distinte unità immobiliari, anche se utilizzate da chi possiede un negozio, un magazzino o uno studio nel medesimo fabbricato.

-Cantine e Botteghe: Una cantina annessa a una bottega (categoria C/1) viene considerata accessorio della bottega stessa solo se non può essere riconosciuta come separata unità immobiliare. Se ha i requisiti di autonomia (come un accesso indipendente), deve essere censita separatamente.

Inizialmente lo scorporo delle cantine era limitato alle nuove costruzioni, poi tale obbligo è stato esteso, a far data dal 1° luglio 2020, anche alle dichiarazioni di variazione, indipendentemente dalla destinazione d'uso principale dell'edificio, qualora avvengano mutazioni nello stato dei beni che richiedano un aggiornamento catastale.

In sintesi: Mentre la Circolare 2E/2016 nasce con un forte impatto per il settore residenziale (per fini fiscali), l'obbligo di censire autonomamente cantine e autorimesse dotate di accesso indipendente è un precetto GENERALE che deve essere applicato anche in presenza di unità non residenziali (negozi, uffici), in linea con il principio che ogni porzione con potenziale autonomia reddituale costituisce una distinta unità immobiliare.

Detto quanto sopra nel caso postato ritengo che la cantina se ha i requisiti previsti dalla circolare 2E/2016 vada scorporata dalla restante unità ad uso ufficio.

Saluti



Apprezzo questo contributo alla discussione di EFFEGI, che ritengo non divagante nonostante tratti giustamente anche le autorimesse !

A me può anche ignorarmi, ma visto che l'ha scritto EFFEGI, invito GEOALFA a inserire l'articolo sopra riportato, nella sua GUIDA.

Grazie.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2026 alle ore 11:01

"EFFEGI" ha scritto:
La normativa sullo stralcio delle cantine mira a impedire che tali beni vengano censiti come "maggiore consistenza" (accessori complementari) delle abitazioni per evitare abusi relativi al trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Sebbene la Circolare 2/E/2016 ponga l'accento sul residenziale, il concetto di base è quello di stabilire l'autonomia funzionale e reddituali o meno di tali unità.

Funzionale e reddituale sono principi generali del catasto:
-Autorimesse: Secondo l'Istruzione II del 1942, le scuderie, le rimesse e le autorimesse con accesso diretto costituiscono in ogni caso distinte unità immobiliari, anche se utilizzate da chi possiede un negozio, un magazzino o uno studio nel medesimo fabbricato.

-Cantine e Botteghe: Una cantina annessa a una bottega (categoria C/1) viene considerata accessorio della bottega stessa solo se non può essere riconosciuta come separata unità immobiliare. Se ha i requisiti di autonomia (come un accesso indipendente), deve essere censita separatamente.

Inizialmente lo scorporo delle cantine era limitato alle nuove costruzioni, poi tale obbligo è stato esteso, a far data dal 1° luglio 2020, anche alle dichiarazioni di variazione, indipendentemente dalla destinazione d'uso principale dell'edificio, qualora avvengano mutazioni nello stato dei beni che richiedano un aggiornamento catastale.

In sintesi: Mentre la Circolare 2E/2016 nasce con un forte impatto per il settore residenziale (per fini fiscali), l'obbligo di censire autonomamente cantine e autorimesse dotate di accesso indipendente è un precetto GENERALE che deve essere applicato anche in presenza di unità non residenziali (negozi, uffici), in linea con il principio che ogni porzione con potenziale autonomia reddituale costituisce una distinta unità immobiliare.

Detto quanto sopra nel caso postato ritengo che la cantina se ha i requisiti previsti dalla circolare 2E/2016 vada scorporata dalla restante unità ad uso ufficio.

Saluti





Ciao, evidenzio che i chiarimenti con

nota prot.38500m del 04-06-2020


OGGETTO: Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). Continuano a pervenire alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito all’autonomo censimento in Catasto delle cantine e delle autorimesse autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio,



parla charamente di unità abitative.



Inoltre ricordo che il punto 95 del MASSIMARIO, prevede che magazzini, indipenenti , con accesso su strada pubblica, possano essere dichairati come accessori delle abitazioni, in caso non ci sia mercato per gli stessi, cosa che direi essere reale a tutt'oggi per le cantine.



Evidenzio inoltre che con la nota prot.321457 / 2020 , si fa riferimento agli usi locali.



Per cui a meno che dalle vostre parti, ci sia un mercato fiorente per cantine e magazzini, ricercati per compravendite ed affitti, e a meno che dalle vostre parti si siano sempre dichiarate le cantine come indipendenti, pertanto per uso localie così abbiate sempre proceduto, los tralcio delle cantine non è obbligatorio, così dice anche l'attuale normativa, poi c'è chi fa la guerra, e giustifica da normativa, e chi invece, divide e basta.



Comunque evidenzio, che le normative parlano sempre di unità abitative/residenziali.



Saluti

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