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Argomento: Docfa per variazione e precedente condono veranda
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Topgun
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"bioffa69" ha scritto:
Il DOCFA richiede la data di esecuzione delle opere che denunci, non che quello sia lo stadio finale (anche se nella maggior parte dei casi, le due cose coincidono), tu dichiari solo la data di esecuzione dei lavori e che le cose sono così da quella data, poi se hai un'altra data con altri interventi, fai l'altra pratica, per cui due/tre/quattro pratiche correlate, con date diverse, per interventi diversi, non fanno altro che diciarare i passaggi reali, senza dichiarare mai niente di falso. Le date di scadenza delle dichiarazioni sono fatte apposta per obbligare tutte le denunce quando sono state fatte delle modifiche, ma il fatto che un soggetto non la faccia per vent'anni, non significa che adesso allora faccio a meno, perchè prescritta, ma dove è scritto? vincerebbero sempre i più furbi. Poi chiaro che il tecnico che ha l'incarico deve arrivare alla situazione reale attuale, altrimenti che incarico sarebbe, se si fermasse, come in questo caso alla denuncia della sola veranda, e non poi alla variazione interna? Saluti Condivido. La prima pratica è protetta, in quanto a controlli e dichiarazioni dalla seconda pratica inviata congiuntamente concatenata. L'ufficio ha modo di effettuare il controllo dello stato di fatto dell'immobile ed il classamento attuale confrontando l'ultima pratica catastale registrata.
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rubino
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Quale divisione interna è indicata nella prima variazione, quella con la sola veranda? E' dall'inizio che ve te lo sto chiedendo: per favore, mi puoi scrivere da dove la prendi?
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rubino
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Non lo scriverà mai, sa benissimo che asserire pubblicamente che è corretto copiare dalla precedente planimetria una divisione interna che non c'è sul posto, calcolare la consistenza, eseguire il classamento e determinare la rendita catastale di qualcosa che non c'è e inviarla all'Amministrazione catastale che la registra, fidandosi di quello che lui assevera ed inducendola a sbagliare non è un errore, è un orrore. L'invio concatenato non protegge proprio da nulla. Aggiungo: vi invito a leggere gli standard di qualità fissati dal CNG, specifica T04 -denuncia catasto. Non c'è scritto "inventatevi la divisione interna" 5.2.3.2 FASE 2 - RILIEVO La presente fase comprende i seguenti compiti: a. controllo della corrispondenza tra la planimetria UI e lo stato dei luoghi; b. rilievo metrico fotografico: rilievo delle dimensioni planimetriche e dell’altezza di ogni vano e di ogni altro accessorio (portici, loggiati, balconi, scale e sotto scale, ecc.); rilievo della distribuzione interna degli spazi, con l’esatta ubicazione delle aperture esterne e interne; verifica delle coerenze e delle parti comuni ed eventuale rilievo fotografico; c. accertamento caratteristiche e dotazioni fabbricato e UI; d. eventuale rilievo delle parti comuni accessorie. 5.2.3.3 FASE 3 - REDAZIONE DELLA DENUNCIA La presente fase comprende i seguenti compiti: a. elaborazione dati e relative verifiche. In questa fase si riporta graficamente l’immobile rilevato verificandone la corretta restituzione e si procede con le prescrizioni indicate nella Circolare 4/2009 (Agenzia del Territorio). EP viene redatto in caso di denuncia di variazione, se già presente in atti, ed in ogni caso in cui siano presenti parti comuni oppure unità censite in categoria F; è rappresentato con indicazione di tutte le UI, delle parti comuni, delle particelle confinanti, del nord cartografico, dei piani, come indicato nelle circolari e procedure di AdE. Per le nuove costruzioni EP deve contenere anche le indicazioni delle entità tipologiche (costruzioni di fabbricato, area libera, area coperta, costruzione interrata, costruzione sovrastante). E individuano, anche graficamente, le parti edificate rispetto a quelle non edificate, nell’ambito della medesima particella, e la loro correlazione con ogni singolo identificativo catastale, in conformità con quanto indicato nella circolare 2/E/2016 dell’AdE. Per la predisposizione delle fasi successive, redigere il computo metrico delle superfici/volumi in relazione alla categoria catastale; b. compilazione modulistica catastale. Questa attività consiste nella compilazione dei modelli disponibili nel software ministeriale. A titolo informativo, si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali campi da compilare: provincia e Comune di appartenenza e del relativo archivio delle tariffe; 7 Specifica T04:2018 nuova costruzione o variazione; intestatari con le quote; proposta di classamento di UI (classe, vani, m2, m3, toponomastica, piano, ecc.); caratteristiche tipologiche dell’immobile; in caso di categoria ordinaria (A, B o C): vani, m2 o m3; in caso di categorie speciali (D) e particolari (E): stima diretta. Al termine della compilazione dei moduli, si procede al confronto tra i dati del classamento automatico e quelli proposti. Successivamente, si procede con la validazione del classamento e con la correzione degli eventuali errori; c. presentazione e ritiro della denuncia di accatastamento approvata da AdE. Questa attività consiste: nella consegna o nell’inoltro per trasmissione telematica della denuncia all’ufficio di AdE di competenza; nel ritiro della ricevuta d’approvazione, in forma cartacea o telematica; nell'archiviazione della ricevuta della denuncia, anche in funzione delle responsabilità conseguenti all’invio telematico; nell'acquisizione della visura aggiornata. 6 DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE 6.1 CARATTERISTICHE PERSONALI 6.1.1 PRINCIPI DEONTOLOGICI Nell’espletamento dell’attività di denuncia a CF il geometra deve rispettare i principi deontologici riportati al punto 6.3.1 del Documento Quadro. 6.1.2 CONDOTTA PROFESSIONALE Il geometra nell’espletamento dell’attività di denuncia a CF deve: svolgere l’incarico in modo non ingannevole o fraudolento (integro); svolgere l’incarico nella più rigorosa indipendenza e obiettività (neutrale); agire con scrupolosità e tempestività (preciso); assumere la responsabilità delle proprie azioni (responsabile).
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Topgun
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"rubino" ha scritto: Non lo scriverà mai, sa benissimo che asserire pubblicamente di copiare dalla precedente planimetria una divisione interna che non c'è sul posto, calcolare la consistenza, eseguire il classamento e determinare la rendita catastale di qualcosa che non c'è e inviarla all'Amministrazione catastale che la registra, fidandosi di quello che lui assevera ed inducendola a sbagliare non è un errore, è un orrore. L'invio concatenato non protegge proprio da nulla. L'ho scritto. Vai a rivedere i miei messaggi tra il campo minato dei messaggi cancellati provocato da CESKO. Se non lo trovi rifattela con lui che con il suo atteggiamento ed anche il tuo avete compromesso tutta la qualità della duscussione.
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rubino
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Tu stai scrivendo ai forumisti di inventarsi una divisione interna e noi abbiamo compromesso "tutta la qualità" della discussione? E' dall'inizio che sto scrivendo che certi consigli, in un forum pubblico, sarebbe meglio non darli perche questo E' "svolgere l’incarico in modo non ingannevole o fraudolento". E hai anche il coraggio di scrivere che l'invio concatenato sana tutto.
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Topgun
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"rubino" ha scritto: Tu stai scrivendo ai forumisti di inventarsi una divisione interna e noi abbiamo compromesso "tutta la qualità" della discussione? Questo è "svolgere l’incarico in modo non ingannevole o fraudolento"? E hai anche il coraggio di scrivere che l'invio concatenato sana tutto. Io non mi invento nulla ed i forumisti sono molto più intelligenti di quello che pensi. Hai frainteso tutti i miei messaggi, accusato me di scrivere messaggi sbagliati e meritevoli di essere cancellati da parte dell'amministrazione con tanto di segnalazione. Questa è certamente un attività fraudolenta nei confronti di un tuo collega. Vergognati.
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